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Sentenza 18 ottobre 2023
Sentenza 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2023, n. 14879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14879 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16809 -2019 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 30.3.23 , pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_1
(creditori attori)
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica C.F._1
certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in VIALE
DELLE MILIZIE 34 MA , presso lo studio dell'avv. MISTRETTA ILARIA , da cui è
rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
(2)
Parte_2
(debitore convenuto)
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica C.F._2
certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in VIALE
MAZZINI 121 MA , presso lo studio dell'avv. VISCO FRANCESCO , da cui è
rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
(3)
Controparte_1
già Controparte_2
(creditore convenuto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale , come da allegata certificazione di Cancelleria e con domicilio eletto P.IVA_1
inC/O AVV. VALVO LUCA - VIALE LIEGI, 32 00198 MA , rappresentata e difesa
dall'avv. GARGANI BENEDETTO con l'avv. AMORE MARCO, ,giusta delega in atti.
(4)
Controparte_3
(creditore convenuto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale , come da allegata certificazione di Cancelleria e con domicilio eletto P.IVA_2
in Roma viale Giulio Cesare n. 2 , presso lo studio dell'avv. CLAUDIA SBARDELLATI,
da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
(5)
Controparte_4
(condividente non esecutata convenuta)
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica C.F._3
certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in VIALE
GORIZIA 52 MA, presso lo studio dell'avv. ERSILIA DE BONO , Da cui è
rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
Oggetto
Contestazioni al progetto di divisione endoesecutiva
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 30.3.23 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con note depositate il 2.2.23 la quale creditore Controparte_3
ipotecario nei confronti del signor , ha contestato il progetto di divisione Parte_2
endoesecutiva depositato dal professionista delegato il 19.1.23 chiedendo di ottenere l'assegnazione delle somme ivi destinate a , condividente non esecutata ma Controparte_4
datrice di ipoteca ai sensi dell'art. 2825 c.c., comma III e IV.
Con note depositate il 3.2.23 gli attori hanno evidenziato che Controparte_5
gode di garanzia ipotecaria esclusivamente sul lotto n. 2 (non oggetto del presente
[...]
procedimento di divisione endoesecutiva) e che quindi andrà considerato come creditore chirografario;
inoltre hanno contestato il progetto di divisione depositato il 19.1.23,
eccependo che il credito di avrebbe dovuto trovare Controparte_3
soddisfazione sulla massa e non solo sulla quota dell'esecutato; infine hanno contestato la liquidazione dell'esperto stimatore arch. . Persona_1
, condividente non esecutata, ha chiesto l'approvazione del progetto Controparte_4
di divisione rappresentando di non essere debitrice della Controparte_3
ma esclusivamente terza datrice di ipoteca.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.3.23 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
******************************************************
Le doglianze avanzate da sono infondate e, pertanto, non Controparte_3
meritano accoglimento.
Occorre premettere che l'istituto bancario è intervenuto quale creditore nel procedimento esecutivo R.G.E. n. 2223-14 in danno di esecutato sulla scorta Parte_2
del contratto di accettazione delle condizioni di mutuo e concessione di ipoteca volontaria
sottoscritto per atto pubblico il 13 luglio 2007, munito di quietanza all'art. 8; nel predetto contratto ha concesso ipoteca sulla quota di sua proprietà dell'immobile Controparte_4
sito in Roma via Sesto San Giovanni 49H a garanzia del debito del marito Parte_2
mutuatario ed anch'egli datore di ipoteca sulla quota di sua proprietà.
In ragione della concessione della garanzia reale ha Controparte_3
chiesto che, in sede di approvazione del progetto di divisione, la somma spettante a
[...]
, quale condividente non esecutata titolare della quota di ½ del diritto di CP_4
proprietà del bene subastato, fosse assegnata ad essa ai sensi dei commi III e IV dell'art. 2825 c.c..
Ora, la norma citata recita testualmente:
<< […] Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli.
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però
del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti. […]>>.
Dalla lettura dei due commi dell'art. 2825 c.c. si ricava il principio per cui, in caso di iscrizione di ipoteca sulla quota di uno o più condividenti, il privilegio reale si estende agli eventuali conguagli in danaro, su cui il creditore garantito può soddisfarsi nei limiti del valore dei beni ipotecati con preferenza rispetto a chi goda di iscrizione o trascrizione successiva. Analogamente a quanto disposto dall'art. 2808 c.c. in caso di espropriazione
forzata in cui la prelazione riservata al creditore ipotecario si traduce sul prezzo ricavato dalla vendita subastata, in sede di divisione il Legislatore sancisce espressamente che la preferenza accordata al medesimo si estende alla somma di danaro dovuta a titolo di conguaglio.
Tuttavia ciò non toglie che tale somma debba essere oggetto di vincolo pignoratizio da parte del creditore garantito, che, nel rispetto dell'art. 2910 c.c., è tenuto a procedere all'espropriazione per conseguire quanto gli è dovuto sia nelle forme del pignoramento diretto sia nelle forme del pignoramento in danno del terzo proprietario.
L'atto pubblico, con il quale venga costituita ipoteca volontaria in favore di una banca da parte di un terzo, infatti, non può costituire titolo esecutivo in favore della banca medesima, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ., dal momento che tale atto non contiene l'assunzione di un'obbligazione nei confronti dell'istituto bancario (Cass.,
sez. III, 31 agosto 2011, n. 17886).
Tornando al caso in esame, alla luce dei principi appena enunziati, va evidenziato che non ha diritto di vedersi assegnata allo stato la somma Controparte_3
dovuta alla condividente non esecutata poiché non gode di alcun titolo esecutivo contro
[...]
: sebbene essa sia (ancora) gravata dalla prelazione ipotecaria sino CP_4
all'approvazione del progetto di divisione, la somma corrispondente alla liquidazione della quota ottenuta mediante vendita subastata dell'intera proprietà dell'immobile di via Sesto
San Giovanni n. 49H Roma, non è stata (ancora) vincolata dall'istituto bancario, che avrebbe dovuto aggredire anche la quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile di
[...]
nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. CP_4
Per poter ottenere il soddisfacimento del proprio diritto di credito, colui che goda di garanzia ipotecaria non può limitarsi a ribadire l'esistenza del privilegio – che nel caso di
specie è fatto pacifico tra le parti - ma ha l'onere di attivare l'espropriazione forzata nel rispetto dell'art. 2910 c.c..
Non a caso in sede di divisione ordinaria la prelazione accordata al creditore ipotecario sul conguaglio ai sensi degli artt. 2825 c.c. III e IV comma si traduce nell'onere a carico dei condividenti, che abbiano trascritto una domanda giudiziale di scioglimento della comunione successivamente all'iscrizione ipotecaria, di dare comunicazione ai creditori ipotecari (e agli altri aventi causa dai compartecipi) ex art. 1113 c.c. affinché essi possano intervenire nel processo di divisione al fine di preservare la loro garanzia - nell'esistenza e nell'entità - ovvero decidere di escuterla nelle forme espropriative previste dal codice di rito.
In definitiva, la domanda di va respinta. Controparte_3
Per le medesime considerazioni mutatis mutandis va disattesa la domanda degli attori volta a far gravare la soddisfazione del credito dell'istituto bancario sulla massa.
Quanto alle ulteriori doglianze mosse dai creditori attori, va detto che esse sono inammissibili in questa sede in quanto attengono alla fase distributiva che si terrà innanzi al
G.E. dopo la riassunzione del procedimento esecutivo.
Le spese di lite tra e seguono la Controparte_3 Controparte_4
soccombenza e, tenuto conto della notula in atti, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad €
52.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in ragione dell'attività svolta nella presente fase di giudizio.
L'assenza di lite tra le altre parti costituite giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, non definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
Rigetta la domanda di Controparte_3
Dichiara inammissibili le doglianze aventi ad oggetto il progetto di distribuzione avanzate dagli attori;
Condanna al pagamento delle spese di lite a Controparte_3
favore di che liquida in € 2.909,00 oltre spese generali Cpa Controparte_4
ed Iva da attribuirsi all'avv. Ersilia De Bono dichiaratasi antistataria;
Compensa per intero le spese di lite fra le altre parti costituite;
Dispone sulla prosecuzione del procedimento come da allegata ordinanza.
Così deciso in Roma il 16/10/2023
Il Giudice
Miriam Iappelli