CASS
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 20058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20058 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - AF MA LE PU EVA AN CA RU SENTENZA sul ricorso proposto da: LL VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2024 del Tribunale di Livorno esaminati gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere, Eva Toscani;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Livorno, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, nell'interesse di VA LL, tesa a ottenere la sostituzione della pena di un anno di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Firenze in data 20 dicembre 2022, irrevocabile il 24 aprile 2024, e in questa sede sostituita con la libertà controllata, con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Il Tribunale – dopo avere svolto un'articolata disamina dell'art. 95, comma secondo, d.lgs. n. 150 del 2022 secondo cui «Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva» e, in particolare, del significato da attribuire alla locuzione «già applicate», dopo avere ritenuto che la stessa ricomprenda «sia i casi in cui la conversione sanzionatoria sia già stata oggetto di giudicato, ma non si ancora in corso di esecuzione, sia quello (ritenuto d'interesse nel caso di specifico interesse) in cui la sentenza divenga irrevocabile dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, quale che sia la ragione, per cui il suo dispositivo, nella parte che riguarda la sostituzione della pena detentiva, non abbia subito modifiche in conseguenza del novum legislativo – ha concluso che «per il caso in cui fosse stata applicata al condannato una sanzione sostitutiva "ante riforma"– sia nel caso di sentenza irrevocabile già alla data del 30 dicembre 2022, sia nel caso di successivo passaggio in giudicato – il legislatore aveva scelto (...) di affermare, senza eccezioni, per la libertà controllata, la regola dell'ultrattività della disciplina previgente». 2. VA LL ricorre per cassazione, avverso il predetto provvedimento, per mezzo dei difensori di fiducia avv. Del Corso e D'Angelo e, con unico atto, lo affida a due motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20058 Anno 2025 Presidente: NI ON Relatore: AN EVA Data Udienza: 25/02/2025 2.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 95, secondo comma, d.lgs. n. 150 del 2022 e il correlato vizio di motivazione. Deduce che l’interpretazione offerta dal Giudice dell’esecuzione si porrebbe in contrasto tanto con il dettato normativo, quanto con i principi generali del diritto e, in particolare, quello del favor rei. Muovendo dalla considerazione dell'indubbia minore afflittività del lavoro di pubblica utilità sostitutivo rispetto alla libertà controllata, essendo a quest'ultima connesse limitazioni alla libertà personale invece non previste per il lavoro di pubblica, il ricorrente reputa che, avendo l’imputato presentato tempestiva richiesta di applicazione della pena sostitutiva più favorevole, secondo l’espressa previsione della disposizione transitoria di cui all’articolo 95 d.lgs n. 150 del 2022, avrebbe dovuto avere accesso alla disciplina più favorevole. Sotto altro profilo, censura l'illogicità di un’interpretazione che limita la possibilità di sostituire in sede esecutiva esclusivamente la pena detentiva, ma non anche la stessa sanzione quando già sostituita con altra.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta impossibilità per il giudice dell’esecuzione di sostituire una pena sostitutiva in un’altra pena, ugualmente sostituiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 22 gennaio 2025, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. La tesi sostenuta dal Giudice dell'esecuzione, secondo cui non sarebbe possibile sostituire una pena detentiva ove questa sia stata già sostituita dal giudice di merito con una diversa pena sostitutiva, non solo introduce un'interpretazione che non trova fondamento nella legge, ma che contrasta con il principio di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen. e di cui all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022. Segnatamente, questa Corte ha già chiarito (cfr Sez. 1, n. 33840 del 29/05/2024, Latino, Rv. 286696) che la norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 svolge una funzione "recuperatoria", ossia di sostanziale rimessione in termini rispetto a istanze su aspetti di ordine sanzionatorio, le quali (in rapporto allo stato di avanzamento del processo) sarebbero altrimenti risultate precluse all'imputato o al condannato. Tale caratterizzante funzione -– che integra, di per sé, un'opzione procedurale di favore, come correttamente segnala il ricorrente – impone di preferire l'interpretazione della locuzione «già applicate» di cui al comma secondo dell'art. 95 d.lgs n. 150 del 2022, come riferita ai casi in cui la sentenza che ha disposto la semidetenzione o la libertà controllata sia divenuta irrevocabile prima della data di entrata in vigore della riforma, quindi prima del 30 dicembre 2022. Solo in tal modo, invero, il secondo comma della più volte menzionata disposizione può armonizzarsi con il primo comma, che prevede la possibilità di applicare le pene sostitutive ai casi in cui la riforma sia intervenuta dopo che il Giudizio di appello è stato celebrato, purché il procedimento sia pendente in cassazione, avuto riguardo all'ampia definizione di "pendenza" elaborata dalla giurisprudenza di 2 legittimità. Osserva, d'altro canto, il Collegio che – diversamente da quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione – la disciplina "separata" per la semidetenzione e per la libertà controllata di cui al comma 2 dell'art. 95 si è, con ogni evidenza, resa necessaria perché si tratta di pene sostitutive abrogate dalla riforma Cartabia, ma la ratio della norma è nel senso che se le stesse sono state inflitte in sostituzione di pena detentiva con sentenze ormai irrevocabili, continuano a essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Non v'è pertanto ragione per non consentire al condannato di chiedere (fatta ovviamente salva la valutazione discrezionale, secondo i parametri del novellato art. 58 l.n. 689 del 1981) una delle nuove pene sostitutive e, come nel caso di specie, quella del lavoro di pubblica utilità, certamente più favorevole della libertà controllata perché la prima ben si attaglia alle esigenze di risocializzazione e di rieducazione della pena, mentre la libertà controllata è maggiormente espressiva dell’esigenza retributiva della pena. Conclusivamente sul punto, per effetto della descritta funzione "recuperatoria" dell'art. 95 d.l. n. 150 del 2022, sussiste il diritto di accedere alle pene sostitutive in fase esecutiva ogni volta in cui tale sostituzione si sarebbe potuta richiedere al giudice di merito, ove il processo fosse stato pendente in tale fase al momento dell'entrata in vigore della riforma e, per i giudizi pendenti in Cassazione alla stessa data, ove il ricorso sia poi dichiarato inammissibile ovvero respinto, è specificamente previsto, per l'appunto in funzione recuperatoria, l'intervento del giudice dell'esecuzione, da sollecitate entro il termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024, Corrotto, Rv. 285836-02, § 4 del Considerato in diritto). 3. Come anticipato, il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni che precedono. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Livorno per nuovo esame.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno. Così è deciso, 25/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA AN ON NI 3
udita la relazione del Consigliere, Eva Toscani;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Livorno, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, nell'interesse di VA LL, tesa a ottenere la sostituzione della pena di un anno di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Firenze in data 20 dicembre 2022, irrevocabile il 24 aprile 2024, e in questa sede sostituita con la libertà controllata, con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Il Tribunale – dopo avere svolto un'articolata disamina dell'art. 95, comma secondo, d.lgs. n. 150 del 2022 secondo cui «Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva» e, in particolare, del significato da attribuire alla locuzione «già applicate», dopo avere ritenuto che la stessa ricomprenda «sia i casi in cui la conversione sanzionatoria sia già stata oggetto di giudicato, ma non si ancora in corso di esecuzione, sia quello (ritenuto d'interesse nel caso di specifico interesse) in cui la sentenza divenga irrevocabile dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, quale che sia la ragione, per cui il suo dispositivo, nella parte che riguarda la sostituzione della pena detentiva, non abbia subito modifiche in conseguenza del novum legislativo – ha concluso che «per il caso in cui fosse stata applicata al condannato una sanzione sostitutiva "ante riforma"– sia nel caso di sentenza irrevocabile già alla data del 30 dicembre 2022, sia nel caso di successivo passaggio in giudicato – il legislatore aveva scelto (...) di affermare, senza eccezioni, per la libertà controllata, la regola dell'ultrattività della disciplina previgente». 2. VA LL ricorre per cassazione, avverso il predetto provvedimento, per mezzo dei difensori di fiducia avv. Del Corso e D'Angelo e, con unico atto, lo affida a due motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20058 Anno 2025 Presidente: NI ON Relatore: AN EVA Data Udienza: 25/02/2025 2.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 95, secondo comma, d.lgs. n. 150 del 2022 e il correlato vizio di motivazione. Deduce che l’interpretazione offerta dal Giudice dell’esecuzione si porrebbe in contrasto tanto con il dettato normativo, quanto con i principi generali del diritto e, in particolare, quello del favor rei. Muovendo dalla considerazione dell'indubbia minore afflittività del lavoro di pubblica utilità sostitutivo rispetto alla libertà controllata, essendo a quest'ultima connesse limitazioni alla libertà personale invece non previste per il lavoro di pubblica, il ricorrente reputa che, avendo l’imputato presentato tempestiva richiesta di applicazione della pena sostitutiva più favorevole, secondo l’espressa previsione della disposizione transitoria di cui all’articolo 95 d.lgs n. 150 del 2022, avrebbe dovuto avere accesso alla disciplina più favorevole. Sotto altro profilo, censura l'illogicità di un’interpretazione che limita la possibilità di sostituire in sede esecutiva esclusivamente la pena detentiva, ma non anche la stessa sanzione quando già sostituita con altra.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta impossibilità per il giudice dell’esecuzione di sostituire una pena sostitutiva in un’altra pena, ugualmente sostituiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 22 gennaio 2025, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. La tesi sostenuta dal Giudice dell'esecuzione, secondo cui non sarebbe possibile sostituire una pena detentiva ove questa sia stata già sostituita dal giudice di merito con una diversa pena sostitutiva, non solo introduce un'interpretazione che non trova fondamento nella legge, ma che contrasta con il principio di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen. e di cui all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022. Segnatamente, questa Corte ha già chiarito (cfr Sez. 1, n. 33840 del 29/05/2024, Latino, Rv. 286696) che la norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 svolge una funzione "recuperatoria", ossia di sostanziale rimessione in termini rispetto a istanze su aspetti di ordine sanzionatorio, le quali (in rapporto allo stato di avanzamento del processo) sarebbero altrimenti risultate precluse all'imputato o al condannato. Tale caratterizzante funzione -– che integra, di per sé, un'opzione procedurale di favore, come correttamente segnala il ricorrente – impone di preferire l'interpretazione della locuzione «già applicate» di cui al comma secondo dell'art. 95 d.lgs n. 150 del 2022, come riferita ai casi in cui la sentenza che ha disposto la semidetenzione o la libertà controllata sia divenuta irrevocabile prima della data di entrata in vigore della riforma, quindi prima del 30 dicembre 2022. Solo in tal modo, invero, il secondo comma della più volte menzionata disposizione può armonizzarsi con il primo comma, che prevede la possibilità di applicare le pene sostitutive ai casi in cui la riforma sia intervenuta dopo che il Giudizio di appello è stato celebrato, purché il procedimento sia pendente in cassazione, avuto riguardo all'ampia definizione di "pendenza" elaborata dalla giurisprudenza di 2 legittimità. Osserva, d'altro canto, il Collegio che – diversamente da quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione – la disciplina "separata" per la semidetenzione e per la libertà controllata di cui al comma 2 dell'art. 95 si è, con ogni evidenza, resa necessaria perché si tratta di pene sostitutive abrogate dalla riforma Cartabia, ma la ratio della norma è nel senso che se le stesse sono state inflitte in sostituzione di pena detentiva con sentenze ormai irrevocabili, continuano a essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Non v'è pertanto ragione per non consentire al condannato di chiedere (fatta ovviamente salva la valutazione discrezionale, secondo i parametri del novellato art. 58 l.n. 689 del 1981) una delle nuove pene sostitutive e, come nel caso di specie, quella del lavoro di pubblica utilità, certamente più favorevole della libertà controllata perché la prima ben si attaglia alle esigenze di risocializzazione e di rieducazione della pena, mentre la libertà controllata è maggiormente espressiva dell’esigenza retributiva della pena. Conclusivamente sul punto, per effetto della descritta funzione "recuperatoria" dell'art. 95 d.l. n. 150 del 2022, sussiste il diritto di accedere alle pene sostitutive in fase esecutiva ogni volta in cui tale sostituzione si sarebbe potuta richiedere al giudice di merito, ove il processo fosse stato pendente in tale fase al momento dell'entrata in vigore della riforma e, per i giudizi pendenti in Cassazione alla stessa data, ove il ricorso sia poi dichiarato inammissibile ovvero respinto, è specificamente previsto, per l'appunto in funzione recuperatoria, l'intervento del giudice dell'esecuzione, da sollecitate entro il termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024, Corrotto, Rv. 285836-02, § 4 del Considerato in diritto). 3. Come anticipato, il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni che precedono. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Livorno per nuovo esame.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno. Così è deciso, 25/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA AN ON NI 3