Sentenza 19 luglio 2016
Massime • 1
Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., dichiara "de plano" l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter ord. pen di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione il mezzo di impugnazione è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza. (Fattispecie, in cui la Corte, nell'affermare il principio e disporre la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza, ha, altresì, annullato senza rinvio il provvedimento col quale il Tribunale di sorveglianza, anziché limitarsi a trasmettere il reclamo per competenza alla Cassazione, ne aveva anche dichiarato l'inammissibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2016, n. 38808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38808 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2016 |
Testo completo
1 38 8 0 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 2559/2016- Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO N. 31817/2015 Dott. ROSA ANNA SARACENO Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RC OV N. IL 20/02/1968 avverso l'ordinanza n. 9247/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di SIRACUSA, del 12/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Burc Dele haye de be cristallino wowwwsabler/N6/16 Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con decreto, emesso de plano il 12 dicembre 2014, il Magistrato di sorveglianza di Siracusa dichiarava inammissibile il reclamo risarcitorio proposto dal detenuto IO ON ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. introdotto con D.L. n. 92 del 2014, convertito nella legge n. 117/2014, rilevando l'assoluta genericità della domanda, priva dell'indicazione delle specifiche condizioni detentive denunciate come lesive dei diritti del detenuto.
2. Avverso detto decreto, in data 21/12/2014 ha proposto reclamo personalmente il condannato, evidenziando di essere stato ristretto in condizioni degradanti per la propria dignità e contestando la pronuncia nella parte in cui era stata dichiarata inammissibile la propria istanza.
3. Con provvedimento in data 13 maggio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Catania, ritenuto che avverso il decreto emesso "de plano" fosse esperibile il solo ricorso per cassazione, dichiarava inammissibile il reclamo del ON e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Successivamente l'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ultima ordinanza, chiedendone l'annullamento.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. Enrico Delehaye, con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per la genericità della richiesta. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1.Va premesso che l'originaria istanza veniva presentata dal ON in un momento nel quale era già vigente il disposto dell'art. 35-ter ord. pen., come introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 117, recante, tra l'altro: "Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". In particolare, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento degli specifici rimedi risarcitori e comunque compensativi a favore di quanti abbiano subito il pregiudizio, costituito dalla sottoposizione a detenzione in condizioni tali da violare l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione offertane dalla Corte EDU, consentendo loro di ottenere una riduzione della pena ancora da espiare, ovvero una somma di denaro commisurata alla protrazione dell'esecuzione carceraria della pena detentiva nelle condizioni, 1 degradanti ed inumane, perciò non conformi con le prescrizioni convenzionali. Ha quindi regolato anche il procedimento da attivarsi da parte dell'interessato per ottenere il riconoscimento di tali rimedi e la competenza a provvedervi: al riguardo, mediante il rinvio testuale alla previsione dell'art. 69, comma 6 lett. b) della legge di ordinamento penitenziario, per coloro che non versino nelle situazioni previste dal terzo comma dell'art. 35-ter, -ossia non abbiano subito il lamentato pregiudizio in stato di custodia cautelare, non computabile nella pena definitiva da scontare, oppure non abbiano già terminato l'espiazione in carcere-, ha inteso rendere esperibile lo strumento del reclamo giurisdizionale delineato dall'art. 35-bis della stessa legge, da rivolgere al magistrato di sorveglianza secondo uno specifico procedimento.
1.1 Viene dunque richiamata espressamente la disciplina processuale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. che governa il procedimento di sorveglianza ed impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso anche all'amministrazione penitenziaria interessata, e la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per dar modo alle stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice. E' altresì contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato del reclamo in termini d'inammissibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura "de plano" ed in assenza di contradditorio, quando l'istanza sia stata "già rigettata (perché, n.d.r.), basata sui medesimi elementi", ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". In tali situazioni, il difetto dei presupposti richiesti dalla legge deve essere oggetto di immediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazioni discrezionali, basate su articolate ed approfondite verifiche circa la situazione di fatto posta a base della richiesta, suscettibili di condurre ad esiti opinabili e diversificati: l'eventuale adozione anticipata di decisione espressa in termini di inammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, si porrebbe in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione e l'interlocuzione dell'interessato nell'ambito del confronto dialettico tra le parti. I commi 4 e 5 dell'art. 35-bis contengono anche la regolamentazione del regime d'impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, che è contestabile dall'interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, mentre la decisione del predetto tribunale è ricorribile per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, per il solo vizio di violazione di legge. 2 ut 1.2 L'analisi dei testi normativi di riferimento non può però arrestarsi agli artt. 35-bis e 35-ter della legge nr. 354/1975; deve tenersi nel debito conto anche la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, la quale prevede espressamente che contro il decreto d'inammissibilità, reso "de plano", sia proponibile ricorso per cassazione. Deve dunque ribadirsi che avverso il provvedimento di inammissibilità adottato "de plano" dal magistrato di sorveglianza l'unico mezzo di impugnazione è costituito dal ricorso per cassazione e non dal reclamo al tribunale di sorveglianza nel contradditorio delle parti, per la ragione evidente che la relativa declaratoria, adottata eventualmente fuori dai casi previsti, impone che la richiesta venga esaminata dal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando il contraddittorio espressamente previsto, e non dinanzi al tribunale, saltando un grado di merito. Se, al contrario, si opinasse per la tesi opposta della reclamabilità del provvedimento illegittimamente emesso "de plano" a fronte della violazione del contraddittorio, dovrebbe riconoscersi che il tribunale è comunque tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., comma 4, dichiarando la nullità del provvedimento di primo grado e rimettendo le parti davanti al magistrato di sorveglianza con un inutile dispendio di tempo e di risorse.
2. Tanto premesso, deve ritenersi erroneo il convincimento espresso dal Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto, da un lato di dichiarare inammissibile il reclamo proposto in data 21/12/2014 dal ON e dall'altro di disporre la trasmissione degli atti a questa Corte per la relativa decisione, determinazioni in palese contraddizione tra loro ed inconciliabili poiché la prima esaurisce il tema delibato con formula terminativa del procedimento, la seconda, invece, volta ad imprimergli ulteriore impulso ed a provocare l'intervento decisorio del giudice di grado superiore. In ogni caso, oltre che non condivisibile in sé, non può ritenersi vincolante la qualificazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, poiché, secondo quanto affermato da questa Corte " Il potere di qualificare il mezzo di impugnazione e di decidere sulla eventuale inammissibilità dell'atto è del giudice "ad quem", e non anche del giudice "a quo"" (Cass. sez. 1, n. 14845 del 25/01/2016, Stellato, rv. 266693).
2.1 In realtà, ad avviso di questa Corte, l'atto definito reclamo ed inteso quale gravame avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza è privo del contenuto proprio di un'impugnazione. Oltre ad essere diretto allo stesso giudice di prima istanza, l'atto investe, non la decisione d'inammissibilità assunta da quel giudice sull'istanza dello stesso ON, ma ripropone la medesima richiesta di riconoscimento del rimedio compensativo ex art. 35-ter ord. pen. per avere subito detenzione in condizioni disumane e degradanti. Conforta tale conclusione l'intento manifestato dall'autore dell'atto di illustrare la situazione nella quale si era trovato ristretto presso gli istituti penitenziari indicati e di esporre le ragioni per le quali 3 мор lamentava la violazione dei propri diritti, senza avere rivolto un "petitum" specifico ad un giudice diverso e superiore che possa intendersi quale sollecitazione all'assunzione di una decisione di riforma o modifica della determinazione sfavorevole già assunta all'esito della rivalutazione della "reiudicanda" alla luce di specifici motivi di critica, formulati in relazione agli accertamenti in fatto o alle ragioni in diritto, esposti nel provvedimento reso. In altri termini, nel reclamo proposto dal ricorrente in data 21/12/2014 difetta l'indicazione del "punto" del provvedimento che intende rimettere alla cognizione del giudice di grado superiore, dei motivi di dissenso dalla decisione già resa e dell'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame: l'atto costituisce un nuovo reclamo inteso quale istanza rivolta sempre al giudice di merito di primo grado, al quale si è rappresentata la situazione detentiva per conseguire il rimedio risarcitorio della decurtazione della pena ancora da espiare.
2.2 Dai superiori rilievi discendono dunque plurime conseguenze: il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza non risulta ritualmente e formalmente impugnato e quindi non può essere riesaminato in sede di legittimità; l'ordinanza assunta dal Tribunale di sorveglianza il 13/5/2015, impugnata dal ON con ricorso dell'1/6/2015, va annullata senza rinvio perché emessa in violazione di legge quanto al disposto dell'art. 35-ter ord. pen. e l'atto a firma del ricorrente in data 21/12/2014 va qualificato come istanza-reclamo sul quale e nel merito dovrà pronunciarsi il Magistrato di sorveglianza di Siracusa.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'ordinanza 13-5-15 del Tribunale di sorveglianza di Catania e, qualificato il "ricorso" del 21/12/14 come istanza-reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Siracusa per la decisione su tale istanza-reclamo. Così deciso, il 19 luglio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Maria Cristina piotto шоёё Тош DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA