CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2023, n. 22704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22704 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA UR, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 3533/2022 RIMC del Tribunale di Napoli del 2 settembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. AN CI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 22704 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 2 settembre 2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di seconda istanza dei provvedimenti cautelari, ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di RI UR avverso l'ordinanza datata 20 luglio 2022 della Corte d'Appello di Napoli, con la quale era stata rigettata la richiesta di dichiarazione di cessazione di efficacia della custodia cautelare in carcere a lui applicata per scadenza del termine massimo di durata. In sede di appello cautelare, la difesa dell'imputato aveva esposto che, dopo l'applicazione - in data 2 luglio 2018 con ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli - della misura cautelare, era intervenuta a carico di RI, in data 24 luglio 2019, sentenza di condanna in primo grado e che questa era stata confermata in secondo grado in data 2 gennaio 2022, con riduzione della pena da anni 10 di reclusione ad anni 7, mesi 9, giorni 10 di reclusione. Ad avviso della difesa, dato l'intervallo di 2 anni, 5 mesi e 9 giorni intercorso tra le due pronunce di condanna, doveva ritenersi scaduto il termine massimo di durata della custodia cautelare stabilito dall'art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento alla fase procedimentale compresa tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado, nello specifico da computarsi in 1 anno, ai sensi del n. 2 della medesima disposizione. Il giudice dell'appello cautelare ha ritenuto che nel caso di specie dovesse, invece, applicarsi l'ad. 303, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e dunque aversi riguardo esclusivamente al termine massimo complessivo di durata della custodia cautelare, con irrilevanza del termine di fase;
di conseguenza, ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli, collocando l'estinzione per scadenza dei termini massimi di durata della custodia cautelare sei anni dopo l'esecuzione della misura;
sempre in adesione alla pronuncia del giudice di originariamente adito, ha ritenuto, inoltre, che al termine complessivo così computato dovessero aggiungersi 240 giorni, corrispondenti alla somma dei termini fissati per la redazione dei motivi delle sentenze di primo e secondo grado a carico del prevenuto;
sulla base di tali dati, la scadenza della misura cautelare è stata quindi collocata al 1 marzo 2025. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, ha interposto ricorso per cassazione il difensore di RI UR, il quale, con un unico motivo di ricorso, ha lamentato la violazione dell'art. 303 cod. proc. pen. 2 In particolare, il giudice dell'appello cautelare avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie concreta l'art. 303, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non avendo considerato come i termini massimi stabiliti per la fase procedimentale compresa tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado fossero già scaduti al momento dell'emissione della seconda pronuncia;
e ciò anche sommando al termine massimo di fase - previsto dall'art. 303, comma 1, lett. c), n. 2), cod. proc. pen. - i giorni corrispondenti ai termini per il deposito delle sentenze. Ne deriverebbe che la custodia cautelare disposta a carico di RI UR avrebbe dovuto ritenersi estinta, con automatismo degli effetti, per il solo trascorrere del tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso per come proposto è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che la ordinanza ora impugnata, pronunziata in data 2 settembre 2022 e le cui motivazioni sono state depositate il successivo 25 ottobre 2022, è stata notificata alla ricorrente difesa in data 4 novembre 2022; questa ha provveduto a depositare il presente ricorso per cassazione presso il Tribunale di Catanzaro in data 14 novembre 2022; da tale ufficio l'atto impugnatorio è stato spedito al Tribunale di Napoli, ufficio che aveva adottato il provvedimento impugnato, presso il quale la impugnazione è pervenuta solamente in data 29 novembre 2022. Così ricostruita la fase procedimentale che ha preceduto la instaurazione del presente giudizio, deve rilevarsi come la proposizione del ricorso ora da scrutinare sia stata tardiva. Posto, infatti, che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di appello cautelare è, secondo la previsione di cui all'art.311, comma 1, cod. proc. pen., quello di 10 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'awiso di deposito del provvedimento impugnando, si rileva che, quanto alle modalità di presentazione del ricorso stesso, deve applicarsi il principio ancora di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte di cassazione, secondo il quale in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 3 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 14 gennaio 2021, n. 1626, cui ha fatto seguito, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 febbraio 2022, n. 6637). Alla luce dei dati esposti deve, pertanto, rilevarsi che il ricorso ora in questione, pervenuto presso il Tribunale di Napoli, cioè presso il giudice che ha adottato la ordinanza ora impugnata, solo in data 29 novembre 2022, cioè ben oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento impugnato, deve essere dichiarato inammissibile per tardività. Alla pronunzia che precede segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. AN CI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 22704 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 2 settembre 2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di seconda istanza dei provvedimenti cautelari, ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di RI UR avverso l'ordinanza datata 20 luglio 2022 della Corte d'Appello di Napoli, con la quale era stata rigettata la richiesta di dichiarazione di cessazione di efficacia della custodia cautelare in carcere a lui applicata per scadenza del termine massimo di durata. In sede di appello cautelare, la difesa dell'imputato aveva esposto che, dopo l'applicazione - in data 2 luglio 2018 con ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli - della misura cautelare, era intervenuta a carico di RI, in data 24 luglio 2019, sentenza di condanna in primo grado e che questa era stata confermata in secondo grado in data 2 gennaio 2022, con riduzione della pena da anni 10 di reclusione ad anni 7, mesi 9, giorni 10 di reclusione. Ad avviso della difesa, dato l'intervallo di 2 anni, 5 mesi e 9 giorni intercorso tra le due pronunce di condanna, doveva ritenersi scaduto il termine massimo di durata della custodia cautelare stabilito dall'art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento alla fase procedimentale compresa tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado, nello specifico da computarsi in 1 anno, ai sensi del n. 2 della medesima disposizione. Il giudice dell'appello cautelare ha ritenuto che nel caso di specie dovesse, invece, applicarsi l'ad. 303, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e dunque aversi riguardo esclusivamente al termine massimo complessivo di durata della custodia cautelare, con irrilevanza del termine di fase;
di conseguenza, ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli, collocando l'estinzione per scadenza dei termini massimi di durata della custodia cautelare sei anni dopo l'esecuzione della misura;
sempre in adesione alla pronuncia del giudice di originariamente adito, ha ritenuto, inoltre, che al termine complessivo così computato dovessero aggiungersi 240 giorni, corrispondenti alla somma dei termini fissati per la redazione dei motivi delle sentenze di primo e secondo grado a carico del prevenuto;
sulla base di tali dati, la scadenza della misura cautelare è stata quindi collocata al 1 marzo 2025. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, ha interposto ricorso per cassazione il difensore di RI UR, il quale, con un unico motivo di ricorso, ha lamentato la violazione dell'art. 303 cod. proc. pen. 2 In particolare, il giudice dell'appello cautelare avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie concreta l'art. 303, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non avendo considerato come i termini massimi stabiliti per la fase procedimentale compresa tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado fossero già scaduti al momento dell'emissione della seconda pronuncia;
e ciò anche sommando al termine massimo di fase - previsto dall'art. 303, comma 1, lett. c), n. 2), cod. proc. pen. - i giorni corrispondenti ai termini per il deposito delle sentenze. Ne deriverebbe che la custodia cautelare disposta a carico di RI UR avrebbe dovuto ritenersi estinta, con automatismo degli effetti, per il solo trascorrere del tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso per come proposto è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che la ordinanza ora impugnata, pronunziata in data 2 settembre 2022 e le cui motivazioni sono state depositate il successivo 25 ottobre 2022, è stata notificata alla ricorrente difesa in data 4 novembre 2022; questa ha provveduto a depositare il presente ricorso per cassazione presso il Tribunale di Catanzaro in data 14 novembre 2022; da tale ufficio l'atto impugnatorio è stato spedito al Tribunale di Napoli, ufficio che aveva adottato il provvedimento impugnato, presso il quale la impugnazione è pervenuta solamente in data 29 novembre 2022. Così ricostruita la fase procedimentale che ha preceduto la instaurazione del presente giudizio, deve rilevarsi come la proposizione del ricorso ora da scrutinare sia stata tardiva. Posto, infatti, che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di appello cautelare è, secondo la previsione di cui all'art.311, comma 1, cod. proc. pen., quello di 10 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'awiso di deposito del provvedimento impugnando, si rileva che, quanto alle modalità di presentazione del ricorso stesso, deve applicarsi il principio ancora di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte di cassazione, secondo il quale in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 3 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 14 gennaio 2021, n. 1626, cui ha fatto seguito, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 febbraio 2022, n. 6637). Alla luce dei dati esposti deve, pertanto, rilevarsi che il ricorso ora in questione, pervenuto presso il Tribunale di Napoli, cioè presso il giudice che ha adottato la ordinanza ora impugnata, solo in data 29 novembre 2022, cioè ben oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento impugnato, deve essere dichiarato inammissibile per tardività. Alla pronunzia che precede segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente