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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4416/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA FRANCESCO GUARDIONE N. 3, presso lo studio dell'Avv. SEMINARA MARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Persona_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA F.SCO GUARDIONE n. 3, presso lo studio dell'Avv. SEMINARA MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 21/03/2012 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza nel luogo che riterranno opportuno.
2)la figlia minore , resterà affidata ad entrambi i genitori i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente le responsabilità genitoriali sulla minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni.
3)La signora continuerà a risiedere nella casa coniugale, sita in Parte_1
Palermo, via Stesicoro n. 6B, unitamente alla figlia minore, ove avrà il domicilio prevalente.
4)La figlia potrà essere presa da casa e lasciata e/o presa da scuola nei giorni di martedi e giovedi o durante la settimana negli altri giorni, previo accordo dei genitori e previa comunicazione di almeno 24 ore prima della madre, ogni qualvolta la figlia lo desidera e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e salvi gli impegni scolastici o attività sportive o attività ludiche o religiose della minore;
pertanto la stessa potrà essere presa dall'uscita della scuola o da casa ed il padre si obbliga a riportare la figlia a casa dopo cena;
5)Il padre avrà il diritto di trascorrere due fine settimana al mese (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con l'altro coniuge, con la piccola;
in Per_2 particolare dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
6)Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia 15 giorni anche non consecutivi (anche da dividere tra luglio ed agosto),
e da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio e sempre in base alle esigenze ed alla volontà della figlia;
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti fuori città con i figli;
7)Per quel che riguarda, invece, le altre festività (Natale, Capodanno e
2 Pasqua), seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, queste saranno trascorse alternativamente con uno dei genitori previo accordo tra questi ultimi e previa volontà della figlia;
8)Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Per_1 Parte_1 mantenimento per la figlia, la somma mensile di € 200,00, da versare mediante bonifico bancario sul conto corrente, o a mezzo post pay, entro giorno 30 di ogni mese;
10)I genitori concorreranno, nella misura del 50% delle spese extra assegno, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo, non comprese nell'assegno di mantenimento;
10)Il sig. si obbliga a continuare a pagare l'affitto della casa Per_1 coniugale, sita in Palermo, via Stesicoro n.6B, insieme alle utenze fino a quando la sig.ra non avrà trovato un'occupazione lavorativa;
Parte_1
Pa 11)La sig.ra percepirà l'assegno unico universale;
Parte_1
12) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Per_1 Parte_1 mantenimento per la stessa, la somma di € 50,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 30;
13) L'autovettura Fiat 500, tg. EN879PN, intestata al sig. rimarrà Per_1 in uso alla signora che la utilizzerà esclusivamente, mentre le spese Parte_1 per l'assicurazione, il bollo e la manutenzione rimarranno a carico del sig.
Per_1
13)Entrambi i coniugi consentono alle autorità competenti il rilascio, a ciascuno di essi, del passaporto per solo scopo turistico”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 9 P. 1, Anno 2012) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4416/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA FRANCESCO GUARDIONE N. 3, presso lo studio dell'Avv. SEMINARA MARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Persona_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA F.SCO GUARDIONE n. 3, presso lo studio dell'Avv. SEMINARA MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 21/03/2012 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza nel luogo che riterranno opportuno.
2)la figlia minore , resterà affidata ad entrambi i genitori i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente le responsabilità genitoriali sulla minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni.
3)La signora continuerà a risiedere nella casa coniugale, sita in Parte_1
Palermo, via Stesicoro n. 6B, unitamente alla figlia minore, ove avrà il domicilio prevalente.
4)La figlia potrà essere presa da casa e lasciata e/o presa da scuola nei giorni di martedi e giovedi o durante la settimana negli altri giorni, previo accordo dei genitori e previa comunicazione di almeno 24 ore prima della madre, ogni qualvolta la figlia lo desidera e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e salvi gli impegni scolastici o attività sportive o attività ludiche o religiose della minore;
pertanto la stessa potrà essere presa dall'uscita della scuola o da casa ed il padre si obbliga a riportare la figlia a casa dopo cena;
5)Il padre avrà il diritto di trascorrere due fine settimana al mese (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con l'altro coniuge, con la piccola;
in Per_2 particolare dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
6)Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia 15 giorni anche non consecutivi (anche da dividere tra luglio ed agosto),
e da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio e sempre in base alle esigenze ed alla volontà della figlia;
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti fuori città con i figli;
7)Per quel che riguarda, invece, le altre festività (Natale, Capodanno e
2 Pasqua), seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, queste saranno trascorse alternativamente con uno dei genitori previo accordo tra questi ultimi e previa volontà della figlia;
8)Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Per_1 Parte_1 mantenimento per la figlia, la somma mensile di € 200,00, da versare mediante bonifico bancario sul conto corrente, o a mezzo post pay, entro giorno 30 di ogni mese;
10)I genitori concorreranno, nella misura del 50% delle spese extra assegno, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo, non comprese nell'assegno di mantenimento;
10)Il sig. si obbliga a continuare a pagare l'affitto della casa Per_1 coniugale, sita in Palermo, via Stesicoro n.6B, insieme alle utenze fino a quando la sig.ra non avrà trovato un'occupazione lavorativa;
Parte_1
Pa 11)La sig.ra percepirà l'assegno unico universale;
Parte_1
12) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Per_1 Parte_1 mantenimento per la stessa, la somma di € 50,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 30;
13) L'autovettura Fiat 500, tg. EN879PN, intestata al sig. rimarrà Per_1 in uso alla signora che la utilizzerà esclusivamente, mentre le spese Parte_1 per l'assicurazione, il bollo e la manutenzione rimarranno a carico del sig.
Per_1
13)Entrambi i coniugi consentono alle autorità competenti il rilascio, a ciascuno di essi, del passaporto per solo scopo turistico”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 9 P. 1, Anno 2012) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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