CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2023, n. 34576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34576 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni dei Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 34576 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di EN HE, avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare EX art. 304, comma 2, cod. proc. pen., pronunciata in data 03/02/2021 dai Tribunale di Vibo Valentia. 2. Ricorre per cassazione EN HE, a mezzo del difensore avv. Luca AN, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia vioiazione delie norme di cui all'art. 304, comma 2 e 310 cod. proc. pen., sottolineando come lo strumento della sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità sia stato adoperato, del tutto impropriamente, quale mezzo per trasformare il processo in un mezzo di indagine. Trattasi di meccanismo contrario anche allo spirito deiia cd. riforma Cartabia, che intende invece ridurre la durata dei processi. Non vi sarebbe stata, inoltre, adeguata considerazione dell'essere il processo già dettagliatamente calendarizzato, quindi non bisognevole di alcuna sospensione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che il ricorso propone esclusivamente censure attinenti aiia valutazione nei merito compiuta dai Tribunale;
tali dog lianze appaiono, con ogni evidenza, a contenuto generico e aspecifico. 2.1. Non ricorre, pacificamente, il vizio della violazione cli legge: - né sotto il profilo della inosservanza di regole processuali (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione, in relazione aii'operata rappresentazione del fatto, corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso, rispetto a quello contemplato dalla fattispecie); - né sotto ii profilo deiia erronea applicazione di norme, avendo ii giudice a quo esattamente interpretato le disposizioni legislative applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, né, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna interpretazione alternativa, rispetto a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. 2.2. Neppure ricorre, palesemente, vizio alcuno della motivazione. 2 Il giudice di merito ha adeguatamente esposto le ragioni della propria decisione, che appare sorretta da una motivazione congrua e coerente, dei tutto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato in sede di legittimità. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato: - né il vizio della contraddittorietà della motivazione, che consiste nel concorso di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra ioro, tali che l'affermazione deli'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- né il vizio della illogicità manifesta, che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articoio 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione. I rilievi, le deduzioni e le doglianz:e espressi da e ricorrenW, dunque, si sviluppano tutti neii orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai sensi dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Il provvedimento impugnato appare, comunque, puntuale ed esaustivo, visto che: - ha riferito l'apprezzamento relativo alla complessità al giudizio nella sua interezza e non alle posizioni dei singoli imputati, richiamando il numero dei giudicabili e la complessità delle contestazioni, relative a reati ex art. 416-bis cod. pen.; - ha fatto riferimento ai complessivo carico di lavoro, oltre che alla quantità e laboriosità delle attività da svolgere nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo che quest'ultima - almeno a livello prognostico - si prospetti particolarmente articolata e complessa. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente, altresì, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma - che si stima equo quantificare in euro tremila - in favore defia Cassa delle ammende. 4. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia dei provvedimento ai direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi deil'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2023.
lette le conclusioni dei Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 34576 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di EN HE, avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare EX art. 304, comma 2, cod. proc. pen., pronunciata in data 03/02/2021 dai Tribunale di Vibo Valentia. 2. Ricorre per cassazione EN HE, a mezzo del difensore avv. Luca AN, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia vioiazione delie norme di cui all'art. 304, comma 2 e 310 cod. proc. pen., sottolineando come lo strumento della sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità sia stato adoperato, del tutto impropriamente, quale mezzo per trasformare il processo in un mezzo di indagine. Trattasi di meccanismo contrario anche allo spirito deiia cd. riforma Cartabia, che intende invece ridurre la durata dei processi. Non vi sarebbe stata, inoltre, adeguata considerazione dell'essere il processo già dettagliatamente calendarizzato, quindi non bisognevole di alcuna sospensione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che il ricorso propone esclusivamente censure attinenti aiia valutazione nei merito compiuta dai Tribunale;
tali dog lianze appaiono, con ogni evidenza, a contenuto generico e aspecifico. 2.1. Non ricorre, pacificamente, il vizio della violazione cli legge: - né sotto il profilo della inosservanza di regole processuali (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione, in relazione aii'operata rappresentazione del fatto, corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso, rispetto a quello contemplato dalla fattispecie); - né sotto ii profilo deiia erronea applicazione di norme, avendo ii giudice a quo esattamente interpretato le disposizioni legislative applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, né, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna interpretazione alternativa, rispetto a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. 2.2. Neppure ricorre, palesemente, vizio alcuno della motivazione. 2 Il giudice di merito ha adeguatamente esposto le ragioni della propria decisione, che appare sorretta da una motivazione congrua e coerente, dei tutto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato in sede di legittimità. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato: - né il vizio della contraddittorietà della motivazione, che consiste nel concorso di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra ioro, tali che l'affermazione deli'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- né il vizio della illogicità manifesta, che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articoio 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione. I rilievi, le deduzioni e le doglianz:e espressi da e ricorrenW, dunque, si sviluppano tutti neii orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai sensi dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Il provvedimento impugnato appare, comunque, puntuale ed esaustivo, visto che: - ha riferito l'apprezzamento relativo alla complessità al giudizio nella sua interezza e non alle posizioni dei singoli imputati, richiamando il numero dei giudicabili e la complessità delle contestazioni, relative a reati ex art. 416-bis cod. pen.; - ha fatto riferimento ai complessivo carico di lavoro, oltre che alla quantità e laboriosità delle attività da svolgere nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo che quest'ultima - almeno a livello prognostico - si prospetti particolarmente articolata e complessa. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente, altresì, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma - che si stima equo quantificare in euro tremila - in favore defia Cassa delle ammende. 4. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia dei provvedimento ai direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi deil'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2023.