CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14823 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) Di NA EN, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 26/04/2022 dalla Corte di appello di Napoli;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14823 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 26 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di computo della detenzione patita da EN Di NA nell'arco temporale compreso tra il 28 marzo 2009 e il 18 giugno 2011 nella pena in corso di esecuzione, presentata ex art. 657 cod. proc. pen. Il provvedimento di rigetto dell'incidente di esecuzione presentato da EN Di NA veniva giustificato dal Giudice dell'esecuzione napoletano sull'assunto che le condotte illecite per le quali si chiedeva di scontare la pena erano antecedenti rispetto all'esecuzione della frazione di pena di cui si invocava la detrazione, non consentendo l'applicazione del criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. 2. Avverso questa ordinanza MA Di NA, a mezzo dell'avvocato PA CC, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 657, comma 4 cod. proc. pen., 81, comma secondo, 133 cod. pen., 27 Cost. e 7 CEDU, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano l'applicazione del criterio di fungibilità delle pene, relativamente alla frazione detentiva patita dal condannato tra il 28 marzo 2009 e il 18 giugno 2011. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello di Napoli, nel respingere l'incidente di esecuzione proposto da Di NA, non aveva tenuto conto del riconoscimento della continuazione tra i fatti di reato relativi alla pena in corso di esecuzione e la condanna riportata dal condannato per un delitto associativo, la cui data di cessazione della permanenza consentiva l'applicazione del criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., che, diversamente, vanificherebbe il principio di rieducazione del reo, che riceve copertura costituzionale dall'art. 27, comma terzo, Cost. In via subordinata al mancato accoglimento delle richieste difensive principali si chiedeva la rimessione della questione ermeneutica sottoposta al vaglio di questo Collegio alle Sezioni Unite e, in via ulteriormente subordinata, si proponeva incidente di legittimità costituzionale - con riferimento al combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 657, comma 4, cod. proc. pen., che si riteneva interpretato in violazione degli artt. 27, comma terzo, Cost., 7 CEDU -, contrastando il criterio della fungibilità delle pene applicato nei 2 confronti di MA Di NA dalla Corte di appello di Napoli in palese contrasto con il principio di rieducazione del reo, garantito costituzionalmente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da MA Di NA è infondato. 2. Occorre premettere che la Corte di appello di Napoli respingeva l'istanza di applicazione del criterio di fungibilità delle pene presentato da MA Di NA, relativamente alla detenzione patita dal condannato tra il 28 marzo 2009 e il 18 giugno 2011, sull'assunto che le condotte illecite per le quali si chiedeva di scontare la pena erano antecedenti rispetto all'esecuzione della frazione detentiva di cui si invocava la detrazione, non consentendo l'applicazione del criterio di fungibilità, atteso il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che consente di computare «soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire». Tanto premesso, deve rilevarsi che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita rigorosamente la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per un reato diverso al dato cronologico che la custodia e l'espiazione della pena siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire e non, come nel caso di MA Di NA, precedenti allo stesso reato. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui ai fini «della determinazione della pena detentiva da eseguire, in relazione al computo della custodia cautelare subita "sine titulo", in caso di più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, deve aversi riguardo alla data di consumazione di ciascun reato ed alla corrispondente porzione di pena inflitta» (Sez. 1, n. 36859 dell'08/06/2021, Scardina, Rv. 282033-01). Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il seguente principio di diritto: «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 3 273133-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 5186 del 21/09/2000, Caserta, Rv. 217234-01). Né tale regola generale viene meno nelle ipotesi di reati permanenti, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Napoli, l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione sine titulo. Tale preclusione, del resto, è imposta dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, che costituisce la ratio sottostante alla previsione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Appare, pertanto, corretta la decisione della Corte di appello di Napoli, che ha ritenuto irrilevante ai fini del riconoscimento della fungibilità ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen. la circostanza che il delitto associativo commesso per ultimo da Di NA era stato contestato con una condotta permanente, cessata alla data della sentenza di primo grado, deliberata nel 2018. Si tratta, dunque, di crediti di pena maturati in relazione a delitti commessi da MA Di NA in epoca antecedente alla cessazione dell'ultima delle condotte associative unificate dal vincolo della continuazione, che non consentono l'applicazione del criterio della fungibilità della pena previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. 2.1. Le considerazioni esposte impongono di ritenere destituita di fondamento la richiesta di sottoporre la questione ermeneutica sollevata alle Sezioni Unite, non sussistendo, alla luce della giurisprudenza che si è richiamata (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, cit.; Sez. 1, n. 5186 del 21/09/2000, Caserta, cit.), alcun contrasto giurisprudenziale, attuale o potenziale, sulla portata applicativa dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Considerazioni analoghe valgono per la residua richiesta difensiva, finalizzata a sollevare la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 657, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 27, comma terzo, Cost., 7 CEDU, non sussistendo, anche sotto tale profilo, alcun contrato interpretativo sulla portata del criterio di fungibilità delle pene. 3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposta da MA Di NA, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
q 4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 febbraio 2023.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14823 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 26 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di computo della detenzione patita da EN Di NA nell'arco temporale compreso tra il 28 marzo 2009 e il 18 giugno 2011 nella pena in corso di esecuzione, presentata ex art. 657 cod. proc. pen. Il provvedimento di rigetto dell'incidente di esecuzione presentato da EN Di NA veniva giustificato dal Giudice dell'esecuzione napoletano sull'assunto che le condotte illecite per le quali si chiedeva di scontare la pena erano antecedenti rispetto all'esecuzione della frazione di pena di cui si invocava la detrazione, non consentendo l'applicazione del criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. 2. Avverso questa ordinanza MA Di NA, a mezzo dell'avvocato PA CC, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 657, comma 4 cod. proc. pen., 81, comma secondo, 133 cod. pen., 27 Cost. e 7 CEDU, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano l'applicazione del criterio di fungibilità delle pene, relativamente alla frazione detentiva patita dal condannato tra il 28 marzo 2009 e il 18 giugno 2011. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello di Napoli, nel respingere l'incidente di esecuzione proposto da Di NA, non aveva tenuto conto del riconoscimento della continuazione tra i fatti di reato relativi alla pena in corso di esecuzione e la condanna riportata dal condannato per un delitto associativo, la cui data di cessazione della permanenza consentiva l'applicazione del criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., che, diversamente, vanificherebbe il principio di rieducazione del reo, che riceve copertura costituzionale dall'art. 27, comma terzo, Cost. In via subordinata al mancato accoglimento delle richieste difensive principali si chiedeva la rimessione della questione ermeneutica sottoposta al vaglio di questo Collegio alle Sezioni Unite e, in via ulteriormente subordinata, si proponeva incidente di legittimità costituzionale - con riferimento al combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 657, comma 4, cod. proc. pen., che si riteneva interpretato in violazione degli artt. 27, comma terzo, Cost., 7 CEDU -, contrastando il criterio della fungibilità delle pene applicato nei 2 confronti di MA Di NA dalla Corte di appello di Napoli in palese contrasto con il principio di rieducazione del reo, garantito costituzionalmente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da MA Di NA è infondato. 2. Occorre premettere che la Corte di appello di Napoli respingeva l'istanza di applicazione del criterio di fungibilità delle pene presentato da MA Di NA, relativamente alla detenzione patita dal condannato tra il 28 marzo 2009 e il 18 giugno 2011, sull'assunto che le condotte illecite per le quali si chiedeva di scontare la pena erano antecedenti rispetto all'esecuzione della frazione detentiva di cui si invocava la detrazione, non consentendo l'applicazione del criterio di fungibilità, atteso il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che consente di computare «soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire». Tanto premesso, deve rilevarsi che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita rigorosamente la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per un reato diverso al dato cronologico che la custodia e l'espiazione della pena siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire e non, come nel caso di MA Di NA, precedenti allo stesso reato. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui ai fini «della determinazione della pena detentiva da eseguire, in relazione al computo della custodia cautelare subita "sine titulo", in caso di più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, deve aversi riguardo alla data di consumazione di ciascun reato ed alla corrispondente porzione di pena inflitta» (Sez. 1, n. 36859 dell'08/06/2021, Scardina, Rv. 282033-01). Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il seguente principio di diritto: «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 3 273133-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 5186 del 21/09/2000, Caserta, Rv. 217234-01). Né tale regola generale viene meno nelle ipotesi di reati permanenti, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Napoli, l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione sine titulo. Tale preclusione, del resto, è imposta dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, che costituisce la ratio sottostante alla previsione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Appare, pertanto, corretta la decisione della Corte di appello di Napoli, che ha ritenuto irrilevante ai fini del riconoscimento della fungibilità ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen. la circostanza che il delitto associativo commesso per ultimo da Di NA era stato contestato con una condotta permanente, cessata alla data della sentenza di primo grado, deliberata nel 2018. Si tratta, dunque, di crediti di pena maturati in relazione a delitti commessi da MA Di NA in epoca antecedente alla cessazione dell'ultima delle condotte associative unificate dal vincolo della continuazione, che non consentono l'applicazione del criterio della fungibilità della pena previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. 2.1. Le considerazioni esposte impongono di ritenere destituita di fondamento la richiesta di sottoporre la questione ermeneutica sollevata alle Sezioni Unite, non sussistendo, alla luce della giurisprudenza che si è richiamata (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, cit.; Sez. 1, n. 5186 del 21/09/2000, Caserta, cit.), alcun contrasto giurisprudenziale, attuale o potenziale, sulla portata applicativa dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Considerazioni analoghe valgono per la residua richiesta difensiva, finalizzata a sollevare la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 657, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 27, comma terzo, Cost., 7 CEDU, non sussistendo, anche sotto tale profilo, alcun contrato interpretativo sulla portata del criterio di fungibilità delle pene. 3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposta da MA Di NA, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
q 4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 febbraio 2023.