CASS
Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2024, n. 27100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27100 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UC SI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 10/11/2023 dalla Corte di appello di Roma Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 novembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 13 dicembre 2017, con cui SI UC è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, e 337 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27100 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 06/06/2024 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello esaminato la memoria con cui era stato rappresentato che l'imputato era deceduto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto da soggetto non legittimato. 2. Deve darsi convintamente continuità al principio di diritto (cfr. Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Mangano, Rv. 285291 01; Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 — 01; Sez. 5, n. 15282 delll'8/11/2016, dep. 2017, Arena e altri, Rv. 269695 - 01), secondo cui è inammissibile l'impugnazione, compreso il ricorso per cassazione, proposta dopo la morte dell'imputato. Difatti, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, la quale fa cessare gli effetti della nomina. In particolare, il difetto di legittimazione del proponente deriva dal fatto che il mandato difensivo, conferito a suo tempo dall'imputato, è estinto per la morte del medesimo. Nel caso di specie, come dedotto dal difensore e come si evince dal certificato di morte agli atti, l'imputato è deceduto prima della proposizione del ricorso per cassazione, che, quindi, è stato proposto da un soggetto non legittimato. 3. Deve aggiungersi che non può farsi luogo alla condanna alle spese né della parte privata, che non è più soggetto del rapporto processuale, né del difensore, che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è sottoposto al principio della soccombenza. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6/6/2024
P.Q. M.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 novembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 13 dicembre 2017, con cui SI UC è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, e 337 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27100 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 06/06/2024 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello esaminato la memoria con cui era stato rappresentato che l'imputato era deceduto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto da soggetto non legittimato. 2. Deve darsi convintamente continuità al principio di diritto (cfr. Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Mangano, Rv. 285291 01; Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 — 01; Sez. 5, n. 15282 delll'8/11/2016, dep. 2017, Arena e altri, Rv. 269695 - 01), secondo cui è inammissibile l'impugnazione, compreso il ricorso per cassazione, proposta dopo la morte dell'imputato. Difatti, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, la quale fa cessare gli effetti della nomina. In particolare, il difetto di legittimazione del proponente deriva dal fatto che il mandato difensivo, conferito a suo tempo dall'imputato, è estinto per la morte del medesimo. Nel caso di specie, come dedotto dal difensore e come si evince dal certificato di morte agli atti, l'imputato è deceduto prima della proposizione del ricorso per cassazione, che, quindi, è stato proposto da un soggetto non legittimato. 3. Deve aggiungersi che non può farsi luogo alla condanna alle spese né della parte privata, che non è più soggetto del rapporto processuale, né del difensore, che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è sottoposto al principio della soccombenza. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6/6/2024
P.Q. M.