CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2023, n. 27345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27345 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA ME nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27345 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2021, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. presentato da EN AL avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, il 5 maggio 2020, ha disatteso la richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare emessa nei suoi confronti. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione l'interessato che, con atto personalmente sottoscritto, ne chiede l'annullamento. 3. Risulta dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. che all'imputato è preclusa la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, atto che deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.. Così deciso il 14/04/2023.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27345 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2021, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. presentato da EN AL avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, il 5 maggio 2020, ha disatteso la richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare emessa nei suoi confronti. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione l'interessato che, con atto personalmente sottoscritto, ne chiede l'annullamento. 3. Risulta dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. che all'imputato è preclusa la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, atto che deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità — al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.. Così deciso il 14/04/2023.