Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
Nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale ( a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 31440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31440 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi VAROLA Presidente
dott. Antonio MORGIGNI Componente
dott. Alessandro CONZATTI "
dott. Carla PODO "
dott. Giovanni DIOTALLEVI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da OT AO;
Avverso l'ordinanza 3/1/2003 del Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale O. Cetrangolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Svolgimento del processo
Il 3 gennaio 2003 il tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata da AO OT avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. di Nola il 21 dicembre 2002 per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Ricorre l'indagato, esponendo quattro motivi.
Con il primo ripropone la questione concernente la violazione dell'art. 309 comma 8 cod. proc. pen., già rappresentata innanzi al tribunale.
Sul tema risulta dal testo del provvedimento impugnato che la procedura era stata originariamente fissata per il 30 dicembre 2002. La notifica dell'avviso al difensore, però, era stata eseguita il 28 dicembre 2002 senza il rispetto del termine di tre giorni. La trattazione è stata rinviata al 3 gennaio 2003 e la notifica rinnovata il 31 dicembre 2002.
Il tribunale ha ritenuto che il termine decorre dal primo avviso in modo cumulativo ed ha respinto l'eccezione di nullità. Con il secondo motivo espone mancanza o illogicità manifesta della motivazione sul problema predetto.
Con un terzo motivo assume che mancano i gravi indizi di colpevolezza che devono essere anche certi.
In particolare asserisce, sulla base dell'analisi dell'informativa dei carabinieri dall'ordinanza impositiva e da quella impugnata, che mancando l'estremo della minaccia o dell'uso dell'arma; la condotta si sarebbe arrestata alla fase degli atti preparativi non integranti il tentativo, poiché l'accordo per commettere un reato non è punibile.
Con un quarto motivo rileva che dall'ordinanza impugnata non emergerebbe la ragione per la quale sia stata applicata la custodia cautelare in carcere in presenza di modalità concrete non allarmanti.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato quanto all'assorbente questione di rito dedotta.
II tema è stato di recente affrontato e risolto dalle Sezioni unite di questa Corte, che con la sentenza n. 0 8881 del 07/03/2002 (c.c. 30/01/2002 rv. 220841 imp. Munerato Carlino) hanno così statuito:
"Nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario." Nella specie la questione è stata tempestivamente sollevata. Il provvedimento va, quindi, annullato.
P. Q. M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli per nuovo esame. Si provveda a norma dell'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 LUGLIO 2003.