Sentenza 20 maggio 1997
Massime • 1
A seguito dell'inciso aggiunto con l'art. 2 della del 7 febbraio 1990, n. 19 nel testo dell'art. 62, n. 4 cod. pen., secondo il quale "Nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità", l'attenuante è applicabile a ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura del bene oggetto di tutela (Nella specie si trattava di un'ipotesi di reato di violazione di sigilli - apposti su un costruzione abusiva - nella quale, tuttavia, l'attenuante non è stata applicata, non ritenendosi la sussistenza del requisito della "speciale tenuità", trattandosi di reato commesso per completare, in area vincolata a verde cimiteriale, un manufatto in cemento armato, di notevole grandezza: 2.400 mc. e 600 mq.).
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- 1. stupefacenti e lucro di speciale tenuitàAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 ottobre 2022
- 2. Attenuante della speciale tenuità anche per spaccio lieve (Cass., 24990/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2021
La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1997, n. 7905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7905 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 20.5.1998
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " FRANCESCO TRIFONE " N. 765
3. " ANTONINO SS " REGISTRO GENERALE
4. " ANTONIO RÒ " N. 43032/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SC PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 2-7-1997 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
OSSERVA
Con sentenza in data 2-7-1997, la Corte d'appello di Palermo confermava la decisione 7-7-95 del Pretore di Marsala (Sezione di Castelvetrano), che aveva condannato PP SC alla pena di mesi quattro di reclusione (sostituita con la libertà controllata per mesi otto) e L. 400.000 di multa, per il reato di cui all'art.334 c.2 C.P.(per avere, proseguendo i lavori di costruzione,
sottratto un manufatto edilizio al sequestro disposto nel corso di un procedimento a suo carico per reati edilizi. Acc. in Campobello di Mazara il 22-9-93).
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come il CA, nominato custode del cantiere in sequestro, avesse ripreso i lavori di costruzione dopo l'imposizione del vincolo (così eludendo il provvedimento disposto a fini probatori); come dovesse ritenersi sussistente il dolo del reato contestato (implicito nella condotta); come fosse da rifiutare la richiesta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P., giacché applicabile solo con riferimento ai delitti "contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio" (tra i quali non poteva, evidentemente, ricomprendersi quello ascritto al CA).
Proponeva ricorso per Cassazione il CA, sostenendo: che l'attenuante ex art. 62 n. 4 C.P. sarebbe stata rifiutata immotivatamente, alla luce delle disposizioni della Legge 7-2-90 n.19; che la nuova formulazione della norma (art. 62 n. 4 CP) sarebbe,
infatti applicabile a qualsiasi tipo di delitto;
che, dunque, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.
All'odierna udienza il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha illustrato le richieste sintetizzate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente, nella condotta di "chi prosegua dei lavori edilizi abusivi già bloccati con sequestro penale" non è ravvisabile il delitto di cui all'art. 334 CP, ma quello di cui all'art. 349 stesso codice;
tale ultimo reato, infatti, è configurabile ogni qualvolta - sequestrato un cantiere edile (con provvedimento mirante, ovviamente, a impedire la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione dell'opera) - vengano poste in essere attività e/o opere (con o senza l'effettiva distruzione materiale di "sigilli" o di altri "segni" a questi equivalenti) volte a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto dalla misura cautelare: ciò perché la legge tutela tanto l'integrità materiale dei sigilli quanto quella strumentale e funzionale (v. ex plurimis: Cass. VI, sent. 3009 dell'8-3-1991, D'Amico e altro;
Cass. VI, sent. 2401 del 5-3-92, PM in proc. Latorre;
Cass. III, sent. 8723 del 27-9-97, Sciarra;
Cass. III, sent. 11834 del 18-12-97, Buono). Conseguentemente, il fatto ascritto al CA nel caso di specie deve essere qualificato come "Violazione di sigilli aggravata (ex art. 349 c. 2 CP)", ferma restando l'impossibilità di irrogare una pena più grave di quella già inflitta (l'impugnazione è solo dell'imputato).
Il ricorso proposto da IU CA deve essere, comunque, disatteso.
È pur vero che l'attuale formulazione dell'art. 62 n. 4 CP prevede come attenuante (a seguito dell'inciso aggiunto con Legge 7-2-90 n.19) "nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità"; ed è vero anche che la pronuncia citata dal ricorrente (Cass. V, sent. 14713 del 14-11-90, Palmieri) ha ritenuto detta "nuova" attenuante applicabile a ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura del bene oggetto di tutela. Non è men vero, tuttavia, che nel caso di specie il riferimento al "lucro di speciale tenuità" appare del tutto fuori luogo, avendo il CA agito per completare i lavori di costruzione - in area vincolata a verde cimiteriale - di un manufatto edilizio, intelaiato in cemento armato, di notevole grandezza (mq. 600 e mc. 2400). È pertanto da escludere, nella specie, qualsiasi possibilità di concessione dell'attenuante in questione (art. 62 n. 4 C.P.). Le considerazioni svolte comportano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
qualificato il fatto come violazione di sigilli aggravata (ex art. 349 c.2 CP), ferma la pena inflitta, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1998