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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 5525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5525 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18652 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ZAMPELLA ARCANGELO Parte_1 RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA PESCOLLA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 29.8.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva la
, chiedendo: 1) accertare e dichiarare nullo, invalido, Controparte_1 illegittimo ed inefficace il licenziamento de quo per le causali di cui in premessa;
2) accertare e dichiarare il licenziamento, comunque, nullo, invalido, illegittimo, inefficace perché privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e oggettivo per insussistenza dei fatti contestati;
3) per l'effetto condannare la P.IVA Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e amministratore P.IVA_1 unico sig. alla reintegra immediata dell'istante nel Controparte_2 posto di lavoro ed a risarcirgli il danno in misura non inferiore a 5 mensilità di retribuzione ex art. 18 L. 300/70, così come riformato e comunque pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella della effettiva reintegra con obbligo del versamento dei contributi previdenziali;
4) in estremo subordine dichiarare il licenziamento inefficace per violazioni procedurali ex art. 7 legge 300/70 con il massimo della indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 legge citata, così come riformato;
5) vittoria di spese ,diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
A fondamento dell'impugnazione poneva: l'infondatezza della contestazione disciplinare;
la sproporzionalità della sanzione. Nel costituirsi, la società rilevava che i fatti erano provati nella loro storicità e che gli stessi integravano la giusta causa di licenziamento.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma
10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
La domanda non può essere accolta. Con missiva del 15.3.2024 veniva contestato al ricorrente quanto segue:
“in data 06/03/2024 la Scrivente entrava in possesso di documentazione dalla quale emergeva che LA, durante la prestazione lavorativa svolta in data 04/03/2024, poneva in essere condotte gravemente lesive degli interessi dell'Azienda. Tanto premesso, a seguito di complessi accertamenti svolti e terminati in data 14/03/2024, Le contestiamo quanto segue. In data 04/03/2024, svolgeva la prestazione lavorativa a bordo del treno Pt_2 9622 in partenza dalla stazione di Napoli Centrale e diretto alla stazione di Milano Centrale e, dalla documentazione di cui sopra, emergeva che LA si occupasse del servizio MiniBar insieme a una collega. Nella fattispecie la collega spingeva il carrello e consegnava i prodotti richiesti dai clienti ed LA gestiva gli incassi. Alle ore 10:41 circa, un passeggero presente a bordo, al Vostro passaggio con il carrello, chiedeva nr. 1 bottiglietta d'acqua e nr. 1 caffè. Per tale acquisto, LA richiedeva al cliente il pagamento di € 3,00, che Le veniva corrisposto in contanti.
Tuttavia, dopo aver ricevuto dal cliente la somma richiesta, LA ometteva di emettere lo scontrino fiscale. Poco dopo, alle ore 10:49 circa, un passeggero presente a bordo, al Vostro passaggio con il carrello, chiedeva Pa nr. 2 barrette ai cereali kellogg Per detto acquisto, LA richiedeva al cliente il pagamento di € 3,00, che Le veniva corrisposto in contanti.
Tuttavia, anche in questa circostanza, LA ometteva di emettere lo scontrino fiscale, dopo aver ricevuto dal cliente la somma richiesta. In conseguenza agli episodi segnalati, la Scrivente procedeva ad eseguire delle verifiche sulla documentazione amministrativa in proprio possesso.
EL specifico, l' ha provveduto ad eseguire il controllo delle Pt_4 ricevute fiscali estratte dal palmare in dotazione per l'esecuzione dei servizi a bordo treno, incrociandone le risultanze con i dati relativi agli incassi in contanti dichiarati dal Caposervizio, sia nella Dotazione di servizio, sia nella busta di versamento nr. 1563095. All'esito di tale controllo è emerso che l'importo in contanti di € 40,80 dichiarato quale totale degli incassi in contanti sulla Dotazione di servizio e nella busta di versamento, coincide con il totale delle ricevute emesse;
di conseguenza la somma in contanti da LA ricevuta in pagamento per le vendite sopra indicate e per le quali non emetteva lo scontrino fiscale, per un totale di € 6,00, non risulta neppure tra le somme totali pervenute alla Scrivente per le vendite effettuate a bordo del treno nr. 9622 del giorno 04/03/2024.
Alla luce di quanto emerso, quindi, LA si sarebbe indebitamente appropriato di somme relative alla vendita di prodotti a bordo treno e, quindi, di proprietà dell omettendo altresì di rilasciare lo Pt_4 scontrino fiscale, con tutto ciò che ne consegue sia in termini di regolarità fiscale e amministrativa del servizio che di perdite economiche per l , oltre che di una condotta assolutamente riprovevole. Stante Pt_4 quanto innanzi, La invitiamo, ai sensi dell'art. 66 del CCNL Mobilità/Area
Attività Ferroviarie, a presentare le Sue eventuali giustificazioni e/o controdeduzioni in merito all'accaduto, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente e, se lo riterrà, potrà richiedere anche l'assistenza di un rappresentante sindacale. Poiché il Suo comportamento potrebbe essere ricondotto alle ipotesi di licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'Art. 64 CCNL, disponiamo nei Suoi confronti la sospensione cautelare non disciplinare dal servizio con effetto immediato, ai sensi dell'Art. 65 CCNL Attività Ferroviarie”.
Con racc. del 5.4.2024 la Società irrogava il provvedimento di licenziamento per giusta causa.
Nel merito dei fatti dall'istruttoria è emerso quanto segue.
La mancata emissione degli scontrini fiscali.
I testi hanno confermato quanto già riportato nelle dichiarazioni in atti.
Il teste ha dichiarato: ...: “ho effettuato le Testimone_1 indagini investigative concernenti la vicenda del ricorrente”; ...: “mi fu chiesto di effettuare la tratta Napoli Milano e di effettuare un acquisto allo scopo di verificare se al momento dell'acquisto mi dessero la ricevuta fiscale”; ...: “preciso che non sappiamo chi troviamo sul treno prima di iniziare il viaggio”; ...: “era il 4.3.2024”; ...: “ero con un collega ma eravamo posizionati su vagoni diversi”; ...: “ci fu chiesto di effettuare gli acquisti restando seduti e rivolgendoci al personale che attraversava il vagone”; ...: “ricordo il ricorrente, era con una collega, entrambi spingevano il carrello, la ragazza consegnava la merce mentre il ricorrente prendeva il denaro;
il pagamento avveniva in contanti, non so se fossero abilitati all'utilizzo del POS”; ...: “presi, se non erro, due barrette di cereali al cioccolato Kellogg's”; ...: “pagai in contanti, non mi fu consegnata la ricevuta, non la chiesi”; ...: “la persona davanti a me prese della merce ma non fu rilasciata ricevuta”; ...: “lavoro per l'agenzia investigativa Key Investigation, sono abilitato all'esercizio della professione di investigatore”; ...: “non ho avuto modo, dalla mia posizione, di vedere altre operazioni di vendita”; ...: “non ho visto se gli operatori avessero la macchinetta del POS, non ci ho fatto caso”.
La sig. ha dichiarato: ...: “sono Controparte_3 dipendente della società, non ho cause in corso nei confronti della stessa;
sono responsabile dei servizi a bordo”; ...: “il giorno 04.03.2024 ero a bordo del treno sulla tratta Napoli Milano;
eravamo in cinque, compreso il sig. ”; ...: “mi era stata affiancata una ragazza;
mi sono recata Pt_1 nella carrozza dove già si trovava il ricorrente (da solo) che effettuava il servizio di mini bar;
arrivai e gli chiesi se avesse bisogno di qualcosa”; ...: “rimasi lì non per molto tempo, comunque lo aiutai a distribuire i prodotti ai clienti”; ...: “non ho prestato attenzione sul servizio, infatti non ho notato se venissero emessi o meno scontrini;
tant'è che sono stata sanzionata dall'azienda con una sospensione di sette giorni, che non ho impugnato”; ...: “l'addetto all'incasso era il ricorrente”; ...: “preciso che non rientra tra le mie mansioni il servizio di minibar, in genere mi occupo della documentazione e della registrazione degli incassi”; ...: “a fine viaggio il ricorrente mi consegnò gli incassi nel senso che mi furono consegnati gli scontrini del pos ed i contanti”;
...: “esiste un'unica bolla di carico e scarico della merce che viene caricata sul treno a inizio corsa, che comprende la merce che viene destinata al mini bar”; ...: “le bolle non vengono controllate da nessuno, accompagnano la merce, né al momento del carico che al momento dello scarico”; ...: “non sono il superiore gerarchico del ricorrente, sono inquadrata nel livello D1”; ...: “non ho riscontrato mancanze di prodotti”;
...: “a chiusura della giornata non ho riscontrato anomalie negli incassi;
preciso che a fine giornata all'atto della chiusura cassa esce un foglio con tutti prodotti venduti;
il mio compito è solo verificare che gli incassi corrispondano al prezzo dei prodotti venduti”; ...: “gli incassi li consegno agli addetti che sono collocati nel magazzino di Milano dove
c'è una cassaforte;
anche a Napoli c'è un magazzino;
i soldi e gli scontrini vengono consegnati non sigillati;
di solito vado da sola”; ...: “non ricordo quel giorno quanti soldi in contanti consegnai”.
Il teste ha riferito: ...: “sono dipendente della società, ho una Tes_2 causa in corso nei confronti della stessa”; ...: “non ero con il sig.
quando si è verificata la vicenda che ha condotto al suo Pt_1 licenziamento”; ...: “posso riferire solo perché abbiamo subito entrambi lo stesso licenziamento”; ...: “sono caposervizio come la signora
”; ...: “esiste una bolla di carico che viene controllata da tutto CP_3 il personale, se siamo in 4 a salire la dobbiamo controllare tutti, tanto
è vero che andiamo un'ora prima della partenza del treno”; ...: “alla fine del viaggio si deve scaricare la bolla nel senso che tutte le cose vendute si devono spuntare e questa operazione la facciamo noi stessi, dieci minuti prima dell'arrivo del treno”; ...: “esiste una comunicazione dell'azienda che ci impone la suddetta procedura, non ricordo a che data risale”; ...:
“se esistono anomalie (es mancanze di prodotti o mancata emissione degli scontrini) il caposervizio è tenuto ad avvisare l'azienda”; ...: “non so se a fine viaggio il ricorrente abbia consegnato gli incassi”; ...: “il capo servizio a fine viaggio raccoglie gli incassi e li ripone, a Napoli, in una busta all'interno di una cassaforte”; ...: “tutti insieme effettuiamo il riscontro tra merce risultata venduta e scontrini emessi”;
...: “il controllo si effettua anche sulla merce ancora a bordo a fine viaggio rispetto a quella risultante come caricata a inizio viaggio”.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
E' circostanza incontestata che il ricorrente fosse in servizio il giorno
4.3.2024 sul treno AV 9622 in partenza da Napoli Centrale e diretto a Milano Centrale. E' altresì pacifico che il servizio a bordo treno fosse comprensivo del c.d. minibar con incasso diretto del denaro all'atto dell'acquisto dei beni.
Appare non contestato che il servizio di minibar fosse svolto dal ricorrente e dalla collega EL Controparte_4 specifico è emerso che mentre la spingeva il carrello e consegnava CP_3 ai clienti quanto da loro richiesto il riscuoteva i pagamenti sia Pt_1 in contanti che tramite POS.
Non è emerso che la datrice di lavoro abbia rilevato un ammanco di cassa
(circostanza confermata dalla teste : tale circostanza, tuttavia, CP_3 appare in linea con la mancata contabilizzazione dei prodotti che, dunque, non sono risultati “venduti”.
Ciò che è emerso, invece, è che il ricorrente abbia regolarmente effettuato le operazioni di vendita, alienando la merce ai clienti a fronte del pagamento del prezzo, senza rilasciare lo scontrino.
In proposito non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del teste già autore della relazione investigativa in atti. Testimone_1 Ebbene, considerata l'effettività degli acquisti e la mancata emissione degli scontrini vi è, dunque, prova sufficiente che il ricorrente si sia appropriato degli incassi. Infatti, a fronte di scontrini non emessi, corrispondenti ad operazioni di vendita per il resto apparentemente regolari, non potendo emergere una differenza negativa stante la mancata contabilizzazione delle vendite, non è emersa al contempo una differenza in positivo, per il riscontro –in cassa- di somme superiori all'incasso corrispondente agli scontrini stessi.
In sostanza, se il ricorrente avesse venduto la merce apprendendo materialmente le somme dai clienti, non scontrinando, nella cassa, a fine giornata, si sarebbero dovuti trovare importi superiori a quelli contabilizzati.
In definitiva, la mancata contabilizzazione delle vendite ha impedito per un verso che dalla cassa risultasse l'ammanco ma, per altro verso,
l'appropriazione delle somme derivanti dagli acquisti non contabilizzati ha impedito che si accertasse l'esistenza di un disallineamento (in positivo) tra quanto effettivamente contabilizzato e quanto risultante in cassa a fine giornata.
La società ha prodotto la chiusura fiscale della emettitrice in dotazione al ricorrente, dalla quale risulta tutto il dettaglio contabile del servizio e dalla quale si evincono le operazioni eseguite a bordo treno comprensive degli acquisti eseguiti in contanti (per € 1,50) e via POS
(per € 32,00) per complessive € 33,50 nonché € 6,00 per contanti tra le
10,41 e le 10,49. Ha, altresì, depositato tutti gli scontrini fiscali emessi dal ricorrente durante il servizio. Da tale documentazione si evince che il ricorrente non ha battuto nessuna delle operazioni di vendita indicate nella contestazione disciplinare (segnatamente, nessuna contabilizzazione avente ad oggetto i prodotti venduti tra le 10,41 e le
10,49).
Che la non abbia rilevato ammanchi di cassa o di prodotti non è CP_3 circostanza rilevante considerato che ella stessa ha ammesso di non essersi accorta della irregolarità posta in essere (per tale condotta è stata a sua volta sanzionata). La mancata emissione dello scontrino fiscale, nei termini in cui è stato formulato l'addebito al lavoratore, ove non si rinvenga in cassa l'equivalente del prezzo incassato dalla vendita dei prodotti (come accaduto), non è violazione solo formale ma sostanziale presupponendo l'appropriazione da parte di chi ha effettuato l'incasso di quelle somme.
Peraltro la circostanza che il danno sia di lieve entità, in relazione alla consistenza patrimoniale dell'azienda datrice di lavoro, non è dirimente posto che in tema di licenziamento per giusta causa
(disciplinare), l'assenza di gravità del nocumento, arrecato nella sfera patrimoniale del datore di lavoro, non è decisiva per escludere che possa essersi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, da valutarsi in concreto in considerazione della realtà aziendale e delle mansioni e dovendosi comunque valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (Tribunale Roma sez. lav., 18/02/2019,
n.1563).
La questione relativa alla cd. bolla madre è apparsa non dirimente posto che se è vero che della esistenza di tale bolla madre è stata acquisita prova sufficiente non vi è analoga prova in ordine alle modalità con le quali la stessa viene gestita (e da chi) nonché in merito alla sua efficacia certificatoria dei prodotti caricati ad inizio corsa sul treno e quelli risultanti come venduti a fine corsa.
Peraltro la comunicazione della Società n. 184 del 2023, indicata dalla difesa di parte ricorrente, dalla quale emergerebbe l'obbligo di effettuare i controlli delle merce caricata sul treno per il bar ed il minibar è riferita al solo terminal di Roma a cui il ricorrente non era addetto.
La teste in proposito ha, invece, dichiarato: ...: “esiste CP_3 un'unica bolla di carico e scarico della merce che viene caricata sul treno
a inizio corsa, che comprende la merce che viene destinata al mini bar”;
...: “le bolle non vengono controllate da nessuno, accompagnano la merce, né al momento del carico che al momento dello scarico”.
Così delineato il quadro probatorio, ritiene il Giudicante che le circostanze di fatto poste a fondamento della determinazione aziendale di risolvere il rapporto appaiano idonee a supportare il licenziamento impugnato in questa sede.
E' vero, infatti, che il licenziamento per giusta causa deve porre in evidenza elementi di grave inadempienza del prestatore di lavoro idonei ad incidere direttamente sull'elemento della fiducia, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto.
Tali suddetti elementi devono essere valutati alla luce del criterio di proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata, con necessaria analisi, pertanto, dell'adeguatezza di quest'ultima.
La sanzione irrogata appare del tutto adeguata rispetto alla gravità dei fatti addebitati e del tutto conforme sia alle previsioni della contrattazione di settore e del regolamento disciplinare aziendale richiamati nella lettera di contestazione sia ai criteri di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi la condotta del prestatore di lavoro, che rappresentano i principi cardine che fungono da cornice all'interno della quale vanno ricondotte le fattispecie disciplinari poi enucleate dalla contrattazione di categoria e dalla regolamentazione aziendale.
I fatti contestati sono consistiti in una appropriazione di denaro aziendale, con messa in opera di fraudolente modalità di incasso del prezzo dei prodotti venduti.
Tali fatti non appaiono supportati da alcuna esimente né in qualsivoglia modo attenuati da condizioni personali o congiunturali in qualsiasi modo esplicitate.
Infine, con riferimento alla mancata affissione del codice disciplinare più volte la Suprema Corte si è espressa nel senso che la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile
a tutti non è applicabile laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (Cassazione civile sez. VI, 09/04/2018, n.8703).
Nelle ipotesi di condotta contraria al c.d. minimo etico (ossia quando la condotta addebitata sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito) la predeterminazione dell'illecito e l'affissione del codice disciplinare sono superflue (Cassazione civile sez. lav., 09/07/2021,
n.19588).
Ne consegue il rigetto del ricorso restando assorbita ogni altra questione sollevata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1400,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Napoli, il 6.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Borrelli