Ordinanza presidenziale 14 marzo 2024
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01874/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06918/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6918 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da AR EC, LA IG, LO OR, ST MA EN, IS LA, TI AV, rappresentati e difesi dagli avvocati Amina L'Abbate, Simona Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA TA, PA RR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 395 del 27.03.2019 con cui è stato pubblicato, ex art. 9 comma 1 del D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale, nonché l'elenco nominativo stesso, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusi ove occorra l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018, con cui il Ministero ha reso noto che la prova scritta del corso-concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, per i candidati residenti in [...], avrebbe avuto luogo il 13 dicembre 2018, con pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno precedente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\11\2019 :
1. del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1205 del 1.08.2019 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017,nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti;
2. del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1229 del 7.08.2019 con cui è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 approvata con decreto dipartimentale prot. n. 1205 del 1 agosto 2019, nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti;
3. del provvedimento (di estremi ignoti) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 9.08.2019con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti;
4. del provvedimento (di estremi ignoti) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30.08.2019con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti;
5. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comprese le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata pubblicate sul sito del MIUR e i provvedimenti di estremi ignoti relativi ai singoli atti di nomina a Dirigente Scolastico per l'a.s. 2019/2020 dei concorrenti classificatisi in posizione utile per le assunzioni del predetto anno scolastico.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\11\2020 :
1. del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 998 del 14.08.2020 con cui è stata ripubblicata con modifiche la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, già pubblicata con Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1229 del 7.08.2019, nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del decreto- n. 998 del 14.08.2020, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti;
2. dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso, a partire dal 1.9.2020 nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti;
3. di ogni altro atto presupposto, coordinato e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. US CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso le parti ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti della procedura selettiva indicata in epigrafe.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. In data 23 settembre 2024 la difesa dei ricorrenti ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa con riferimento alla posizione dei ricorrenti LO OR, IS LA e TI AV.
4. All’udienza pubblica di smaltimento del giorno 23 gennaio 2026 - nel corso della quale la difesa dei ricorrenti ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione anche per i restanti ricorrenti (AR EC, LA IG e ST MA EN) - il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto delle dichiarazioni delle parti ricorrenti che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
6. Le spese di lite devono essere poste a carico delle parti ricorrenti, in base al criterio della soccombenza virtuale, posta l’infondatezza nel merito dei motivi di ricorso alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alle censure formulate (cft., ex plurimis , TAR Lazio, Roma, 13/12/2024, n. 22514; 15/11/2024, n. 20380; 04/11/2024, n. 19324; 22/07/2024, n. 14950).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna le parti ricorrenti a rimborsare al Ministero resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IZ, Presidente
Maria AR Cavallo, Consigliere
US CH, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US CH | EL IZ |
IL SEGRETARIO