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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA RI;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
BARDELLE FEDERICO;
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento ex-lege del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Conclusioni congiunte delle parti: “a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 114/2024, pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 17.06.2024, le figlie minori e saranno affidate in via esclusiva alla madre Per_1 Persona_2
. Le figlie potranno stare con il padre quando lo vorranno, tenuto conto Parte_1 della distanza geografica e compatibilmente con i turni di lavoro di : - una CP_1 giornata ogni trimestre;
- nel periodo estivo, dalla fine all'inizio della scuola, dieci giorni, anche non consecutivi;
- durante le vacanze natalizie, due giorni, anche non consecutivi;
- ribadisce il proprio consenso a che le figlie possano Parte_1 recarsi in Sardegna presso la casa del padre e dei nonni paterni, ove possibile con il padre ovvero con l'assistente di volo dedicata. si obbliga a corrispondere a CP_1
, sul conto corrente a questa intestato, entro il giorno 25 di ogni mese, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma omnicomprensiva di euro
700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT. si obbliga a tenere a proprio integrale carico tutte le spese Parte_1 straordinarie fino alla conclusione del ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado da parte di , con riserva di rivalutare una diversa distribuzione delle Per_1 spese straordinarie relative a entrambe le figlie dopo tale termine. L'assegno unico per le figlie minori continuerà a essere percepito integralmente da . Le Parte_1 detrazioni per le figlie a carico saranno effettuate esclusivamente nella misura del
100% da . Spese legali compensate”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.08.2025, ha chiesto ex art. 473-bis.29 Parte_1
c.p.c., a modifica della sentenza n. 114/2024 pubblicata in data 17.06.2024 di scioglimento del matrimonio contratto con di disporre l'affidamento super- CP_1 esclusivo a sé delle figlie minori (11.3.2010) e (13.7.2014), la Per_1 Persona_2 modifica dei tempi di visita delle figlie con il padre, e l'aumento del contributo paterno al mantenimento delle minori.
A fondamento delle proprie domande, la ha allegato che nell'estate del 2025 il Pt_1 padre si è trasferito con la sua nuova compagna, e i figli della stessa e la figlia nata nel mese di agosto 2025, in Sardegna, evidenziando che il padre negli ultimi mesi aveva Per_ posto in essere condotte di abbandono morale e materiale verso le figlie minori e omettendo finanche di incontrarle e contattarle. Per_2
pag. 2/5 Con comparsa di costituzione e risposta del 3.11.2025 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente, e chiedendo in via
[...] riconvenzionale di disporre la modifica dei tempi di visita dello stesso con le figlie minori, stante la sua attuale stabile residenza in Sardegna, e le difficoltà di frequentazione con le figlie, anche causate, a detta del da condotte Per_1 ostruzionistiche e denigratorie verso la figura paterna attuate dalla Pt_1
All'udienza camerale del 5.12.2025, nella quale il non è comparso personalmente Per_1
a causa di problemi di salute, le parti hanno chiesto l'assegnazione di un termine, al fine di verificare la possibilità di giungere ad una soluzione concordata, e il Collegio ha assegnato loro termine per il deposito di note in via telematica, all'esito del quale decidere sulla prosecuzione del procedimento.
In data 12.12.2025 le parti hanno depositato le proprie note in via telematica, dichiarando di aver raggiunto un accordo, e rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28
c.p.c., e il Collegio si è riservato di decidere.
Tutto ciò premesso, e viste le conclusioni precisate in forma congiunta dalle parti, ritiene il Collegio che le modifiche così come concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in considerazione delle mutate esigenze familiari, rispetto alla situazione in essere all'epoca dell'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio del
17.06.2024, visto, in particolare, l'avvenuto trasferimento in Sardegna del padre delle minori, unitamente al suo nuovo nucleo familiare, situazione che rende quanto mai difficoltosa la previsione di un affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori.
In ogni caso, considerato che le parti nelle loro conclusioni congiunte chiedono di prevedere l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, senza reiterazione da parte della della domanda di affidamento c.d. super-esclusivo delle stesse a sé, ben si Pt_1 comprende che le decisioni di maggiore interesse per le minori dovranno essere necessariamente assunte di comune accordo tra i genitori, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, le decisioni relative a residenza, salute, percorso scolastico e formativo.
Ritiene inoltre, il Collegio, che alla luce dell'attuale situazione reddituale delle parti, della nascita della figlia del nel mese di agosto 2025, dell'attuale condizione di Per_1
pag. 3/5 disoccupazione della compagna del e dell'età delle figlie minori, le condizioni Per_1 come concordate dalle parti siano confacenti a preservare il benessere psico-fisico delle figlie della coppia, anche alla luce dei tempi di visita previsti tra il padre e le figlie.
In considerazione degli esiti del procedimento, le spese di lite devono essere dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda rinunciata o assorbita, a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n.
114/2024, pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 17.06.2024, fermo tutto quanto non oggetto di modifica, così provvede:
1) DISPONE l'affidamento esclusivo delle figlie minori e Per_1 Persona_2 alla madre, con collocamento presso la stessa;
Parte_1
2) DISPONE che, fatti salvi migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo il seguente calendario: concordato tra i genitori: - una giornata ogni trimestre;
- nel periodo estivo, dalla fine all'inizio della scuola, dieci giorni, anche non consecutivi;
- durante le vacanze natalizie, due giorni, anche non consecutivi;
le figlie potranno recarsi in Sardegna presso la casa del padre e dei nonni paterni, ove possibile con il padre ovvero con l'assistente di volo dedicata;
3) DICHIARA tenuto a corrispondere a , sul conto CP_1 Parte_1 corrente a questa intestato, entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma omnicomprensiva di euro 700,00 (euro
350,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) DICHIARA tenuta a provvedere integralmente a tutte le spese Parte_1 straordinarie per le figlie minori, fino alla conclusione del ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado da parte di , fatta salva la Per_1 valutazione di una diversa distribuzione delle spese straordinarie relative a entrambe le figlie dopo tale termine;
pag. 4/5 5) DISPONE che l'assegno unico ed universale sia percepito integralmente dalla madre delle minori, con autorizzazione della stessa a farne Parte_1 richiesta anche in assenza del consenso del padre delle minori, CP_1
6) DISPONE che le detrazioni per le figlie a carico saranno effettuate esclusivamente nella misura del 100% da;
Parte_1
7) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, camera di consiglio del 15.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA RI;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
BARDELLE FEDERICO;
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento ex-lege del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Conclusioni congiunte delle parti: “a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 114/2024, pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 17.06.2024, le figlie minori e saranno affidate in via esclusiva alla madre Per_1 Persona_2
. Le figlie potranno stare con il padre quando lo vorranno, tenuto conto Parte_1 della distanza geografica e compatibilmente con i turni di lavoro di : - una CP_1 giornata ogni trimestre;
- nel periodo estivo, dalla fine all'inizio della scuola, dieci giorni, anche non consecutivi;
- durante le vacanze natalizie, due giorni, anche non consecutivi;
- ribadisce il proprio consenso a che le figlie possano Parte_1 recarsi in Sardegna presso la casa del padre e dei nonni paterni, ove possibile con il padre ovvero con l'assistente di volo dedicata. si obbliga a corrispondere a CP_1
, sul conto corrente a questa intestato, entro il giorno 25 di ogni mese, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma omnicomprensiva di euro
700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT. si obbliga a tenere a proprio integrale carico tutte le spese Parte_1 straordinarie fino alla conclusione del ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado da parte di , con riserva di rivalutare una diversa distribuzione delle Per_1 spese straordinarie relative a entrambe le figlie dopo tale termine. L'assegno unico per le figlie minori continuerà a essere percepito integralmente da . Le Parte_1 detrazioni per le figlie a carico saranno effettuate esclusivamente nella misura del
100% da . Spese legali compensate”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.08.2025, ha chiesto ex art. 473-bis.29 Parte_1
c.p.c., a modifica della sentenza n. 114/2024 pubblicata in data 17.06.2024 di scioglimento del matrimonio contratto con di disporre l'affidamento super- CP_1 esclusivo a sé delle figlie minori (11.3.2010) e (13.7.2014), la Per_1 Persona_2 modifica dei tempi di visita delle figlie con il padre, e l'aumento del contributo paterno al mantenimento delle minori.
A fondamento delle proprie domande, la ha allegato che nell'estate del 2025 il Pt_1 padre si è trasferito con la sua nuova compagna, e i figli della stessa e la figlia nata nel mese di agosto 2025, in Sardegna, evidenziando che il padre negli ultimi mesi aveva Per_ posto in essere condotte di abbandono morale e materiale verso le figlie minori e omettendo finanche di incontrarle e contattarle. Per_2
pag. 2/5 Con comparsa di costituzione e risposta del 3.11.2025 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente, e chiedendo in via
[...] riconvenzionale di disporre la modifica dei tempi di visita dello stesso con le figlie minori, stante la sua attuale stabile residenza in Sardegna, e le difficoltà di frequentazione con le figlie, anche causate, a detta del da condotte Per_1 ostruzionistiche e denigratorie verso la figura paterna attuate dalla Pt_1
All'udienza camerale del 5.12.2025, nella quale il non è comparso personalmente Per_1
a causa di problemi di salute, le parti hanno chiesto l'assegnazione di un termine, al fine di verificare la possibilità di giungere ad una soluzione concordata, e il Collegio ha assegnato loro termine per il deposito di note in via telematica, all'esito del quale decidere sulla prosecuzione del procedimento.
In data 12.12.2025 le parti hanno depositato le proprie note in via telematica, dichiarando di aver raggiunto un accordo, e rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28
c.p.c., e il Collegio si è riservato di decidere.
Tutto ciò premesso, e viste le conclusioni precisate in forma congiunta dalle parti, ritiene il Collegio che le modifiche così come concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in considerazione delle mutate esigenze familiari, rispetto alla situazione in essere all'epoca dell'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio del
17.06.2024, visto, in particolare, l'avvenuto trasferimento in Sardegna del padre delle minori, unitamente al suo nuovo nucleo familiare, situazione che rende quanto mai difficoltosa la previsione di un affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori.
In ogni caso, considerato che le parti nelle loro conclusioni congiunte chiedono di prevedere l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, senza reiterazione da parte della della domanda di affidamento c.d. super-esclusivo delle stesse a sé, ben si Pt_1 comprende che le decisioni di maggiore interesse per le minori dovranno essere necessariamente assunte di comune accordo tra i genitori, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, le decisioni relative a residenza, salute, percorso scolastico e formativo.
Ritiene inoltre, il Collegio, che alla luce dell'attuale situazione reddituale delle parti, della nascita della figlia del nel mese di agosto 2025, dell'attuale condizione di Per_1
pag. 3/5 disoccupazione della compagna del e dell'età delle figlie minori, le condizioni Per_1 come concordate dalle parti siano confacenti a preservare il benessere psico-fisico delle figlie della coppia, anche alla luce dei tempi di visita previsti tra il padre e le figlie.
In considerazione degli esiti del procedimento, le spese di lite devono essere dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda rinunciata o assorbita, a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n.
114/2024, pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 17.06.2024, fermo tutto quanto non oggetto di modifica, così provvede:
1) DISPONE l'affidamento esclusivo delle figlie minori e Per_1 Persona_2 alla madre, con collocamento presso la stessa;
Parte_1
2) DISPONE che, fatti salvi migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo il seguente calendario: concordato tra i genitori: - una giornata ogni trimestre;
- nel periodo estivo, dalla fine all'inizio della scuola, dieci giorni, anche non consecutivi;
- durante le vacanze natalizie, due giorni, anche non consecutivi;
le figlie potranno recarsi in Sardegna presso la casa del padre e dei nonni paterni, ove possibile con il padre ovvero con l'assistente di volo dedicata;
3) DICHIARA tenuto a corrispondere a , sul conto CP_1 Parte_1 corrente a questa intestato, entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma omnicomprensiva di euro 700,00 (euro
350,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) DICHIARA tenuta a provvedere integralmente a tutte le spese Parte_1 straordinarie per le figlie minori, fino alla conclusione del ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado da parte di , fatta salva la Per_1 valutazione di una diversa distribuzione delle spese straordinarie relative a entrambe le figlie dopo tale termine;
pag. 4/5 5) DISPONE che l'assegno unico ed universale sia percepito integralmente dalla madre delle minori, con autorizzazione della stessa a farne Parte_1 richiesta anche in assenza del consenso del padre delle minori, CP_1
6) DISPONE che le detrazioni per le figlie a carico saranno effettuate esclusivamente nella misura del 100% da;
Parte_1
7) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, camera di consiglio del 15.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 5/5