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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 869/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2414/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400305736051000 28.00 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0920240041628119000 28.00 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013671006000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013671006000 BOLLO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013966774000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a Regione Calabria ed a Resistente_1
a mezzo PEC dell'11.03.2025, Ricorrente_1 propone opposizione avverso tre distinte cartelle di pagamento, tutte notificate il 10.01.2025, aventi ad oggetto, le prime due (n. 094 2024 00305736051 000 e n. 094 202400416281 19 000), la richiesta di pagamento di euro 33,88 per contributi consortili rispettivamente per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e, la terza (n. 094 2024 00136710 06 000), la richiesta di euro 1.136,29 per tassa auto anni 2019 e 2021, compresi interessi e sanzioni.
Chiede che l'annullamento delle cartelle opposte, deducendo: 1) per quelle inerenti contributi consortili,
l'inesistenza delle pretese azionate, in difetto di beneficio per gli immobili di esso ricorrente dall'attività del
Consorzio, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003,
n. 11, e la mancata notifica dell'accertamento presupposto;
2) per la cartella inerente tassa auto, la mancata notifica dell'avviso d'accertamento presupposto e la prescrizione del credito.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle controdeduzioni depositate, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi attinenti la notifica degli atti presupposti e, comunque, per i vizi antecedenti l'iscrizione a ruolo;
contesta nel resto la domanda.
La regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità per tardiva notificazione della domanda, e ribadisce la legittimità del proprio operato, posto che per l'anno 2019 è stato regolarmente notificato l'avviso d'accertamento, mentre per il 2021 la cartella sostituisce l'avviso d'accertamento e costituisce il primo atto di contestazione, come consentito dalla l. reg. n. 56/2023, che prevede la possibilità di accorpare la contestazione all'interno della cartella esattoriale, purché questa sia notificata entro il termine del terzo anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Chiede quindi il rigetto della domanda.
Il Consorzio resistente, nonostante regolare notifica, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione d'inammissibilità della domanda è infondata.
Va premesso che, nel processo tributario, l'art. 21 del d. lgs. 546/1992, così prescrive: “1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso che occupa, dai documenti prodotti dall'Agenzia resistente, emerge che le cartelle impugnate sono state state notificate in data 10.01.2025: pertanto, la notificazione del ricorso alle controparti, avvenuta l'11.3.2025, deve dirsi tempestiva.
2. Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.
2.1. Quanto alle due cartelle relative al contributo consortile, richiesto per conto del Resistente_1
, relative agli anni 2023 e 2023, deve osservarsi che i contributi consortili “rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione e, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art.117 commi 1 ° e 3° della
Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001”: tant'è che il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario
» invece che «in presenza del beneficio » (Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 2018); e ciò perché "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale... ".
A seguito della pronuncia d'incostituzionalità, la legge regionale Calabria n.13 del 2017 ha modificato la norma dichiarata illegittima (art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003), eliminando la differenza tra quota a) (precedentemente prevista “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario") e quota b) ("per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio"), e stabilendo (nel testo vigente ratione temporis, precedente alle ulteriori modifiche apportate con legge regionale del 24 febbraio 2023, n. 7) che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne ed incrementarne il relativo valore”.
Ciò posto, con riferimento alla sussistenza del potere impositivo e dei presupposti del tributo, l'esame delle pronunce della S.C. consente di enucleare i seguenti principi in materia di onere della prova: a) ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass., Ordinanza
n. 9511 del 18/04/2018); d) per contro, la contestazione di tale piano da parte del consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. Cass. sez. un. n.11722/2010); c) pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza o sulla legittimità del piano di classifica, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato (risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo: in tal senso, v. Cass., n. 654 del 18/01/2012); d) oltre al piano di classifica regolarmente approvato, in caso di contestazione grava sul Consorzio l'onere di dimostrare che gli immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza “in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass.,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012), fermo restando che ai fini che occupano “non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati” (Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014; ad esempio, il beneficio è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere); e) la contestazione del contribuente può altresì riguardare, anziché gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), solo il beneficio diretto e specifico ricevuto ai propri fondi dall'opera del Consorzio: “in tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. Cass. n.20681/2014; n. 21176/2014;
n.23251/2019); f) poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi derivano direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass.,
Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019).
Nel caso che occupa, le cartelle opposte, aventi ad oggetto il contributo consortile relativo, rispettivamente, all'annualità 2022 e 2023, indicano come tipologia di contributo richiesto (pag. 5 di 17) “La S.V. risulta iscritta nel Catasto Consortile quale proprietaria dei beni di seguito elencati, ricadenti nel comprensorio di competenza amministrativa di questo Consorzio e gravati da contributo consortile (Legge Regionale n.
11/2003, art. 23 comma 1 lett. A) quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Il tributo, dunque, viene richiesto in forza di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima e la suddetta motivazione viola, con ogni evidenza, il nuovo testo dell'art. 23 della Legge Regionale, già sopra trascritto, perché impone un contributo indipendentemente anziché in presenza di beneficio fondiario.
Per questa parte la domanda deve pertanto essere accolta.
2.2. In ordine alla tassa auto, la Regione ha chiarito che, per il 2019, è stato notificato l'avviso d'accertamento presupposto in data 24.5.2022 (v. avviso di ricevimento postale, con relata di notifica alla moglie del destinatario, depositato nel fascicolo telematico), mentre, per l'anno 2021, la cartella costituisce il primo atto con cui viene richiesto in pagamento il credito, non essendo stato notificato alcun avviso d'accertamento: secondo l'ente impositore, ciò sarebbe consentito dalla legge regionale n. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost.152/2018), il cui art. 6 (rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”) così recita: “1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
In mancanza di alcuna contestazione o motivo aggiunto in ordine alla eventuale illegittimità della procedura e della disposizione applicata, deve aggiungersi che la cartella (notificata il 10.1.2025 e relativa alla tassa applicata per il periodo maggio 2021- aprile 2022) rispetta il termine triennale già sopra indicato.
2. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
- Accoglie parzialmente il ricorso, annullando le cartelle n. 094 2024 00305736051 000 e n. 094 2024
00416281 19 000; rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il GI RE EN
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2414/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400305736051000 28.00 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0920240041628119000 28.00 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013671006000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013671006000 BOLLO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013966774000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a Regione Calabria ed a Resistente_1
a mezzo PEC dell'11.03.2025, Ricorrente_1 propone opposizione avverso tre distinte cartelle di pagamento, tutte notificate il 10.01.2025, aventi ad oggetto, le prime due (n. 094 2024 00305736051 000 e n. 094 202400416281 19 000), la richiesta di pagamento di euro 33,88 per contributi consortili rispettivamente per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e, la terza (n. 094 2024 00136710 06 000), la richiesta di euro 1.136,29 per tassa auto anni 2019 e 2021, compresi interessi e sanzioni.
Chiede che l'annullamento delle cartelle opposte, deducendo: 1) per quelle inerenti contributi consortili,
l'inesistenza delle pretese azionate, in difetto di beneficio per gli immobili di esso ricorrente dall'attività del
Consorzio, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003,
n. 11, e la mancata notifica dell'accertamento presupposto;
2) per la cartella inerente tassa auto, la mancata notifica dell'avviso d'accertamento presupposto e la prescrizione del credito.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle controdeduzioni depositate, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi attinenti la notifica degli atti presupposti e, comunque, per i vizi antecedenti l'iscrizione a ruolo;
contesta nel resto la domanda.
La regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità per tardiva notificazione della domanda, e ribadisce la legittimità del proprio operato, posto che per l'anno 2019 è stato regolarmente notificato l'avviso d'accertamento, mentre per il 2021 la cartella sostituisce l'avviso d'accertamento e costituisce il primo atto di contestazione, come consentito dalla l. reg. n. 56/2023, che prevede la possibilità di accorpare la contestazione all'interno della cartella esattoriale, purché questa sia notificata entro il termine del terzo anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Chiede quindi il rigetto della domanda.
Il Consorzio resistente, nonostante regolare notifica, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione d'inammissibilità della domanda è infondata.
Va premesso che, nel processo tributario, l'art. 21 del d. lgs. 546/1992, così prescrive: “1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso che occupa, dai documenti prodotti dall'Agenzia resistente, emerge che le cartelle impugnate sono state state notificate in data 10.01.2025: pertanto, la notificazione del ricorso alle controparti, avvenuta l'11.3.2025, deve dirsi tempestiva.
2. Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.
2.1. Quanto alle due cartelle relative al contributo consortile, richiesto per conto del Resistente_1
, relative agli anni 2023 e 2023, deve osservarsi che i contributi consortili “rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione e, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art.117 commi 1 ° e 3° della
Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001”: tant'è che il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario
» invece che «in presenza del beneficio » (Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 2018); e ciò perché "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale... ".
A seguito della pronuncia d'incostituzionalità, la legge regionale Calabria n.13 del 2017 ha modificato la norma dichiarata illegittima (art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003), eliminando la differenza tra quota a) (precedentemente prevista “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario") e quota b) ("per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio"), e stabilendo (nel testo vigente ratione temporis, precedente alle ulteriori modifiche apportate con legge regionale del 24 febbraio 2023, n. 7) che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne ed incrementarne il relativo valore”.
Ciò posto, con riferimento alla sussistenza del potere impositivo e dei presupposti del tributo, l'esame delle pronunce della S.C. consente di enucleare i seguenti principi in materia di onere della prova: a) ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass., Ordinanza
n. 9511 del 18/04/2018); d) per contro, la contestazione di tale piano da parte del consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. Cass. sez. un. n.11722/2010); c) pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza o sulla legittimità del piano di classifica, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato (risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo: in tal senso, v. Cass., n. 654 del 18/01/2012); d) oltre al piano di classifica regolarmente approvato, in caso di contestazione grava sul Consorzio l'onere di dimostrare che gli immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza “in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass.,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012), fermo restando che ai fini che occupano “non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati” (Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014; ad esempio, il beneficio è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere); e) la contestazione del contribuente può altresì riguardare, anziché gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), solo il beneficio diretto e specifico ricevuto ai propri fondi dall'opera del Consorzio: “in tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. Cass. n.20681/2014; n. 21176/2014;
n.23251/2019); f) poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi derivano direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass.,
Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019).
Nel caso che occupa, le cartelle opposte, aventi ad oggetto il contributo consortile relativo, rispettivamente, all'annualità 2022 e 2023, indicano come tipologia di contributo richiesto (pag. 5 di 17) “La S.V. risulta iscritta nel Catasto Consortile quale proprietaria dei beni di seguito elencati, ricadenti nel comprensorio di competenza amministrativa di questo Consorzio e gravati da contributo consortile (Legge Regionale n.
11/2003, art. 23 comma 1 lett. A) quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Il tributo, dunque, viene richiesto in forza di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima e la suddetta motivazione viola, con ogni evidenza, il nuovo testo dell'art. 23 della Legge Regionale, già sopra trascritto, perché impone un contributo indipendentemente anziché in presenza di beneficio fondiario.
Per questa parte la domanda deve pertanto essere accolta.
2.2. In ordine alla tassa auto, la Regione ha chiarito che, per il 2019, è stato notificato l'avviso d'accertamento presupposto in data 24.5.2022 (v. avviso di ricevimento postale, con relata di notifica alla moglie del destinatario, depositato nel fascicolo telematico), mentre, per l'anno 2021, la cartella costituisce il primo atto con cui viene richiesto in pagamento il credito, non essendo stato notificato alcun avviso d'accertamento: secondo l'ente impositore, ciò sarebbe consentito dalla legge regionale n. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost.152/2018), il cui art. 6 (rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”) così recita: “1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
In mancanza di alcuna contestazione o motivo aggiunto in ordine alla eventuale illegittimità della procedura e della disposizione applicata, deve aggiungersi che la cartella (notificata il 10.1.2025 e relativa alla tassa applicata per il periodo maggio 2021- aprile 2022) rispetta il termine triennale già sopra indicato.
2. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
- Accoglie parzialmente il ricorso, annullando le cartelle n. 094 2024 00305736051 000 e n. 094 2024
00416281 19 000; rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il GI RE EN