Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14823
CASS
Sentenza 6 aprile 2023

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La sentenza in esame è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Alessandro Centonze. Le parti coinvolte sono il ricorrente, che ha contestato il rigetto della richiesta di computo della detenzione patita, e la Corte di appello di Napoli, che ha negato tale richiesta. Il ricorrente sosteneva che la detenzione subita tra il 2009 e il 2011 dovesse essere considerata ai fini della pena in corso di esecuzione, invocando il principio di fungibilità delle pene previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. La Corte di appello, tuttavia, ha argomentato che le condotte illecite per cui si chiedeva la detrazione erano anteriori all'esecuzione della pena, escludendo quindi l'applicazione del criterio di fungibilità.

La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso, sottolineando che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita rigorosamente il computo della custodia cautelare o della pena espiata a quelle successive alla commissione del reato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, evidenziando che la fungibilità non si applica ai reati permanenti quando la permanenza cessa dopo l'espiazione. Inoltre, ha ritenuto infondate le richieste di rimessione alle Sezioni Unite e di legittimità costituzionale, affermando l'assenza di contrasti giurisprudenziali. Pertanto, la decisione della Corte di appello è stata ritenuta corretta e coerente con i principi giuridici in materia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14823
    Data del deposito : 6 aprile 2023

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