CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2024, n. 34467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34467 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN RO, nata il [...] negli Stati Uniti d'America, avverso la ordinanza del 12/01/2024 emessa dalla Corte di appello di Messina;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 gennaio 2024, la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a RO AN ex art. 386 cod. pen. per avere agevolato l'evasione di UC AN dagli arresti donniciliari nei modi descritti nella imputazione. Tuttavia, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale non sussistendone i presupposti, in particolare per averne l'Imputata già fruito due volte. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34467 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 20/06/2024 2. Nel ricorso presentato dal difensore di AN si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione del divieto di reformatio in peius nel revocare la sospensione condizionale della pena, pur mancando un appello del Pubblico ministero e nonostante che le condanne cumulate non superino il limite di due anni di reclusione posto dall'art. 168 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale i della pena a favore di chi ne abbia già usufruito due volte è vietata dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne (Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, Falcone, Rv. 213180; Sez. 1, n. 3041 del 29/04/1997, Pennacca, Rv. 207685). In questo caso, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa perché, non richiedendo una valutazione di natura discrezionale, determina automaticamente effetti di diritto sostanziale. Ne consegue che il giudice d'appello, svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale, non viola il divieto di reformatio in peius se, pur mancando l'impugnazione del pubblico ministero, revoca il beneficio che il giudice di primo grado ha concesso. In altri termini, la revoca ope legis della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa: i suoi effetti risalgono al momento in cui si è verificata la condizione che l'ha determinata, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Ne deriva che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che nel giudizio di cognizione dichiari la revoca di diritto del beneficio, anche su appello del solo imputato (Sez. 6 n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, Di Rocco, Rv. 239996; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256). 2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ravvisato l'assenza dei presupposti della sospensione condizionale «ex artt. 163-164 c.p.», sicché indebitamente nel ricorso la questione viene spostata sulla applicazione dell'art. 168 cod. pen., non pertinente alla decisione adottata dalla Corte di appello. Vale peraltro rilevare che dal confronto dei certificati penali (entrambi in atti) acquisiti rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte di appello emerge che l'esistenza della pregressa duplice concessione della sospensione condizionale (il 16/09/2019 e 21/10/2020), risulta dal certificato acquisito dalla Corte di appello il 12/10/2023, mentre non risulta dal certificato del 3/07/2017 obritenuto nel 7 fascicolo del Tribunale, il che può spiegare le diverse valutazione dei due organi giudicanti. 3. Pertanto, il ricorso è inammissibile e dalla sua inammissibilità deriva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 gennaio 2024, la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a RO AN ex art. 386 cod. pen. per avere agevolato l'evasione di UC AN dagli arresti donniciliari nei modi descritti nella imputazione. Tuttavia, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale non sussistendone i presupposti, in particolare per averne l'Imputata già fruito due volte. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34467 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 20/06/2024 2. Nel ricorso presentato dal difensore di AN si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione del divieto di reformatio in peius nel revocare la sospensione condizionale della pena, pur mancando un appello del Pubblico ministero e nonostante che le condanne cumulate non superino il limite di due anni di reclusione posto dall'art. 168 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale i della pena a favore di chi ne abbia già usufruito due volte è vietata dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne (Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, Falcone, Rv. 213180; Sez. 1, n. 3041 del 29/04/1997, Pennacca, Rv. 207685). In questo caso, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa perché, non richiedendo una valutazione di natura discrezionale, determina automaticamente effetti di diritto sostanziale. Ne consegue che il giudice d'appello, svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale, non viola il divieto di reformatio in peius se, pur mancando l'impugnazione del pubblico ministero, revoca il beneficio che il giudice di primo grado ha concesso. In altri termini, la revoca ope legis della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa: i suoi effetti risalgono al momento in cui si è verificata la condizione che l'ha determinata, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Ne deriva che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che nel giudizio di cognizione dichiari la revoca di diritto del beneficio, anche su appello del solo imputato (Sez. 6 n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, Di Rocco, Rv. 239996; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256). 2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ravvisato l'assenza dei presupposti della sospensione condizionale «ex artt. 163-164 c.p.», sicché indebitamente nel ricorso la questione viene spostata sulla applicazione dell'art. 168 cod. pen., non pertinente alla decisione adottata dalla Corte di appello. Vale peraltro rilevare che dal confronto dei certificati penali (entrambi in atti) acquisiti rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte di appello emerge che l'esistenza della pregressa duplice concessione della sospensione condizionale (il 16/09/2019 e 21/10/2020), risulta dal certificato acquisito dalla Corte di appello il 12/10/2023, mentre non risulta dal certificato del 3/07/2017 obritenuto nel 7 fascicolo del Tribunale, il che può spiegare le diverse valutazione dei due organi giudicanti. 3. Pertanto, il ricorso è inammissibile e dalla sua inammissibilità deriva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2024