CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2023, n. 31417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31417 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR BI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 27 febbraio 2023 dal Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso l'per inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, Avv. Maria Francesca Fera, in sostituzione dell'Avv. ES FA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 31417 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. BI OR propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame concernente il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di euro 60.000, quale profitto del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. provvisoriamente contestato al ricorrente in concorso con MA ZZ. In particolare, al OR, quale direttore del cimitero di Siracusa, si contesta di avere indotto le persone interessate ad ottenere la concessione di un edificio funebre a versare denaro in contanti, quantificato in complessivi euro 60.000, in cambio della concessione d'uso di un monumento funebre per la durata di 99 anni. Nell'esecuzione del provvedimento venivano materialmente sequestrati: una busta contenente 5000 euro su cui era annotato il nome "Claudia"; una busta contenente 500 euro su cui era annotata la data 31/01; una busta contenente 1200 euro su cui era annotata la scritta 5 gennaio 1200,00 Divano;
una busta contenente 4980 euro su cui era annotata la dicitura "5.000 Claudia"; una busta contenente la somma di 5000 euro su cui era annotata la scritta "Claudia"; una busta bianca da lettere su cui erano annotate date e somme dal 5/8/2022 al 2 gennaio 2023 con all'interno la somma di 4.800 euro. 1.1 Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in merito alle censure svolte sul vincolo di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il profitto del reato, in quanto il Tribunale si è limitato a rilevarne la carenza di legittimazione attiva, appartenendo le somme in sequestro alla ex moglie convivente, senza considerare che tali somme erano destinate a mantenere agli studi i figli dell'indagato e, dunque, lo stesso aveva interesse ad ottenerne la restituzione. Si deduce, inoltre, la carenza ed illogicità della motivazione in merito alla qualificazione del sequestro, che è di carattere probatorio, sui suoi presupposti e sulla disponibilità delle somme sequestrate, tenuto conto della gestione del patrimonio esclusivamente da parte della ex moglie convivente. Nel corpo del motivo si riscostruisce la storia familiare del ricorrente e della ex moglie, ritornati a convivere dopo un periodo di separazione. In particolare, si insiste sul fatto che le buste sequestrate, come emerge dalle scritte ivi apposte, rappresentano il frutto di un risparmio accantonato dalla ex moglie, la quale, già colpita da un provvedimento di pignoramento del quinto dello stipendio, ha preferito evitare di mantenere i risparmi nel conto corrente. Si eccepisce, inoltre, che al ricorrente non sarebbe stato notificato il verbale di sequestro probatorio e che comunque detto sequestro non è stato convalidato dal pubblico ministero. 2 Il ricorrente deduce, inoltre, la mancanza di motivazione sulla disponibilità delle somme di denaro, tenuto conto della liceità delle somme accantonate dalla ex moglie e dell'assenza di elementi per sostenere che il denaro sequestrato costituisca il profitto del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non deduce alcuna violazione di legge in ordine al provvedimento impugnato, ovvero il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato, limitandosi a generiche censure che, in parte, si risolvono in non consentite doglianze relative alla motivazione, in parte attengono al provvedimento di sequestro probatorio che è stato contemporaneamente disposto in ordine al denaro, e, in parte, introducono questioni, l'appartenenza del denaro alla ex moglie, rispetto alle quali lo stesso è privo di legittimazione e che, comunque, non incidono sulla legittimità della misura cautelare reale, ma attengono alla sua esecuzione. Va, innanzitutto, considerato che su uno stesso bene possono essere legittimamente disposti, come nella fattispecie in esame, sia il sequestro preventivo che il sequestro probatorio, a condizione che sussistano i presupposti di entrambe le misure (cfr. Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, Muscerino, Rv. 278733 in cui la Corte ha chiarito che l'istituto della preclusione procedimentale opera solo quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che è ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti, in quanto il vincolo di indisponibilità derivante dall'adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l'emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell'uno rimanga intero l'effetto dell'altro (Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057). 1.1 n ricorrente, approfittando del duplice vincolo apposto sul denaro, introduce confusamente nel ricorso doglianze che, come anticipato, attingono profili estranei allo specifico perimetro cognitivo riservato all'incidente cautelare promosso, relativo al solo sequestro preventivo funzionale alla confisca e circoscritto per legge alle sole doglianze integranti violazioni di legge. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il motivo di ricorso, depurato delle parti riferibili al sequestro probatorio, si risolve in una non consentita deduzione di un vizio 3 della motivazione relativa alla disponibilità del denaro ed alla sua qualificabilità come profitto del reato. Innanzitutto, reiterando l'eccezione di appartenenza del denaro in questione alla ex moglie, il ricorrente omette di considerare e confrontarsi criticamente con il legittimo rilievo del Tribunale in ordine al suo difetto di legittimazione (cfr. sulla legittimazione del terzo, Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 in cui la Corte ha affermato che, in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame). Inoltre, anche volendo ipotizzare un'appartenenza al ricorrente del denaro, va, comunque, ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigli ensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso l'per inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, Avv. Maria Francesca Fera, in sostituzione dell'Avv. ES FA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 31417 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. BI OR propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame concernente il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di euro 60.000, quale profitto del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. provvisoriamente contestato al ricorrente in concorso con MA ZZ. In particolare, al OR, quale direttore del cimitero di Siracusa, si contesta di avere indotto le persone interessate ad ottenere la concessione di un edificio funebre a versare denaro in contanti, quantificato in complessivi euro 60.000, in cambio della concessione d'uso di un monumento funebre per la durata di 99 anni. Nell'esecuzione del provvedimento venivano materialmente sequestrati: una busta contenente 5000 euro su cui era annotato il nome "Claudia"; una busta contenente 500 euro su cui era annotata la data 31/01; una busta contenente 1200 euro su cui era annotata la scritta 5 gennaio 1200,00 Divano;
una busta contenente 4980 euro su cui era annotata la dicitura "5.000 Claudia"; una busta contenente la somma di 5000 euro su cui era annotata la scritta "Claudia"; una busta bianca da lettere su cui erano annotate date e somme dal 5/8/2022 al 2 gennaio 2023 con all'interno la somma di 4.800 euro. 1.1 Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in merito alle censure svolte sul vincolo di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il profitto del reato, in quanto il Tribunale si è limitato a rilevarne la carenza di legittimazione attiva, appartenendo le somme in sequestro alla ex moglie convivente, senza considerare che tali somme erano destinate a mantenere agli studi i figli dell'indagato e, dunque, lo stesso aveva interesse ad ottenerne la restituzione. Si deduce, inoltre, la carenza ed illogicità della motivazione in merito alla qualificazione del sequestro, che è di carattere probatorio, sui suoi presupposti e sulla disponibilità delle somme sequestrate, tenuto conto della gestione del patrimonio esclusivamente da parte della ex moglie convivente. Nel corpo del motivo si riscostruisce la storia familiare del ricorrente e della ex moglie, ritornati a convivere dopo un periodo di separazione. In particolare, si insiste sul fatto che le buste sequestrate, come emerge dalle scritte ivi apposte, rappresentano il frutto di un risparmio accantonato dalla ex moglie, la quale, già colpita da un provvedimento di pignoramento del quinto dello stipendio, ha preferito evitare di mantenere i risparmi nel conto corrente. Si eccepisce, inoltre, che al ricorrente non sarebbe stato notificato il verbale di sequestro probatorio e che comunque detto sequestro non è stato convalidato dal pubblico ministero. 2 Il ricorrente deduce, inoltre, la mancanza di motivazione sulla disponibilità delle somme di denaro, tenuto conto della liceità delle somme accantonate dalla ex moglie e dell'assenza di elementi per sostenere che il denaro sequestrato costituisca il profitto del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non deduce alcuna violazione di legge in ordine al provvedimento impugnato, ovvero il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato, limitandosi a generiche censure che, in parte, si risolvono in non consentite doglianze relative alla motivazione, in parte attengono al provvedimento di sequestro probatorio che è stato contemporaneamente disposto in ordine al denaro, e, in parte, introducono questioni, l'appartenenza del denaro alla ex moglie, rispetto alle quali lo stesso è privo di legittimazione e che, comunque, non incidono sulla legittimità della misura cautelare reale, ma attengono alla sua esecuzione. Va, innanzitutto, considerato che su uno stesso bene possono essere legittimamente disposti, come nella fattispecie in esame, sia il sequestro preventivo che il sequestro probatorio, a condizione che sussistano i presupposti di entrambe le misure (cfr. Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, Muscerino, Rv. 278733 in cui la Corte ha chiarito che l'istituto della preclusione procedimentale opera solo quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che è ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti, in quanto il vincolo di indisponibilità derivante dall'adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l'emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell'uno rimanga intero l'effetto dell'altro (Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057). 1.1 n ricorrente, approfittando del duplice vincolo apposto sul denaro, introduce confusamente nel ricorso doglianze che, come anticipato, attingono profili estranei allo specifico perimetro cognitivo riservato all'incidente cautelare promosso, relativo al solo sequestro preventivo funzionale alla confisca e circoscritto per legge alle sole doglianze integranti violazioni di legge. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il motivo di ricorso, depurato delle parti riferibili al sequestro probatorio, si risolve in una non consentita deduzione di un vizio 3 della motivazione relativa alla disponibilità del denaro ed alla sua qualificabilità come profitto del reato. Innanzitutto, reiterando l'eccezione di appartenenza del denaro in questione alla ex moglie, il ricorrente omette di considerare e confrontarsi criticamente con il legittimo rilievo del Tribunale in ordine al suo difetto di legittimazione (cfr. sulla legittimazione del terzo, Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 in cui la Corte ha affermato che, in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame). Inoltre, anche volendo ipotizzare un'appartenenza al ricorrente del denaro, va, comunque, ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigli ensore Il Presidente