Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2016, n. 38808
CASS
Sentenza 19 luglio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., dichiara "de plano" l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter ord. pen di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione il mezzo di impugnazione è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza. (Fattispecie, in cui la Corte, nell'affermare il principio e disporre la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza, ha, altresì, annullato senza rinvio il provvedimento col quale il Tribunale di sorveglianza, anziché limitarsi a trasmettere il reclamo per competenza alla Cassazione, ne aveva anche dichiarato l'inammissibilità).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2016, n. 38808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38808
    Data del deposito : 19 luglio 2016

    Testo completo