Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 31440
CASS
Sentenza 3 luglio 2003

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Nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale ( a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 31440
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31440
    Data del deposito : 3 luglio 2003

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