Decreto presidenziale 7 settembre 2023
Ordinanza cautelare 21 settembre 2023
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/11/2024, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2024
N. 00504/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale di Caccia (ATC) -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Flamminj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato di Gestione dell'ATC -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento comunicato il -OMISSIS- con cui il Comitato di Gestione dell’ATC -OMISSIS- ha assegnato il distretto di caccia al cinghiale -OMISSIS- ricadente nella macroarea A alla squadra di nuova costituzione “-OMISSIS-” il cui caposquadra è l’odierno controinteressato;
- del verbale-OMISSIS- - non osteso al ricorrente - in cui è stata assunta la predetta decisione;
- del parere legale richiesto dall’Amministrazione e non conosciuto dal ricorrente;
- di tutti i documenti connessi e conseguenziali assunti dall’Amministrazione in merito all’assegnazione del predetto distretto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26 ottobre 2023:
per l’annullamento:
- del provvedimento comunicato il -OMISSIS- con cui il Comitato di Gestione dell’ATC -OMISSIS- ha assegnato il distretto di caccia al cinghiale -OMISSIS- ricadente nella macroarea A alla squadra di nuova costituzione “-OMISSIS-” il cui caposquadra è l’odierno controinteressato;
- del verbale-OMISSIS- in cui è stata assunta la predetta decisione;
- del verbale -OMISSIS-;
- del parere legale richiesto dall’Amministrazione e non conosciuto dal ricorrente;
- della nota del -OMISSIS-;
- di tutti i documenti connessi e conseguenziali assunti dall’Amministrazione in merito all’assegnazione del predetto distretto.
e con istanza istruttoria, a valere anche ai fini dell’art. 116, comma 2, C.p.a
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) -OMISSIS- e della Regione Abruzzo, quest’ultimo revocato in corso di causa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è caposquadra della squadra di caccia al cinghiale “-OMISSIS-” da più di tre anni. La zona in cui la squadra esercitava l’attività venatoria - giusta assegnazione effettuata dall’ATC -OMISSIS-, odierno resistente, nelle stagioni passate - è il distretto -OMISSIS- sito nella macroarea A.
In data -OMISSIS-il ricorrente ha, come da consuetudine, presentato la domanda di “conferma” della richiesta di assegnazione del distretto di caccia -OMISSIS- sito nella macroarea A, dando atto delle variazioni che si erano verificate nella compagine della squadra, elencando le fuoriuscite e i nuovi ingressi.
Per la stessa zona presentava domanda di assegnazione anche un’altra squadra, con caposquadra il signor -OMISSIS-, squadra che come denominazione sceglieva anch’essa il nome “-OMISSIS-”.
Alla riunione del -OMISSIS- il Comitato di Gestione dell’ATC -OMISSIS- esaminava e deliberava circa le iscrizioni delle squadre di caccia al cinghiale e l’assegnazione delle zone di caccia; in particolare in tale sede il Comitato di Gestione approvava l’iscrizione di tutte le squadre di caccia al cinghiale, assegnando i distretti di caccia da ciascuna richiesti, ad eccezione delle squadre “-OMISSIS-”, rilevando che “ rispetto alla stagione venatoria precedente sono state presentate due diverse domande da parte di due ex componenti -OMISSIS-e -OMISSIS- che hanno dato vita a due formazioni differenti denominate entrambe “-OMISSIS- ”.
In tale sede il Presidente dell’ATC -OMISSIS-, sulla considerazione che “ in passato si sono già verificati casi similari ”, proponeva di “ risolvere la questione attuale dando continuità all’orientamento seguito in passato, tenuto conto che entrambe le squadre hanno altresì richiesto la stessa zona di caccia (-OMISSIS-) per cui si pone soprattutto il problema dell’assegnazione del distretto di caccia; pertanto, (…) considerato anche che una delle due squadre ha fatto pervenire diffida nei confronti dell’A.T.C. per il tramite di un proprio legale, previo approfondimento di tutta la documentazione presentata da queste due squadre, vista la delicatezza delle questioni da decidere, ritenuto di dover risolvere la questione come fatto nelle precedenti occasioni ”, decideva di acquisire specifico parere incaricando un legale di fiducia.
Alla successiva riunione del -OMISSIS- il Comitato di Gestione dell’ATC -OMISSIS-, acquisito il parere legale di cui alla precedente deliberazione, approvava l’iscrizione di entrambe le squadre di caccia al cinghiale denominate “-OMISSIS-” e decideva di assegnare la zona di caccia -OMISSIS- alla composizione capeggiata da -OMISSIS-, attribuendo alla squadra “-OMISSIS-” di -OMISSIS- il distretto di caccia denominato -OMISSIS- nella MacroArea B.
Il Comitato di Gestione motivava le decisioni assunte affermando che “…entrambe le squadre devono considerarsi di nuova costituzione in quanto nessuna delle due rappresenta la maggioranza dei cacciatori della precedente e unica squadra di caccia che aveva la stessa denominazione “-OMISSIS-”; (…) non può essere sufficiente a identificare una squadra già censita nella precedente stagione venatoria la sola denominazione della squadra o l’identità del caposquadra, dovendosi dare rilevanza alla sola conferma e/o presenza della maggioranza dei componenti della squadra già censita nella precedente stagione venatoria…nessuna delle due nuove squadre ripresenta la metà più uno della vecchia formazione iscritta l’anno precedente ”.
Premesso quanto sopra, il Comitato di Gestione affermava poi che “ le squadre in questione sono da considerarsi di nuova costituzione, non potendosi considerare già censite presso l’ATC Vomano, e pertanto l’assegnazione della zona va deliberata in conformità a quanto indicato all’art. 10, comma 11, lett. C), Regolamento Regionale n. 1/2017, che in caso di contrasto di squadre di nuova costituzione prevede di assegnare il distretto alla squadra avente il maggior numero di componenti iscritti all’ATC residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta. La zona di caccia contesa ricade nel Comune di -OMISSIS-, in cui risiedono 5 cacciatori per la squadra “-OMISSIS-” con caposquadra -OMISSIS- e 11 cacciatori per la squadra “-OMISSIS-” con caposquadra -OMISSIS- ”; sulla base di tale argomentazione, “ in applicazione dei criteri indicati dall’art. 10, comma 11, lett. C), R.R. 1/2017, richiamato integralmente il parere acquisito a firma dell’avv. Matteo Flamminj, tenuto conto dell’orientamento assunto in precedenza dall’ATC in casi del tutto analoghi cui si ritiene di dare continuità ” veniva deliberata l’assegnazione della “ zona di caccia (-OMISSIS-) alla squadra “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ”, mentre alla squadra “-OMISSIS-” di -OMISSIS- veniva assegnato il distretto di caccia -OMISSIS-.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- l’ATC -OMISSIS- comunicava agli interessati i provvedimenti assunti nella predetta seduta del -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 4 settembre 2023 e depositato in pari data, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione del Decreto Regionale n. 1 del 4 maggio 2017. Violazione della Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 2004. Violazione della Legge n. 157 del 1992. Violazione del Codice civile. Eccesso di potere. Irragionevolezza manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sproporzione. Sviamento;
2) Violazione del Decreto Regionale n. 1 del 4 maggio 2017. Violazione della Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 2004. Violazione della Legge n. 157 del 1992. Violazione del Codice civile. Eccesso di potere. Irragionevolezza manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sproporzione. Sviamento.
Inoltre con tale ricorso il signor -OMISSIS- ha presentato, al contempo, ricorso per l’accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, Cpa, al fine di ottenere la seguente documentazione, già oggetto di precedenti istanze di accesso agli atti rivolte all’ATC -OMISSIS- e non evase al momento di presentazione del ricorso:
- i certificati medici, prodotti al fine di giustificare il mancato raggiungimento delle presenze minime previste dalla normativa, relativi ai signori -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- i tesserini venatori dei medesimi soggetti per cui era stato richiesto il certificato medico;
- il verbale-OMISSIS- del Comitato di Gestione del -OMISSIS- in cui è stata assunta la decisione in merito all’assegnazione della zona in discussione;
- il registro delle presenze della citata seduta del -OMISSIS-;
- ogni provvedimento espresso relativo ad una simile decisione;
- i libri di braccata della squadra “-OMISSIS-” relativi agli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 regolarmente depositati;
- i registri relativi alla caccia di selezione svolta negli ultimi tre anni dalla squadra “-OMISSIS-”;
- ogni altro documento connesso e consequenziale.
Si è costituita in giudizio, in data -OMISSIS-, la Regione Abruzzo, che ha poi revocato la propria costituzione con atto del 15 settembre 2023.
Si è costituito in giudizio, in data 16 settembre 2023, l’ATC -OMISSIS-, eccependo in primis “ la
nullità delle notifiche effettuate da parte ricorrente atteso che sono state eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata in uso all’A.T.C. Vomano tuttavia non risultante in nessuno dei registri pubblici utilizzabili ai sensi di legge. ” e, poi, chiedendo la reiezione del ricorso; inoltre, in relazione alle istanze di accesso del ricorrente, la difesa dell’ATC -OMISSIS- ha affermato che le stesse “ hanno trovato tutte riscontro ” in quanto “ Il verbale-OMISSIS- del -OMISSIS-e le presenze ivi indicate sono state già consegnate al ricorrente, in uno a copia del parere legale ” e che “ Deve essere eccepita l’inammissibilità della richiesta ex art. 116, comma 2, c.p.a. in quanto non notificata ai controinteressati indicati a pag. 16 del ricorso. L’istanza, infatti, ha a oggetto certificati medici e tesseri venatori di sei cacciatori cui non risulta essere stato notificato il ricorso ”.
Inoltre, sempre con riferimento alle predette istanze di accesso, l’ATC -OMISSIS- ha osservato altresì che “ L’A.T.C. ritiene che i certificati medici non siano ostensibili in quanto contenenti dati sensibili; in questa sede sono stati comunque prodotti e debitamente oscurati nelle parti contenenti informazioni sanitarie…L’acquisizione dei tesserini venatori è ultronea e irrilevante alla luce di quanto spiegato in contestazione al secondo motivo di ricorso. I registri relativi alla caccia di selezione non esistono. L’accesso al registro della squadra “-OMISSIS-” relativo all’anno 2022/2023 è stato già accolto, ma il ricorrente ha manifestato per le vie brevi il suo ripensamento all’acquisizione. L’accesso agli altri registri è stato concesso il -OMISSIS-. A ogni modo la loro acquisizione è volta a dimostrare che il ricorrente fosse capo-squadra da almeno tre anni, circostanza che invero risulta pacifica e non contestata. ”.
Preso atto della documentazione nel frattempo consegnata, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 26 ottobre 2023, con cui ha impugnato i provvedimenti ivi indicati, chiedendone l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione del Decreto Regionale n. 1 del 4 maggio 2017. Violazione della Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 2004. Violazione della Legge n. 157 del 1992. Violazione del Codice civile. Eccesso di potere. Irragionevolezza manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sproporzione. Sviamento;
2) Violazione del Decreto Regionale n. 1 del 4 maggio 2017. Violazione della Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 2004. Violazione della Legge n. 157 del 1992. Violazione del Codice civile. Eccesso di potere. Irragionevolezza manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sproporzione. Sviamento.
Col predetto ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato anche la nota del -OMISSIS- con cui l’ATC -OMISSIS- denegava l’accesso ai certificati medici delle sei persone indicate in ricorso sopra menzionate (versati in atti dallo stesso ATC con oscuramento della patologia) ed ai tesserini venatori degli stessi, in attesa di una risposta dei controinteressati, concedendo l’accesso per gli altri documenti richiesti.
In particolare, coi motivi aggiunti sopra menzionati parte ricorrente, relativamente alle proprie istanze di accesso, ha richiesto nuovamente i certificati medici senza oscuramento delle patologie dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS-o nonché copia dei tesserini venatori degli stessi e del signor -OMISSIS- nonché il registro delle presenze della seduta del Comitato di Gestione del -OMISSIS-, affermando che “ è evidente, come tali documenti siano essenziali affinché la ricorrente possa adeguatamente tutelare i propri diritti e interessi legittimi nel presente giudizio. Si consideri, infatti, che l’integrale esibizione deve essere garantita anche sulla base di quanto disposto dall’art. 24, comma 7, L. 241/1990, ossia in quanto strumentale alla difesa in giudizio. ”.
All’udienza in camera di consiglio del 14 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione in relazione alle istanze di accesso presentate dal ricorrente e, a definizione del ricorso per l’accesso, è stata emessa l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di accesso al verbale-OMISSIS- del -OMISSIS- del Comitato di Gestione dell’ATC -OMISSIS-, dichiarata inammissibile l’istanza di accesso al certificato medico ed al tesserino venatorio del signor -OMISSIS-, in quanto mai oggetto di richiesta di accesso presso l’Amministrazione, e l’istanza di accesso ai certificati medici ed ai tesserini venatori dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, in quanto il ricorso non risultava notificato a nessuno di essi controinteressati, mentre veniva accolta l’istanza di accesso relativamente alla richiesta di accesso al registro delle presenze della seduta del Comitato di Gestione del -OMISSIS-.
Le parti hanno poi depositato memorie finali e, infine, all’udienza pubblica dell’8 maggio 2024, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare le eccezioni svolte da parte resistente nelle proprie memorie.
0.1.1. - Con una prima eccezione l’ATC -OMISSIS- ha dedotto “ la nullità delle notifiche effettuate da parte ricorrente atteso che sono state eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata in uso all’A.T.C. Vomano tuttavia non risultante in nessuno dei registri pubblici utilizzabili ai sensi di legge. ”.
0.1.2. - L’eccezione è infondata.
Il Collegio osserva che l’ATC -OMISSIS- si è costituito in giudizio svolgendo appieno le sue difese e, dunque, la notifica all’indirizzo PEC dello stesso Ente effettuata dal ricorrente risulta avere raggiunto il risultato atteso, ossia la piena conoscenza del ricorso da parte dell’ATC -OMISSIS- (il cui sito, peraltro, riporta un unico indirizzo PEC).
Inoltre parte resistente non ha fornito alcuna prova in merito all’esistenza di un indirizzo PEC dell’ATC diverso da quello ove è stato notificato il ricorso e presente nei registri pubblici utilizzabili, onere necessario qualora si voglia contestare l’errato utilizzo di un indirizzo PEC per la notifica del ricorso.
Il Collegio prende poi nota della rinuncia all’eccezione del difetto di notifica dei motivi aggiunti operata da parte resistente nella propria memoria del 17 aprile 2024, eccezione peraltro completamente infondata atteso che, come condivisibilmente dedotto sul punto da parte ricorrente, “ si precisa che parte resistente si è costituita in giudizio con l’Avv. Matteo Flamminj in data 16 settembre 2023 e quindi il suddetto Avvocato era già formalmente costituito allorquando sono stati proposti i motivi aggiunti (16 ottobre 2023). Ora, come è noto, l’art. 43, comma 2, del codice del processo amministrativo sancisce che: "le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile" e detta norma dispone che "dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti". ”.
0.2.1. - Con una seconda eccezione, formulata solamente alla fine della memoria del 17 aprile 2024, parte resistente sostiene che “ il ricorrente non abbia alcun titolo a rappresentare in tale sede gli altri componenti della squadra, non intervenuti nel presente giudizio, e che un’eventuale sentenza d’annullamento sarebbe in fatto e in diritto inutiliter data. ”.
0.2.2. - L’eccezione è infondata.
Il Collegio rileva che il ruolo del caposquadra risulta compiutamente definito dal Decreto del -OMISSIS-, approvato dal Consiglio Regionale, e che lo stesso rappresenta chiaramente la squadra, interfacciandosi a suo nome con l’Amministrazione interessata, ossia gli ATC, e dunque non si può dubitare del suo ruolo di rappresentante della squadra.
0.3.1. - Con una terza eccezione, formulata nella memoria del 5 aprile 2024, parte resistente deduce la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di parte ricorrente, sostenendo che “ l’assegnazione della zona di caccia, con la chiusura della caccia al cinghiale e gli imminenti termini di presentazione delle richieste per la futura stagione venatoria 2024/2025, ha oramai spiegato i propri effetti e non si ravvede pertanto un interesse del ricorrente alla decisione stessa… ”.
0.3.2. - L’eccezione è infondata.
Il Collegio rileva che parte ricorrente ha dedotto, col primo motivo di ricorso, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto l’ATC -OMISSIS- non avrebbe correttamente qualificato la sua squadra quale squadra già censita e, dunque, squadra con diritto di priorità nell’assegnazione delle zone rispetto alle squadre nuove e l’interesse ad una pronuncia su tale punto rende il ricorso non improcedibile atteso che un eventuale accoglimento per tale motivo consoliderebbe nella squadra “-OMISSIS-” di -OMISSIS- lo status di squadra già censita, con tutte le conseguenze del caso con riferimento alle future assegnazioni di zona.
1. - Statuito quanto sopra, il Collegio può passare all’esame del ricorso introduttivo del presente giudizio e dei motivi aggiunti, che vanno trattati congiuntamente per la stretta connessione logica fra gli stessi, e, al riguardo, osserva che gli stessi sono in parte inammissibili ed in parte fondati nei sensi e nei limiti in appresso indicati.
2. - Preliminarmente il Collegio osserva che parte ricorrente ha impugnato anche il parere legale chiesto dall’ATC -OMISSIS- ai fini dell’assegnazione delle zone di caccia, chiedendone l’annullamento, ma tale atto, con tutta evidenza, non è un atto amministrativo e dunque nei confronti dello stesso il ricorso è inammissibile, rimanendo possibile per pare ricorrente unicamente impugnare gli atti dell’ATC odierno resistente che hanno recepito, nel contenuto, il predetto parere.
3. - Statuito quanto sopra, il Collegio può passare all’esame dell’impugnazione spiegata da parte ricorrente avverso gli altri atti e, al riguardo, osserva che la stessa è fondata nei termini in appresso indicati.
4.1. - Col primo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’assegnazione della zona di caccia richiesta alla squadra condotta dal controinteressato in quanto, posto che tale seconda squadra (che, come esposto nella parte in fatto, ha assunto la medesima denominazione della squadra capitanata dal ricorrente, ossia “-OMISSIS-”) deve essere considerata neocostituita, ne deriva che l’ATC ha violato i criteri di assegnazione delle zone di caccia previsti dall’art. 10, comma 11, del Regolamento n. 1/2007 relativo alla caccia al cinghiale, in quanto non ha considerato che la squadra del ricorrente era già censita ed attiva da almeno tre anni e, dunque, aveva diritto di priorità nell’assegnazione della zona di caccia richiesta.
Nello specifico parte ricorrente afferma nel ricorso introduttivo che “ il Coges ha assegnato la zona ad una squadra neocostituita nonostante la medesima zona era stata richiesta (in modalità di “conferma”) dalla squadra che per almeno tre anni ne era stata l’assegnataria” e tale operazione risulterebbe illegittima in quanto “è innegabile che il “diritto” della squadra a vedersi riconosciuta la pregressa anzianità almeno triennale (che costituisce il titolo di preferenza) rimane in capo alla squadra stessa, indipendentemente da eventuali fuoriuscite di cacciatori. Invero, la “semplice” fuoriuscita di alcuni membri da una squadra di cinghiale è operazione di sicuro ammissibile che tuttavia non fa venire meno l’esistenza stessa della squadra che continua ad essere attiva attraverso i suoi membri (nuovi oppure originari che siano) e che ha diritto ad essere confermata quale assegnataria della zona richiesta, laddove la medesima zona sia stata richiesta al contempo da una squadra neocostituita. In buona sostanza, l’operazione (probabilmente) posta in essere da alcuni ex cacciatori della “-OMISSIS-” non può privare quest’ultima del diritto di preferenza rispetto ad altra squadra (anch’essa denominata “-OMISSIS-”) che è obiettivamente neocostituita. Che la squadra sia rimasta la medesima è confermato dalle seguenti riflessioni: - il caposquadra è rimasto il Sig. -OMISSIS-; - i vice caposquadra sono rimasti i medesimi; - non vi è stata alcuna deliberazione di scioglimento o di “chiusura”. ”.
A sostegno della propria tesi, ossia del fatto che la squadra “-OMISSIS-” di -OMISSIS- risulta essere squadra già censita con anzianità di almeno tre anni, parte ricorrente ricorda che “ la Regione Abruzzo ha già avuto modo di chiarire situazioni analoghe, dove erano state presentate richieste di assegnazione della medesima zona da parte di due squadre aventi la medesima denominazione. Orbene, rendendo pareri all’ATC richiedente, la Regione si è espressa costantemente affermando che il criterio per determinare quale delle due compagini possa fregiarsi dell’anzianità è quello rappresentato dal medesimo caposquadra. In altre parole, allorquando due squadre dalla denominazione identica richiedono la medesima zona di caccia, la decisione dell’ATC deve ricadere su quella che opera in continuità con il medesimo caposquadra. In buona sostanza, la storicità della squadra è dimostrata proprio dal caposquadra. Si riporta un estratto di uno dei pareri cui si fa cenno. Il parere ha ad oggetto “Riconferma della squadra nel caso alcuni componenti della stessa fuoriescono e presentano la richiesta di assegnazione della medesima zona di caccia”, argomento quindi assolutamente speculare a quello quest’oggi in discussione. La risposta al quesito è la seguente: “la conferma (della zona, ndr) può essere presentata solo dal caposquadra che ha operato nella stagione venatoria precedente”. Quindi la titolarità della squadra è dimostrata incontrovertibilmente dalla sottoscrizione del caposquadra che rappresenta la propria squadra. In un più recente parere la Regione, confermando il contenuto del precedente atto, precisa la propria argomentazione meglio specificando quello che è un profilo dirimente per l’intera vicenda. L’Amministrazione regionale, dopo aver confermato che è il caposquadra a garantire l’anzianità della squadra, chiarisce che il criterio del numero dei cacciatori residenti nell’ATC rappresenti un criterio “subalterno”. Quindi allorquando vi sono due squadre con identica denominazione che presentano la richiesta di assegnazione alla medesima zona, la scelta deve ricadere su quella rappresentata dal caposquadra che ha operato nella stagione venatoria precedente. Solo in via subordinata (e quindi quando nessuna delle due squadre è rappresentata dal caposquadra precedente) si deve assegnare la zona alla squadra che conta il numero più elevato di cacciatori residenti nell’ATC. ”.
Inoltre, secondo parte ricorrente, il richiamato parere regionale “ assume una portata fondamentale per un’ulteriore ragione. La Regione Abruzzo chiarisce infatti che, nel caso di disaccordo o di dissapori all’interno di una squadra di caccia al cinghiale, i membri che vogliono procedere con un avvicendamento del caposquadra hanno la facoltà di poterlo fare tramite una decisione assunta “a maggioranza” in seno all’assemblea della squadra stessa. In questo modo, attraverso l’applicazione del principio democratico, si “bilancia” il peso che assume la figura del caposquadra il quale può benissimo essere “sfiduciato” dall’organo assembleare. Questo il passaggio interessante del parere: “Comunque al fine di garantire la titolarità del nome alla squadra assegnataria originaria, intesa questa come la maggioranza dei componenti, e non invece esclusivamente con il nominativo del Caposquadra nella stessa circolare (quella del 2016, ndr.) si chiariva ulteriormente che il Caposquadra può essere sostituito durante la stagione venatoria su parere della maggioranza dei componenti, dandone immediata comunicazione all’ATC”. Con questo passaggio la Regione chiude il cerchio affermando chiaramente che il Caposquadra garantisce la titolarità del nome della squadra ed il suo avvicendamento (mediante il voto maggioritario dei membri della squadra) consente la piena applicazione del principio democratico fornendo ai membri della squadra il pieno potere di poter esercitare le proprie libertà. ”.
Le sopra riportate argomentazioni di parte ricorrente sono state poi riproposte dalla stessa nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, ricorso presentato all’esito della lettura del verbale del Comitato di Gestione-OMISSIS- con cui è stata assegnata la zona di caccia di che trattasi.
In particolare coi motivi aggiunti parte ricorrente ha dato atto del fatto che “ Il ragionamento seguito dall’ATC è il seguente: poiché nessuna delle due compagini rappresenta la maggioranza dei cacciatori della precedente e unica squadra, allora tutte e due le squadre devono intendersi come se fossero di nuova costituzione. In altre parole, avuto riguardo al numero complessivo dei cacciatori componenti l’originario nucleo, l’ATC ha calcolato quanti di quei cacciatori partecipassero all’una piuttosto che all’altra squadra. Laddove una delle due avesse raggiunto la maggioranza, quella sarebbe stata la squadra “originaria”. Ma, dal momento che nessuna delle due poteva vantare la maggioranza dei cacciatori della “vecchia” “-OMISSIS-”, a detta dell’ATC entrambe le compagini dovevano essere considerate di nuova costituzione. ”.
Ricostruito il ragionamento dell’ATC -OMISSIS-, parte ricorrente ha poi dedotto l’illegittimità dello stesso e dei provvedimenti adottati sulla base di tali conclusioni in quanto “ la squadra “originale” è rimasta pienamente “in vita”; essa ha il medesimo caposquadra ed ha presentato la domanda di “conferma” della propria zona (zona che le appartiene da più di tre anni). Se così è (e non può non essere) non si comprende perché l’Amministrazione abbia dovuto considerare anche quella della ricorrente come una squadra di “nuova” costituzione. La “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ha proseguito la propria attività e non può essere privata della propria “storia” e dei requisiti maturati negli anni passati…Non possono esservi dubbi dunque. Il criterio da applicare è quello del caposquadra e non quello adottato dall’ATC. ”.
4.2. - Il motivo è fondato.
Il Collegio osserva che i provvedimenti impugnati, in particolare il verbale del Comitato di Gestione-OMISSIS- del -OMISSIS-, risultano illegittimi in quanto nel verificare il requisito di “squadra già censita” danno rilevanza al solo dato relativo alla conferma o presenza della maggioranza dei componenti della squadra di caccia già censita nella precedente stagione venatoria, escludendo del tutto la rilevanza del nominativo della squadra e, soprattutto, dell’identità del caposquadra della medesima.
Tale operazione risulta, a giudizio del Collegio, illegittima in quanto oblitera completamente il dato relativo all’identità del caposquadra, come messo in luce in maniera del tutto logica e condivisibile dai pareri regionali prodotti da parte ricorrente.
Nello specifico, il Collegio condivide le conclusioni cui è giunta la Regione Abruzzo in tali pareri, in quanto gli stessi danno il giusto rilievo alla figura del caposquadra, ossia una delle figure contemplate dal Regolamento Regionale n. 5/2014 della Regione Abruzzo in materia di caccia agli ungulati che, al comma 8, individua il caposquadra come una delle figure preposte alla gestione faunistica-venatoria degli ungulati accanto ai cacciatori ed individua altresì, negli altri commi, le competenze specifiche del caposquadra, figura che, dunque, dà continuità alla squadra e che non può essere tralasciata nella verifica rispetto al requisito di squadra già censita come, invece, ha fatto l’ATC -OMISSIS- che, si ricorda, ha stabilito di dover dare rilevanza “ alla sola conferma e/o presenza della maggioranza dei componenti la squadra già censita ”, senza tenere in conto la presenza o meno del precedente caposquadra.
Il sistema di assegnazione delle zone di caccia previsto dalla legislazione della Regione Abruzzo privilegia l’esperienza dei cacciatori, assegnando le varie zone prioritariamente a persone che già le conoscono e vi hanno cacciato negli anni precedenti in quanto la ratio sottesa è quella di garantire la maggiore efficacia nello svolgimento della caccia privilegiando, nell’assegnazione delle zone, le squadre con maggiore esperienza in tale zona; ne deriva, dunque, che l’ATC odierno resistente non poteva trascurare il fatto che il caposquadra -OMISSIS- era già stato negli anni precedenti caposquadra della squadra che operava nell’area contesa, atteso che tale dato risulta di rilevante importanza per determinare il requisito di squadra già censita e deve essere considerato congiuntamente alla presenza dei cacciatori degli anni precedenti nella medesima squadra.
In altri termini, non può essere il dato relativo ai soli cacciatori che già hanno svolto l’attività venatoria nell’area il solo dato considerato dall’ATC nell’assegnazione della zona, dovendo tale dato essere affiancato dall’altrettanto importante dato relativo alla presenza del medesimo caposquadra degli anni precedenti, ossia il caposquadra che già conosce la zona richiesta in quanto vi ha svolto le funzioni di caposquadra negli anni precedenti, funzioni ampiamente riconosciute nella loro specificità ed importanza del Regolamento Regionale n. 5/2014.
Sul punto, dunque, risultano del tutto condivisibili, come già detto sopra, le argomentazioni del ricorrente con cui lo stesso richiama le menzionate circolari della Regione Abruzzo, le quali pongono nel giusto rilievo la figura del caposquadra affermando chiaramente, nella risoluzione di una vicenda perfettamente sovrapponibile a quella odierna, che il caposquadra che ha operato nella stagione precedente è l’unico soggetto titolato a presentare domanda di conferma della zona e che lo stesso può essere sostituito durante la stagione dalla maggioranza dei componenti la squadra, così chiaramente ponendo in rilievo l’importanza di tale specifica figura cui sono attribuiti specifici compiti e prerogative fra cui, a titolo esemplificativo, l’obbligo di essere sentito dall’ATC qualora questa intenda revocare alla squadra la zona di caccia assegnata per mancato raggiungimento del numero minimo di bracate (comma 58 del Regolamento Regionale n. 5/2014).
Ne deriva, dunque, che il provvedimento adottato dall’ATC risulta illegittimo in quanto non ha valutato la presenza del caposquadra -OMISSIS- nella originaria squadra “-OMISSIS-”, presenza che, congiuntamente al dato relativo ai cacciatori di tale squadra già presenti nell’anno precedente, doveva condurre a ritenere la squadra “-OMISSIS-” di -OMISSIS-o come squadra già censita e, quindi, con diritto di priorità nell’assegnazione della zona rispetto alla squadra “-OMISSIS-” di -OMISSIS- che inoltre, secondo quanto dedotto da parte ricorrente e non smentito da parte resistente, nella precedente stagione venatoria “ era membro della differente squadra “Girasole” e per l’effetto egli è sempre stato totalmente estraneo alle vicende pregresse della squadra del ricorrente ”.
Risultano pertanto infondate le considerazioni svolte da parte resistente secondo cui la figura del caposquadra non può essere ritenuta rilevante in quanto “ laddove ad esempio il caposquadra decidesse di presentare una richiesta di iscrizione non ammettendo i componenti della vecchia formazione attuando un integrale repulisti dei vecchi cacciatori ” egli “ conserverebbe la “storicità” della squadra di caccia, conservando su di sé i “criteri di preferenza”, quale squadra già censita, nel sistema di assegnazione delle zone di caccia di cui all’art. 10, R.R. Abruzzo n. 1/2017. ” atteso che, come dedotto dalle circolari della Regione Abruzzo sopra richiamate, “ il caposquadra può essere sostituito durante la stagione venatoria su parere della maggioranza dei componenti ” e, dunque, lo stesso non può diventare il “ despota plenipotenziario di una squadra, a discapito di tutti gli altri cacciatori ” come, invece, asserito da parte resistente.
Per quanto riguarda, poi, l’affermazione della difesa dell’ATC secondo cui le circolari regionali prodotte da parte ricorrente “ sono del tutto illegittime fornendo interpretazioni precluse dall’art. 4, comma 3, del R.R. Abruzzo n. 1/2017 che, in maniera chiara e inequivocabile, riserva al Consiglio Regionale l’interpretazione delle disposizioni del citato Regolamento. Nessuna competenza può, tra l’altro, essere assegnata agli organi gestionali, come il Dipartimento della Politiche dello Sviluppo Rurale della Pesca, in materia di assegnazione delle zone di caccia al cinghiale alle squadre iscritte presso un A.T.C.. Alla luce di ciò, pertanto, l’A.T.C. non soltanto non è vincolato ad attenersi a un qualsivoglia parere interpretativo e/o circolare del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo, ma non è neppure sottoposto all’obbligo di una motivazione rafforzata ”, il Collegio osserva che tale affermazione è del tutto infondata, in quanto le circolari esistono e sono valide e legittime atteso che non può certo essere l’opinione di una parte a stabilire la loro legittimità ma solo il Giudice Amministrativo presso cui, però, le stesse non risultano impugnate; inoltre, su tale punto, va rimarcato che le predette circolari sono state adottate dal competente Dipartimento della Regione Abruzzo in risposta a quesiti pervenuti allo stesso da parte di alcuni ATC (CA e SA) che, evidentemente, a differenza dell’ATC -OMISSIS-, riconoscono pienamente la validità di tali circolari ed, anzi, ne sollecitano l’emanazione per dirimere questioni rilevanti ai fini delle decisioni da prendere in merito all’assegnazione delle zone di caccia alle varie squadre.
5.1. - Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti parte ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati in quanto sarebbero membri della squadra “-OMISSIS-” di -OMISSIS- cacciatori che non potevano farvi parte in quanto non avrebbero effettuato il numero minimo di braccate nell’anno precedente ed a nulla varrebbero i certificati medici dagli stessi prodotti per giustificare tale situazione; in particolare, il certificato del signor -OMISSIS- avrebbe una data posteriore “ a quella del periodo venatorio in cui il soggetto in questione non ha potuto esercitare l’attività venatoria ” e, dunque, lo stesso dovrebbe essere escluso.
5.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che l’operato sul punto del Comitato di Gestione dell’ATC -OMISSIS- risulta immune da censure atteso che lo stesso ha correttamente valutato la documentazione medica prodotta dai vari cacciatori, con giudizio che risulta coerente e logico.
6. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono inammissibili con riferimento all’impugnazione del parere legale richiesto dall’ATC -OMISSIS-, in quanto atto non amministrativo, mentre risultano fondati, e vanno accolti, con riferimento all’impugnazione svolta avverso gli altri atti impugnati emessi dall’ATC odierno resistente.
7. - Sussistono giusti motivi, in ragione dell’assoluta novità della questione, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile con riferimento alla richiesta di annullamento del parere legale impugnato, in quanto atto non amministrativo;
- lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva con riferimento all’impugnazione dei provvedimenti dell’ATC -OMISSIS-, in epigrafe indicati, relativi all’assegnazione del distretto di caccia -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.