CASS
Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2023, n. 47320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47320 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 14/1/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 20/2/2018, che aveva condannato ZO ME per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui deduce inosservanza della legge in relazione all'art. 420-quater cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, difetto di vocatio in ius ed incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente asserita nullità assoluta delle sentenze di primo e di secondo grado, citando giurisprudenza di legittimità sul punto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 47320 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 18/10/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Ed invero, risulta dagli atti che nel verbale di identificazione, non avendo indicato il ME il difensore di fiducia, gli veniva nominato d'ufficio l'avv. ER GO del foro di Bologna, presso il cui studio professionale eleggeva domicilio;
che da quel momento tutte le notifiche erano effettuate presso il difensore di ufficio e l'imputato, già dall'udienza preliminare, veniva dichiarato assente;
che la dichiarazione di assenza era ribadita sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello;
che il difensore con i motivi aggiunti chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per la mancata conoscenza effettiva del procedimento da parte del ME, insistendo sulla inidoneità della notifica presso il difensore di ufficio domiciliatario. Poiché tutte le notifiche successive al verbale di identificazione sono state effettuate al difensore di ufficio, effettivamente si pone la questione relativa alla conoscenza del processo da parte del ME, come eccepita innanzi alla Corte territoriale dal difensore di ufficio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di precisare che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sezioni Unite, n. 23948 del 28/11/2019, Darwish Mhaamed, Rv. 279420 - 01). Nel caso di specie, il difensore ha allegato il certificato di residenza storico dell'imputato, da cui risulta che lo stesso è stato «cancellato per irreperibilità ad accertamento dal 22/8/2011», né vi sono elementi ulteriori da cui poter desumere che il ME si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento a suo carico. Il difetto di vocatio in ius e la incolpevole mancata conoscenza del processo - che ha precluso la effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l'imputato e, quindi, la mancata realizzazione delle condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio e l'assistito - hanno determinato una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto relativa alla omessa notifica all'imputato (rectius: eseguita in forme diverse da quelle prescritte ed inidonea a 2 9 determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato) della citazione a giudizio. Vanno, dunque, annullate entrambe le sentenze di merito e revocate le statuizioni civili. 2. La corretta instaurazione del rapporto processuale, tuttavia, impone di verificare se sia maturata la prescrizione. Orbene, tenuto conto che il tentativo di rapina impropria per cui si procede, commesso in data 17/10/2013, è punito con la pena massima della reclusione di anni sei mesi otto, la prescrizione, comprese le interruzioni, non può superare gli anni otto e mesi quattro, di talché è maturata in data 17/2/2022.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, revoca le statuizioni civili e dichiara il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 14/1/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 20/2/2018, che aveva condannato ZO ME per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui deduce inosservanza della legge in relazione all'art. 420-quater cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, difetto di vocatio in ius ed incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente asserita nullità assoluta delle sentenze di primo e di secondo grado, citando giurisprudenza di legittimità sul punto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 47320 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 18/10/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Ed invero, risulta dagli atti che nel verbale di identificazione, non avendo indicato il ME il difensore di fiducia, gli veniva nominato d'ufficio l'avv. ER GO del foro di Bologna, presso il cui studio professionale eleggeva domicilio;
che da quel momento tutte le notifiche erano effettuate presso il difensore di ufficio e l'imputato, già dall'udienza preliminare, veniva dichiarato assente;
che la dichiarazione di assenza era ribadita sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello;
che il difensore con i motivi aggiunti chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per la mancata conoscenza effettiva del procedimento da parte del ME, insistendo sulla inidoneità della notifica presso il difensore di ufficio domiciliatario. Poiché tutte le notifiche successive al verbale di identificazione sono state effettuate al difensore di ufficio, effettivamente si pone la questione relativa alla conoscenza del processo da parte del ME, come eccepita innanzi alla Corte territoriale dal difensore di ufficio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di precisare che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sezioni Unite, n. 23948 del 28/11/2019, Darwish Mhaamed, Rv. 279420 - 01). Nel caso di specie, il difensore ha allegato il certificato di residenza storico dell'imputato, da cui risulta che lo stesso è stato «cancellato per irreperibilità ad accertamento dal 22/8/2011», né vi sono elementi ulteriori da cui poter desumere che il ME si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento a suo carico. Il difetto di vocatio in ius e la incolpevole mancata conoscenza del processo - che ha precluso la effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l'imputato e, quindi, la mancata realizzazione delle condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio e l'assistito - hanno determinato una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto relativa alla omessa notifica all'imputato (rectius: eseguita in forme diverse da quelle prescritte ed inidonea a 2 9 determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato) della citazione a giudizio. Vanno, dunque, annullate entrambe le sentenze di merito e revocate le statuizioni civili. 2. La corretta instaurazione del rapporto processuale, tuttavia, impone di verificare se sia maturata la prescrizione. Orbene, tenuto conto che il tentativo di rapina impropria per cui si procede, commesso in data 17/10/2013, è punito con la pena massima della reclusione di anni sei mesi otto, la prescrizione, comprese le interruzioni, non può superare gli anni otto e mesi quattro, di talché è maturata in data 17/2/2022.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, revoca le statuizioni civili e dichiara il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.