CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso con requisitoria scritta uricorso trattato con contraddittorio cartolare ex art. 23 d.l. n. 137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2126 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. NI DO ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che, in riforma di quella emessa dal GdP della stessa città che aveva assolto il ricorrente dal reato di invasione di terreni, ha dichiarato la prescrizione del reato, con condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno, nonché alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Al riguardo, deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico che deve anche ricomprendere la coscienza e volontà di attuare una turbativa del possesso del proprietario del terreno. Si precisa come il Tribunale abbia presupposto erroneamente il possesso dell'intero terreno - diviso in sette quote ed in possesso anche degli altri fratelli della parte offesa - in capo alla NI ID, richiamando un decreto del Tribunale civile che, in realtà, la riconosceva non quale unica proprietaria, bensì come unico soggetto avente i requisiti per l'esercizio del diritto di riscatto, previo pagamento di somme di denaro agli altri fratelli, quali eredi del padre originario acquirente del terreno. Peraltro, il provvedimento del giudice civile non aveva avuto esecuzione e, dunque, non si era verificata alcuna interversione del possesso sempre rimasto in capo ai coeredi, originari assegnatari per quota parte del terreno. In sostanza si era confuso il diritto al sub-ingresso quale legittima proprietaria con il possesso del terreno in capo alla p.o., quale situazione di fatto e non di diritto necessaria per l'integrazione del reato. 1.2. vizio di motivazione nel punto in cui si afferma che il ricorrente non sarebbe titolare di una quota parte del terreno, sul rilievo che unico titolare sarebbe l'omonimo NI DO fratello della persona offesa, non considerando, invece, che il ricorrente è possessore del terreno per via derivata dal possesso del padre, fratello della p.o.; di conseguenza, la circostanza che egli sia il nipote e non il germano della parte civile non assume rilevanza in ordine al dato oggettivo del possesso dallo stesso esercitato sulla porzione di terreno assegnatagli dal padre. Peraltro, con riferimento agli episodi contestati non vi era prova che il ricorrente si trovasse sulla quota parte del terreno della parte civile NI ID, non potendosi escludere che si trovasse, invece, su altre porzioni di pertinenza di altri parenti o nella propria. Apodittica era la motivazione resa al riguardo dal Tribunale per escludere la credibilità di quanto affermato dall'imputato. 1.3. vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria 2 dibattimentale in appello, fondandosi l'affermazione di responsabilità, seppur a fini civili, su una diversa valutazione delle fonti dichiarative escusse in primo grado. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 23/09/2021, sul rilievo dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Con memoria in data 9/11/2022, il difensore e procuratore delle parti civili ND OS e ND RI, nel replicare alle conclusioni del P.G., ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del grado come da notula allegata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato con riguardo al terzo motivo, restando di conseguenza assorbiti gli altri. Con orientamento espresso a S.U. - la cui sentenza è stata depositata dopo quella impugnata - questa Corte ha affermato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (S.U., n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 01). Nel caso in esame, l'affermazione di responsabilità con particolare riguardo alla dinamica della condotta ed ai suoi presupposti di fatto e di diritto in cui la stessa sarebbe maturata, anche con riferimento all'elemento soggettivo, si rinviene in un complesso di prove dichiarative, tanto che proprio l'appello della parte civile era fondato sull'esistenza di una tesi "complottista" che aveva preso vita con gli esami degli imputati e coinvolto successivamente le dichiarazioni dei testi escussi ex art. 507 cod. proc. pen. e che sarebbe stata smentita da altre fonti di prova dichiarative e/o documentali. Inoltre, non decisivo si rivela il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla superfluità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in quanto l'affermazione di responsabilità si sarebbe fondata sul medesimo vaglio positivo di attendibilità delle testimonianze operato dal giudice di primo grado. Dalla lettura della sentenza del GdP, invece, non risultano neppure indicate le fonti di prova dichiarative poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata per violazione della regola di 3 cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. In ossequio al pronunciamento delle S.U., a mente del quale, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, a cui va rimessa anche la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale rimette la liquidazione delle spese del giudizio penale. Così deciso il 18/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso con requisitoria scritta uricorso trattato con contraddittorio cartolare ex art. 23 d.l. n. 137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2126 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. NI DO ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che, in riforma di quella emessa dal GdP della stessa città che aveva assolto il ricorrente dal reato di invasione di terreni, ha dichiarato la prescrizione del reato, con condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno, nonché alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Al riguardo, deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico che deve anche ricomprendere la coscienza e volontà di attuare una turbativa del possesso del proprietario del terreno. Si precisa come il Tribunale abbia presupposto erroneamente il possesso dell'intero terreno - diviso in sette quote ed in possesso anche degli altri fratelli della parte offesa - in capo alla NI ID, richiamando un decreto del Tribunale civile che, in realtà, la riconosceva non quale unica proprietaria, bensì come unico soggetto avente i requisiti per l'esercizio del diritto di riscatto, previo pagamento di somme di denaro agli altri fratelli, quali eredi del padre originario acquirente del terreno. Peraltro, il provvedimento del giudice civile non aveva avuto esecuzione e, dunque, non si era verificata alcuna interversione del possesso sempre rimasto in capo ai coeredi, originari assegnatari per quota parte del terreno. In sostanza si era confuso il diritto al sub-ingresso quale legittima proprietaria con il possesso del terreno in capo alla p.o., quale situazione di fatto e non di diritto necessaria per l'integrazione del reato. 1.2. vizio di motivazione nel punto in cui si afferma che il ricorrente non sarebbe titolare di una quota parte del terreno, sul rilievo che unico titolare sarebbe l'omonimo NI DO fratello della persona offesa, non considerando, invece, che il ricorrente è possessore del terreno per via derivata dal possesso del padre, fratello della p.o.; di conseguenza, la circostanza che egli sia il nipote e non il germano della parte civile non assume rilevanza in ordine al dato oggettivo del possesso dallo stesso esercitato sulla porzione di terreno assegnatagli dal padre. Peraltro, con riferimento agli episodi contestati non vi era prova che il ricorrente si trovasse sulla quota parte del terreno della parte civile NI ID, non potendosi escludere che si trovasse, invece, su altre porzioni di pertinenza di altri parenti o nella propria. Apodittica era la motivazione resa al riguardo dal Tribunale per escludere la credibilità di quanto affermato dall'imputato. 1.3. vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria 2 dibattimentale in appello, fondandosi l'affermazione di responsabilità, seppur a fini civili, su una diversa valutazione delle fonti dichiarative escusse in primo grado. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 23/09/2021, sul rilievo dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Con memoria in data 9/11/2022, il difensore e procuratore delle parti civili ND OS e ND RI, nel replicare alle conclusioni del P.G., ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del grado come da notula allegata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato con riguardo al terzo motivo, restando di conseguenza assorbiti gli altri. Con orientamento espresso a S.U. - la cui sentenza è stata depositata dopo quella impugnata - questa Corte ha affermato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (S.U., n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 01). Nel caso in esame, l'affermazione di responsabilità con particolare riguardo alla dinamica della condotta ed ai suoi presupposti di fatto e di diritto in cui la stessa sarebbe maturata, anche con riferimento all'elemento soggettivo, si rinviene in un complesso di prove dichiarative, tanto che proprio l'appello della parte civile era fondato sull'esistenza di una tesi "complottista" che aveva preso vita con gli esami degli imputati e coinvolto successivamente le dichiarazioni dei testi escussi ex art. 507 cod. proc. pen. e che sarebbe stata smentita da altre fonti di prova dichiarative e/o documentali. Inoltre, non decisivo si rivela il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla superfluità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in quanto l'affermazione di responsabilità si sarebbe fondata sul medesimo vaglio positivo di attendibilità delle testimonianze operato dal giudice di primo grado. Dalla lettura della sentenza del GdP, invece, non risultano neppure indicate le fonti di prova dichiarative poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata per violazione della regola di 3 cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. In ossequio al pronunciamento delle S.U., a mente del quale, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, a cui va rimessa anche la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale rimette la liquidazione delle spese del giudizio penale. Così deciso il 18/11/2022