CASS
Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2023, n. 7029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7029 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA VA TR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7029 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 10/01/2023 Il C Il Presidente iere /e tensore RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari), con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di NI RO AS avente a oggetto la sentenza di condanna dello stesso emessa dal Tribunale di Sassari. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale si sindaca l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel dichiarare inammissibile per tardività l'impugnazione argomentando da una data di pronuncia della sentenza (1'11 febbraio 2021), pur in essa indicata per errore, non coincidente con quella di effettiva pronuncia del dispositivo (il 18 febbraio 2021). 3. Ha depositato conclusioni la Procura generale nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come emerge dagli atti processuali, la cui disamina non è preclusa in questa sede in ragione della natura dell'errore dedotto, emerge, come correttamente indicato dal ricorrente, che la sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata riservata in novanta giorni, è stata emessa non 1'11 febbraio 2021 (udienza mai tenuta) bensì il 18 febbraio 2021, con conseguente tempestività dell'appello proposto il successivo 3 luglio. 3. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Cagliari per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Cagliari per il giudizio. Così deciso il 10 gennaio 2023
lette le conclusioni del PG nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7029 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 10/01/2023 Il C Il Presidente iere /e tensore RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari), con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di NI RO AS avente a oggetto la sentenza di condanna dello stesso emessa dal Tribunale di Sassari. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale si sindaca l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel dichiarare inammissibile per tardività l'impugnazione argomentando da una data di pronuncia della sentenza (1'11 febbraio 2021), pur in essa indicata per errore, non coincidente con quella di effettiva pronuncia del dispositivo (il 18 febbraio 2021). 3. Ha depositato conclusioni la Procura generale nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come emerge dagli atti processuali, la cui disamina non è preclusa in questa sede in ragione della natura dell'errore dedotto, emerge, come correttamente indicato dal ricorrente, che la sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata riservata in novanta giorni, è stata emessa non 1'11 febbraio 2021 (udienza mai tenuta) bensì il 18 febbraio 2021, con conseguente tempestività dell'appello proposto il successivo 3 luglio. 3. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Cagliari per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Cagliari per il giudizio. Così deciso il 10 gennaio 2023