CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 10080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10080 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - ST TA NR NG LD CR SENTENZA sui ricorsi di La LI GA TT, nato a [...] il [...], RÒ VI NO RI, nato a [...] il [...], RÒ RI PI ST, nata a [...] il [...], RÒ ES EF, nata a [...] il [...], SI BA, nata a [...] al Tagliamento il 04/02/1940, avverso l’ordinanza in data 07/05/2025 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LD CR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NT Manuali, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione atti al Comune di Catania. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 7 maggio 2025 il Tribunale di Catania, rilevato che, per mero errore materiale del dispositivo della sentenza n. 2853 del 1996 emessa in data 14 maggio 1996 dalla Pretura circondariale di Catania, nel procedimento RGNR 1993/15251 e RG 1996/242 a carico di TT GA La LI, ME RÒ, UL SO, Giovanni Trovato, il Giudice non aveva ordinato la demolizione dell’opera abusiva, ha provveduto a correggere l’errore materiale e a ordinare la demolizione delle opere abusive con rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi per violazione di norme processuali, il primo perché si è proceduto alla correzione dell’errore materiale nell’ambito dell’incidente di esecuzione sollecitato dal Pubblico ministero e il secondo perché il Penale Sent. Sez. 3 Num. 10080 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 25/02/2026 2 provvedimento è stato assunto de plano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati perché la correzione dell’errore materiale, in esito all’incidente di esecuzione promosso dal Pubblico ministero, come nel caso in esame, non può essere eseguita de plano, procedura prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. solo per la richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o per la richiesta meramente reiterativa della richiesta già rigettata. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. Così deciso, il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LD CR LU RA
udita la relazione svolta dal consigliere LD CR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NT Manuali, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione atti al Comune di Catania. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 7 maggio 2025 il Tribunale di Catania, rilevato che, per mero errore materiale del dispositivo della sentenza n. 2853 del 1996 emessa in data 14 maggio 1996 dalla Pretura circondariale di Catania, nel procedimento RGNR 1993/15251 e RG 1996/242 a carico di TT GA La LI, ME RÒ, UL SO, Giovanni Trovato, il Giudice non aveva ordinato la demolizione dell’opera abusiva, ha provveduto a correggere l’errore materiale e a ordinare la demolizione delle opere abusive con rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi per violazione di norme processuali, il primo perché si è proceduto alla correzione dell’errore materiale nell’ambito dell’incidente di esecuzione sollecitato dal Pubblico ministero e il secondo perché il Penale Sent. Sez. 3 Num. 10080 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 25/02/2026 2 provvedimento è stato assunto de plano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati perché la correzione dell’errore materiale, in esito all’incidente di esecuzione promosso dal Pubblico ministero, come nel caso in esame, non può essere eseguita de plano, procedura prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. solo per la richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o per la richiesta meramente reiterativa della richiesta già rigettata. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. Così deciso, il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LD CR LU RA