CASS
Sentenza 6 dicembre 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2023, n. 48538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48538 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI CA VI nato il [...] LI LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2023 del GIUENCE UDIENZA PRELIMINARE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
letteLU9 le conclusioni del PG et- reA 7. 'V e45 Q(.4),C 67, ; Penale Sent. Sez. 4 Num. 48538 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 20/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Li LZ VI e TA IN ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, per i delitti loro rispettivamente ascritti. 2. Per Li LZ, il difensore lamenta, con il primo motivo, l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, considerato che l'imputato non ha espiato la misura cautelare in carcere per l'odierno procedimento, ma per l'altro, recante i nn. 3144/2021 R.G. N.R. e 2616/2921 R.G. G.I.P., oggetto di stralcio dal presente proc. n. 1047/21, e in relazione al quale è già stato condannato alle spese processuali con sentenza del 05/05/2022, depositata il 26/05/2022, per il reato di cui agli attt. 110 e 423 cod. pen. Con il secondo motivo, deduce, per entrambi gli imputati, vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza della stessa, in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ricorrendone tutti i presupposti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente all'esclusione della condanna alle spese di custodia cautelare nei confronti di Li LZ;
e che i ricorsi siano dichiarati inammissibili nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione posta nell'interesse di Li LZ, afferente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, necessita di essere approfondita: ragione per la quale va disposto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'anzidetta questione. Con riferimento ad essa, il Giudice del rinvio dovrà stabilire in quali termini si ponga il primo procedimento rispetto al presente, nonché chiarire se, rispetto all'odierno procedimento, vi fossero spese da liquidarsi in relazione alke:_igY - eseji mantenimento in carcere. Infondata è, invece, la doglianza, comune ad entrambi gli imputati, sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Sul punto, giova ricordare che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che nell'ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla concessione 2 Il President Il Consigliere estensore del beneficio, solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo il beneficio essere accordato di ufficio (Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, C:iogli, Rv. 241371; nello stesso senso, Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, PG c/ Demian Alexandru Val., Rv. 277610, secondo cui "In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio"). Nel caso di specie, i ricorrenti non riferiscono di alcuna esplicita pattuizione in tal senso né di richiesta al Giudice di esprimersi, comunque, al di fuori dell'accordo intervenuto. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Caltanissetta - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Il ricorso di Li LZ VI va rigettato nel resto. Il ricorso di TA IN deve essere rigettato, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Caltanissetta - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Rigetta nel resto il ricorso di Li LZ VI. Rigetta il ricorso di TA IN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 settembre 2023
letteLU9 le conclusioni del PG et- reA 7. 'V e45 Q(.4),C 67, ; Penale Sent. Sez. 4 Num. 48538 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 20/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Li LZ VI e TA IN ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, per i delitti loro rispettivamente ascritti. 2. Per Li LZ, il difensore lamenta, con il primo motivo, l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, considerato che l'imputato non ha espiato la misura cautelare in carcere per l'odierno procedimento, ma per l'altro, recante i nn. 3144/2021 R.G. N.R. e 2616/2921 R.G. G.I.P., oggetto di stralcio dal presente proc. n. 1047/21, e in relazione al quale è già stato condannato alle spese processuali con sentenza del 05/05/2022, depositata il 26/05/2022, per il reato di cui agli attt. 110 e 423 cod. pen. Con il secondo motivo, deduce, per entrambi gli imputati, vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza della stessa, in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ricorrendone tutti i presupposti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente all'esclusione della condanna alle spese di custodia cautelare nei confronti di Li LZ;
e che i ricorsi siano dichiarati inammissibili nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione posta nell'interesse di Li LZ, afferente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, necessita di essere approfondita: ragione per la quale va disposto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'anzidetta questione. Con riferimento ad essa, il Giudice del rinvio dovrà stabilire in quali termini si ponga il primo procedimento rispetto al presente, nonché chiarire se, rispetto all'odierno procedimento, vi fossero spese da liquidarsi in relazione alke:_igY - eseji mantenimento in carcere. Infondata è, invece, la doglianza, comune ad entrambi gli imputati, sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Sul punto, giova ricordare che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che nell'ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla concessione 2 Il President Il Consigliere estensore del beneficio, solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo il beneficio essere accordato di ufficio (Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, C:iogli, Rv. 241371; nello stesso senso, Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, PG c/ Demian Alexandru Val., Rv. 277610, secondo cui "In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio"). Nel caso di specie, i ricorrenti non riferiscono di alcuna esplicita pattuizione in tal senso né di richiesta al Giudice di esprimersi, comunque, al di fuori dell'accordo intervenuto. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Caltanissetta - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Il ricorso di Li LZ VI va rigettato nel resto. Il ricorso di TA IN deve essere rigettato, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Caltanissetta - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Rigetta nel resto il ricorso di Li LZ VI. Rigetta il ricorso di TA IN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 settembre 2023