Sentenza 4 dicembre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 04/12/2017, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2017
N. 02790/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2017, proposto da:
Cooperativa Le Muse a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Gurrieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Vittoria, piazza Matteotti 3;
contro
Assessorato Attività Produttive, Regione Sicilia - Presidenza, Assessorato Bilancio e Tesoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in IA, via Vecchia Ognina, 149;
Regione Siciliana, Assessorato Bilancio Regione Siciliana, Assessorato Attività Prod. Regione Siciliana, Assessorato Economia Regione Siciliana, Assessorato Industria Regione Siciliana, Assessorato Presidenza Regione Siciliana non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alle sentenze di questo Tribunale n. 1536/2008 e 1722/16;
per la declaratoria
di nullità per violazione o esecuzione del giudicato
1) del D.D.G. n. 2080/2.S del 18.7.2016, registrato il 20.7.2016 al n. 695, notificato alla ricorrente il 22.7.2016, con il quale, in esecuzione della Sentenza n. 1536/2008 del T.A.R. Sicilia, Sezione di IA, è stato approvato un 3° stralcio a completamento del progetto finanziato alla Cooperativa con D.A. n. 14 del 10.3.1986 e D.A. n. 2499 del 4.3.1989 per la realizzazione di un complesso alberghiero nel Comune di Vittoria, nella parte in cui detto D.D.G. ha indicato come risorse da corrispondere ai fini dell'esecuzione della predetta Sentenza quelle (€ 9.251.466,47) risultanti dalla valutazione ex novo del progetto ad opera del D.R.T., in luogo di quelle (€ 17.782.527,59) accertate con nota in data 24.7.2016 dall'Organo competente e all'uopo incaricato (Commissione di LL);
2) della nota di sua trasmissione n. 38337 del 22.7.2016;
3) di ogni altro atto al primo presupposto, connesso o conseguente, compresi, se e in quanto occorrer possa, la nota 3.11.2015 prot. 89804/DRT nonché la nota n. 135468/DRT del 12.7.2016, n. 36759, con cui è stato reso dal Dipartimento Tecnico il "parere di congruità sul progetto di completamento"; il parere in questione;
4) di tutti gli atti ed i provvedimenti emessi dal D.R.T. o con i quali sono stati chiesti adempimenti a tale Dipartimento e in particolare del D.D.S. n. 2722/2.S del 29.9.2016 recante adempimenti contabili conseguenziali al D.D.G. n. 2080/2.S di cui sopra, sub 1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Attività Produttive, della Regione Sicilia - Presidenza e dell’Assessorato Bilancio e Tesoro;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è stata costituita con atto notarile del 9.6.1983.
Con D.A. n. 14 del 10.3.1986, la Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi della L.R. n. 37/1978, ammetteva a finanziamento il progetto, presentato dalla ricorrente, di realizzazione di un complesso alberghiero finalizzato all'impiego di n. 51 lavoratori (tutti soci della ricorrente e disoccupati), per un ammontare complessivo di £ 2.200.000.000 (delle quali £ 1.210.000.000 a titolo di contributo a fondo perduto, e £ 990.000.000 a titolo di mutuo quindicennale a tasso agevolato).
Conseguentemente all'emanazione del predetto D.A. 14/1986 iniziavano i lavori afferenti al finanziamento.
Con D.A. n. 40/1987, la Regione autorizzava il pagamento di £ 605.000.000 alla ricorrente quale anticipazione pari al 50% del contributo in conto capitale concesso con D.A. n. 14/1986. Con DD.AA. nn. 720/1988, 31/1988, 4/1989, 55/1990, 99/1990, la stessa autorizzava il pagamento di ulteriori £ 400.000.000 circa, relativi ai primi cinque SS.AA.LL. eseguiti come da D.A. 14/1986. Con DD.AA. n. 4727/1988 e 7176/1990, concedeva alla ricorrente due proroghe, approvando anche una variante all'originario progetto.
Con D.A. 4.3.1989 n. 2499, la Regione adottava un ulteriore provvedimento in favore della Cooperativa, con il quale si ammetteva a finanziamento un progetto integrativo, di importo pari a £ 5.036.900.000 (delle quali £ 2.770.295.000 a titolo di contributo a fondo perduto, e £ 2.266.605.000 a titolo di mutuo quindicennale a tasso agevolato), proposto dalla stessa ricorrente e costituente un ampliamento dell'opera prima finanziata e del personale da impiegare a seguito del collaudo (ulteriori 27 dipendenti, anch'essi soci disoccupati). Successivamente, con D.A. 9.6.1989 n. 8850, era autorizzato il pagamento di £ 1.385.147.500 quale anticipazione pari al 50% del contributo in conto capitale concesso con D.A. n. 2499/1989.
Eseguita una parte delle opere, l'Amministrazione regionale (e l'Ircac, con cui era stato stipulato il contratto di mutuo) chiedevano alla ricorrente di procedere al rimborso delle rate del mutuo contratto, senza asseritamente considerare che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. n. 11/1994 "il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli artt. 10-13 della L.R. 18.8.1978 n. 37, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario".
Quindi, prima con Decreto 15.5.1996 e poi con Decreto 16.11.1996, la Regione si determinava a revocare i finanziamenti concessi, per morosità nella restituzione delle rate di mutuo e per l'asserita incompletezza delle opere già realizzate e chiedeva alla ricorrente la restituzione di tutte le somme fino a quel momento erogate.
I due decreti con cui era stata disposta la revoca (unitamente agli altri atti con cui l'amministrazione aveva ancor prima bloccato l'iter procedimentale) venivano dalla ricorrente impugnati innanzi a questo Tribunale con due ricorsi.
Con un primo ricorso rubricato al n. 4004/96 R.G., la ricorrente impugnava principalmente il decreto del 15.5.1996 con cui era stato revocato il D.A. 10.3.1986 n. 14 (con il quale era stato approvato ed ammesso ai benefici di legge il progetto da essa proposto tendente alla realizzazione di un complesso alberghiero per £ 2.200.000.000). Con un secondo ricorso, rubricato al n. 1699/97 RG., proposto contro le medesime Amministrazioni, la ricorrente impugnava principalmente il decreto 16.11.1996 n. 547, con cui era stato revocato il D.A. 4.3.1989 n. 2499 con il quale era stato approvato ed ammesso ai benefici di legge il progetto integrativo da essa proposto per £ 5.036.900.00 ed ingiunta la restituzione di somme a tal titolo erogate.
Con sentenza 28.8.2008 n. 1536 questo Tribunale accoglieva anche il ricorso n. 373 del 2007, diretto, per un verso, a impugnare il D.S. 13.12.2006 n. 2397, ove ritenuto non rientrante nella cognizione del giudice dell'ottemperanza e, per un altro, a chiedere la declaratoria del diritto della ricorrente a una ricostruzione delle linee di finanziamento che le consentisse il ripristino dello "status quo ante" e l'integrale realizzazione del progetto originariamente ammesso a finanziamento dall'amministrazione.
Con le detta decisione veniva disposto che "la reintegrazione deve, pertanto, poter consentire la realizzazione integrale dell'opera nelle modalità, caratteristiche e secondo gli schemi progettuali e gli elaborati tecnici che erano stati, originariamente, da essa predisposti, presentati all'amministrazione e da quest'ultima approvati e ammessi a finanziamento".
Inoltre, veniva statuito che “l'Amministrazione regionale è tenuta a reperire le risorse necessarie al completamento dell'opera" e che relativamente alla parte di opere ancora da realizzare, quella in effetti più rilevante, la Regione avrebbe dovuto reperire "quelle risorse che si rendano necessarie al completamento dell'opera esattamente come progettata e ammessa a finanziamento, comprendente tutti gli elementi ivi contemplati, tutti inclusi e nessuno escluso".
In concreto, inoltre, la sentenza n. 1536/2008 puntualizzava che la precisa individuazione delle somme da erogare al sodalizio ricorrente sarebbe dovuta avvenire "sulla base dei corrispondenti importi desumibili dai prezziari regionali vigenti".
Stante la delineata portata precettiva della sentenza, debitamente trasmessa in via amministrativa alla Regione dalla Segreteria in data 8.9.2008 e notificata il 22.10.2008, la ricorrente si adoperava a domandarne l'esecuzione attraverso varie diffide stragiudiziali e messe in mora (del 3.2.2009, 13.3.2009 e 9.7.2011).
L'Amministrazione regionale, quindi, dava mandato agli Organi tecnici deputati di determinare le somme necessarie ai fini dell'esecuzione della Sentenza, secondo le sue precise statuizioni e sulla base dei prezziari dell'epoca (2011).
Con nota 1.6.2011, infatti, il Nucleo regionale di valutazione dell'imprenditoria giovanile, esaminati il computo metrico aggiornato prodotto dalla Cooperativa e gli elaborati allegati e tenuto anche conto di "quanto accertato, rappresentato e dichiarato dalla Commissione regionale di collaudo", esprimeva parere sulla ammissibilità e la coerenza dei calcoli.
Perdurando, però, l'inottemperanza, la Cooperativa si vedeva costretta a notificare un ulteriore atto di diffida stragiudiziale il 18.9.2012, anch'esso non esitato dalla Regione e quasi un anno dopo, un nuovo atto stragiudiziale di diffida e messa in mora il 31.7.2013.
Con nota n. 43954 del 9.8.2013, l'Assessore regionale alle attività produttive chiedeva all'Assessore all'economia di inserire nel predisponendo bilancio l'importo di € 16.000.000 "che permetterà di dare esecuzione alla sentenza, passata in giudicato, emessa dal T.A.R. Sicilia".
Richiesta ribadita con nota n. 64658 del 26.11.2013, contenente in allegato relazione a firma del dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive.
Con la legge di stabilità regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 la Regione, stante anche la cospicuità dell'importo derivante dall'esecuzione della Sentenza n. 1536/2008, inseriva nella Tabella A "Fondi Globali" di cui al relativo art. 48, comma 1, lo specifico accantonamento "Adempimenti sentenze passate in giudicato — Cooperativa Le Muse — acc. 1004", la somma occorrente in allora a dare esecuzione alla sentenza, per un importo di € 16.000.000 per il triennio 2014-2016, gravanti per € 5.000.000 per l'anno 2014, € 5.000.000 per l'anno 2015 ed € 6.000.000 per l'anno 2016.
Siffatta previsione normativa rimaneva tuttavia senza effetto alcuno, non avendo la Regione adottato gli atti di esecuzione preordinati all'effettiva erogazione alla Cooperativa degli importi legislativamente impegnati per la realizzazione dell'intervento.
Con nota n. 3751 del 28.7.2014 l'intero incartamento veniva sottoposto dall'Assessore regionale al ramo alla Giunta di Governo ai fini della adozione di un D.D.L..
Con Delibera n. 270 del 7.10.2014, la Giunta di Governo della Regione approvava il D.D.L., dando atto, ulteriormente e in linea ultimativa e decisoria, della congruità dei costi, come determinati dagli Organi tecnici della Regione, temporalmente aggiornati (sia pure sul prezziario regionale 2011) e quantificati in € 16.000.000.
Successivamente, la III Commissione legislativa, nelle sedute del 2, 9 e 11 dicembre 2014, precisava che non occorreva adottare un atto legislativo per dare esecuzione al giudicato, ma un mero provvedimento amministrativo per rendere utilizzabile l'accantonamento di € 16.000.000, già inserito nella Tabella A "Fondi Globali" al capitolo 215704 della L.Reg. n. 5/2014, di cui si è detto.
Con ulteriore diffida stragiudiziale del 18.9.2014, stavolta formulata anche ex art. 328 c.p., il sodalizio intimava all'Ente territoriale di prestare esecuzione alla Sentenza del 2008.
Con nota n. 4460 del 29.1.2015, il Ragioniere generale della Regione sollecitava l'emanazione di un "ordine di pagamento in conto sospeso" per € 16.000.000 e, in pari data, in esito ad una Conferenza di servizio indetta dal Dipartimento, si decideva conformemente.
La Regione, in asserita apparente esecuzione della Sentenza n. 1536/2008, adottava il decreto dirigenziale n. 288/1 del 25.2.2015, con il quale approvava per un importo di € 16.000.000 il terzo stralcio a completamento del progetto finanziato alla Cooperativa Le Muse con D.D. n. 14/1986 e successivo D.D. n. 2499/1989, suddividendolo per il triennio 2015-2017 in tre annualità le prime due delle quali aventi un importo di € 5.000.000 e la terza un importo di € 6.000.000 dei quali il 55% in conto capitale e il restante 45% quale mutuo ventennale a tasso agevolato. Il finanziamento veniva attuato mediante l'emissione di uno speciale "ordine di pagamento in conto sospeso" (una sorta di "extra ordinem" assegno post datato scontabile presso l'IRCAC).
A seguito di rilievi della Ragioneria Centrale, la Commissione di collaudo veniva invitata a verificare lo stato di realizzazione delle opere e a quantificare l'importo aggiornato occorrente alla loro completa esecuzione conformemente alla Sentenza n.1536/2008 e veniva conseguentemente compilato un elenco di documentazione inviata alla Ragioneria a seguito del verbale di riunione della predetta Commissione del 30.4.2015.
Il decreto regionale n. 288 del febbraio 2015 veniva annullato e novato con il successivo decreto n. 1077/1 del 27.5.2015, che costituiva, asseritamente, una sostanziale riedizione del precedente.
Con nota n. 51789 del 12.12.2015 del dirigente del Dipartimento delle attività produttive, trasmessa anche alla Cooperativa, veniva affermato che la Ragioneria generale riteneva che occorresse acquisire un parere del Dipartimento regionale tecnico sulla "congruità delle spese rispetto al prezziario regionale vigente".
Il Responsabile del Servizio 7 di detto ultimo Organo, cui era stato inviato il progetto delle opere da farsi, con nota 3.11.2015 prot. 89804/DRT, procedeva asseritamente a una valutazione ex novo del progetto ammesso a finanziamento ed approvato negli anni '80, richiedendo alla Cooperativa una serie di integrazioni tecniche e documentali.
Malgrado l’asserita rilevata illegittimità di siffatta richiesta, la Cooperativa ricorrente forniva ed inoltrava con nota in data 11.12.2015 gli approfondimenti richiesti.
Ciononostante, la sentenza restava inottemperata nonostante il notevole decorso del tempo.
Pertanto, con ricorso iscritto al n. 97/2016 R.G, la ricorrente adiva questo Tribunale, al fine di rendere esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n.1536 del 2008.
Il dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive, con nota 15.3.2016 n. 13727/SI, acquisiti i documenti rimessi dalla ricorrente, li rimetteva al Dipartimento Tecnico, e sottolineava:
"In data 6 aprile p.v. è fissata l'udienza per il giudizio di ottemperanza ex art. 114 C.P.A. per l'esecuzione della sentenza del TAR di IA n. 1536 del 28.08.2008. Pertanto, ove il parere venga reso in tempo utile, prima della citata udienza, si potrebbe definire il contenzioso in atto. Diversamente, il TAR potrebbe inviare gli atti alla Corte dei Conti per un eventuale giudizio di responsabilità".
Con nota n. 17806 del 5.4.2016, trasmessa anche a questo Tribunale, il medesimo dirigente faceva presente che il D.D.G. adottato il 27.5.2015 era stato restituito dalla Ragioneria, in quanto, secondo tale ufficio, avrebbe dovuto essere acquisito il visto di congruità del Dipartimento Tecnico, ma che "questo Dipartimento non ritiene sia dovuta l'acquisizione di detto parere del D.R.T., così come motivato nella nota 33931 del 22.06.2015 sopra richiamata".
Concetto ribadito con nota n. 19370 del 12.4.2016: "...non trattasi di lavoro pubblico e, di conseguenza, il D.R.T. non deve procedere all'approvazione di un progetto in linea tecnica di opera pubblica, completo di tutti i pareri, N.O. e autorizzazioni, ma soltanto alla determinazione del costo oggi occorrente al completamento dell'opera...".
Indi, con nota n. 21852 del 22.4.2015, lo stesso dirigente, nella parte finale, ribadiva che il parere in ordine alla quantificazione delle somme occorrenti (come sopra, poi, determinate) era stato espresso, oltre che dalla Commissione di LL, anche dal Nucleo di Valutazione con il proprio parere pervenuto con nota prot. n. 3000 del 10.6.2011.
Con Sentenza n. 1242/2016, depositata 1'11/5/2016, questo Tribunale accoglieva il ricorso n. 97/2016 R.G..
Comunicata la sentenza in via amministrativa all'Amministrazione, il dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive, con nota n. 29093/S1 del 31.5.2016, incaricava formalmente la Commissione di LL di "determinarsi sulla base del nuovo progetto esecutivo presentato dalla cooperativa" pari ad € 19.581.593,83.
Il 7.6.2016, nel corso di una conferenza di servizio convocata dal dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive, alla Commissione Regionale di LL (collegio composto esclusivamente da dirigenti regionali tecnici) era chiesto espressamente di accertare se il progetto esecutivo della Cooperativa fosse conforme a quello a suo tempo approvato dall'Amministrazione Regionale, fatte salve le normative tecniche medio tempore intervenute e di rendere parere di congruità dei maggiori costi quantificati nel progetto (rispetto all'importo di € 16.929.462,35 per il quale il parere era stato favorevolmente reso).
Con nota n. 30263 del 8.6.2016, il dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive trasmetteva alla Cooperativa la nota n. 107803 dell'1.6.2016 giuntagli dal Dipartimento Tecnico, contenente una ennesima richiesta di rimodulazione del progetto, secondo quanto indicato dallo stesso Dipartimento Tecnico.
La Cooperativa riscontrava con propria nota del 10.6.2016, dimostrando l'inconsistenza di tutti i rilievi, non senza ribadire, per l'ennesima volta, l'incompetenza del Dipartimento Tecnico.
La Commissione di LL concludeva i propri lavori e, con nota n. 36675 del 6.7.2016, comunicava gli esiti all'Amministrazione, approvando il progetto esecutivo da ultimo rimesso dalla Cooperativa limitatamente ad € 16.389.426,35 oltre ad 1.393.101,24 per le spese generali, e quindi per un totale di € 17.782.527,59 al netto dell'IVA.
Con nota n. 35991/S2 dell'8.7.2016, il dirigente responsabile dell'istruttoria sottoponeva al dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive lo schema di decreto per l'importo dichiarato congruo dalla Commissione di LL, pari, come detto, ad € 17.782.527,59 oltre IVA.
Tale proposta, però, veniva restituita non siglata dal dirigente generale, che invitava il responsabile a tener conto, nella stesura del decreto, di quanto riportato nella nota del Dipartimento Tecnico (la n. 135468 del 12.7.2016), con cui si era stabilito congruo, "rispetto alla sentenza del TAR e con riferimento all'intera analisi del progetto, l'importo pari ad Euro 8.496.066,21".
Con nota di accompagnamento del 22.7.2016, n. 38337/S2, veniva notificato alla Cooperativa il DDG n. 2080/2.S per l'importo di € 9.251.466,47.
Infine, con D.D.S. n. 2722/2.S del 29.9.2016 venivano posti in essere adempimenti contabili conseguenziali al D.D.G. n. 2080/2.S di cui sopra, riguardanti il trasferimento di risorse all'I.R.C.A.C..
Con ricorso numero di registro generale 2132 del 2016 la cooperativa impugnava davanti a questo Tribunale tutti gli atti sopra menzionati, tra cui principalmente il D.D.G. n. 2080/2.S del 18.7.2016 con il quale è stato disatteso il parere della Commissione di collaudo seguendo invece quello del Dipartimento tecnico.
Con Ordinanza del 19.12.2016, questo Tribunale respingeva l'istanza cautelare, ritenendo, ad un primo esame, che la domanda dovesse essere delibata in sede di esecuzione.
Il ricorso in esame è stato affidato alle seguenti censure:
I. Violazione dell'art. 21 septies l. 7.8.1990 n. 241. Violazione o elusione del giudicato di cui alle sentenze n. 1536/2008 e 1246/2016. Nullità del d.d.g. n. 2080/2016 e del d.d.s. n. 2722/2016; degli atti emessi dal D.R.T. dal n. 89804/DRT del 3.11.2015 al parere di congruità espresso con nota 135468/DRT del 12.07.2016; degli atti emessi dal D.A.P. (fin dalla nota 5.6.2015 n. 31038/dir) nella parte in cui ha stabilito di acquisire (o utilizzare) il parere del D.R.T.. Incompetenza del D.R.T. - Nullità derivata.
Asserisce parte ricorrente che gli atti sopra indicati, e quelli presupposti e connessi sopra richiamati e gravati, oltre che illegittimi, sarebbero affetti da nullità, per violazione o elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 1536/2008 di questo Tribunale, nonché di cui alla più recente sentenza n. 1246/2016.
In particolare, ai sensi della richiamata disposizione, nullo sarebbe il provvedimento del Dirigente del Servizio 7 del Dipartimento regionale tecnico del 3.11.2015 n. 89804/DRT, che sancisce la necessità che il progetto venga adeguatamente aggiornato e integrato a fronte dei rilievi in esso esposti, poiché il progetto sarebbe stato già approvato in tutte le sue componenti e, passata in giudicato la Sentenza n. 1536/2008, anche gli importi necessari alla sua esecuzione erano stati, in data 24.2.2011 accertati e quantificati dagli Organi tecnici competenti ed incaricati (Nucleo di Valutazione Commissione di LL), per poi essere confermati dal Dipartimento delle attività produttive, dalla Commissione A.R.S. e, in sede decisoria, dalla Giunta di Governo.
Inoltre, in data 30.4.2015, la Commissione di LL aveva ulteriormente espresso il proprio favorevole parere sulla congruità e conformità del progetto revisionato al 26.4.2015, con il quale era stato aggiornato quello datato 24.2.2011, già esaminato e ritenuto congruo.
Sarebbero parimenti nulli, per le stesse ragioni, i provvedimenti, i pareri, le valutazioni degli Organi Regionali, precedenti e posteriori al 3.11.2015 n. 89804/DRT, con i quali si è inteso, consigliato o ritenuto, in qualsiasi modo e forma, di riaprire una valutazione di merito del progetto o di singole sue parti.
Conseguirebbe che nullo, autonomamente ed anche per nullità derivata da quella di tutti gli atti ricostruiti, segnalati ed elencati, sarebbe il D.D.G. n. 2080/2016, fondato sul parere (nullo) del 12.7.2016 n. 135468 del D.R.T..
Parimenti nulli, infine e per eguali ragioni, sarebbero gli atti che hanno seguito il D.D.G. 2080/2016, tra cui il D.D.S. n. 2722/2016, anch'esso censurato con i motivi che precedono.
II. Violazione o elusione del giudicato di cui alle sentenze nn. 1536/2008 e 1246/2016 sotto ulteriori paralleli profili.
Gli atti e i provvedimenti avversati sarebbero nulli, poiché si tradurrebbero in una conclamata antinomia rispetto al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1536/2008 e sulla successiva n. 1242/2016.
Ingiustificata, prima dell'adozione del D.D.G. di esecuzione delle sentenze, sarebbe stata l'acquisizione, da parte del Dipartimento delle attività produttive, di un parere del Dipartimento Tecnico (imposta a tale Dipartimento dalla Ragioneria, con il rilievo n. 68 del 4.6.2015) riguardo la "congruità delle spese rispetto al prezziario regionale vigente", che, anche a prescindere dalle trancianti censure sulla illegittimità di siffatta prescrizione e dell'incompetenza assoluta del D.R.T., non avrebbe potuto mai estendersi, e comunque implicare, una valutazione ex novo del progetto o anche di singole sue parti, come anche un arretramento rispetto alle fasi procedimentali interamente consumate, e comunque coperte dal giudicato.
Il progetto in questione, infatti, era stato approvato e ammesso a finanziamento nel 1986 e nel 1989, epoca di adozione dei decreti 14 e 2499.
Le risorse necessarie ad attuare il comando giurisdizionale, e pertanto a realizzare quel progetto, erano state, nel 2011, compiutamente quantificate da Organi tecnici della Regione, competenti e all'uopo incaricati
Le conclusioni cui erano approdati gli Organi in questione (Nucleo di Valutazione e la Commissione di LL) erano poi stati confermati dal Dipartimento delle attività produttive, dalla Commissione A.R.S. e da una delibera della Giunta di Governo, come si è puntualmente ricostruito.
Incomprensibile, quindi, sarebbe che la Ragioneria abbia rifiutato di registrare il D.D.G. n. 1077/2015 pretendendo un parere di congruità già compiutamente espresso dagli Organi competenti; ancor più incomprensibile sarebbe come abbia potuto pretendere di imporre al Dirigente del Dipartimento A.P. l'Organo (nella specie, il D.R.T.) che avrebbe dovuto procedere a rendere il parere, pur palesemente incompetente.
La detta acquiescenza determinerebbe l'illegittimità, sotto tutti i profili denunciati, dei provvedimenti assunti, e da ultimo, del D.D.G. n. 2080/2016, nella parte in cui ha indicato come risorse da corrispondere ai fini dell'esecuzione della Sentenza di questo T.A.R. quelle (€ 9.251.466,47) risultanti dalla valutazione ex novo del progetto ad opera del D.R.T., in luogo di quelle (€ 17.782.527,59) accertate con nota in data 4.7.2016 al termine di una istruttoria completa, coerente e immune da vizi, dall'Organo competente e all'uopo incaricato (Commissione di LL).
Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mera forma.
All’Udienza camerale del 5.7.2017, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
Alla Camera di Consiglio del 4.10.2017 è stato riportato in decisione.
DIRITTO
La complessa vicenda posta all’esame del Collegio, caratterizzata da una ponderosa sovrapposizione di atti e documenti e, per altro, dalla sostanziale mancata difesa da parte delle Amministrazioni resistenti, costituitesi con mero atto formale, può essere così sintetizzata:
1) la sentenza di cui, nuovamente (T.A.R. IA, Sez. III, n. 1536/2008), si chiede l’esecuzione ha posto, quale dictum cui l’Amministrazione deve conformarsi, che "La reintegrazione deve, pertanto, poter consentire la realizzazione integrale dell'opera nelle modalità, caratteristiche e secondo gli schemi progettuali e gli elaborati tecnici che erano stati, originariamente, da essa predisposti, presentati all'amministrazione e da quest'ultima approvati e ammessi a finanziamento".
Inoltre, è stato statuito che “l'Amministrazione regionale è tenuta a reperire le risorse necessarie al completamento dell'opera" e che relativamente alla parte di opere ancora da realizzare, quella in effetti più rilevante, la Regione è stata ritenuta obbligata a reperire "quelle risorse che si rendano necessarie al completamento dell'opera esattamente come progettata e ammessa a finanziamento, comprendente tutti gli elementi ivi contemplati, tutti inclusi e nessuno escluso".
In concreto, inoltre, la sentenza ha puntualizzato che la precisa individuazione delle somme da erogare al sodalizio ricorrente sarebbe dovuta avvenire "sulla base dei corrispondenti importi desumibili dai prezziari regionali vigenti”.
2) La stessa Amministrazione, sia pure dopo poco comprensibili ma varie interlocuzioni anche con la Difesa Erariale, è giunta alla (corretta) determinazione, secondo la quale le opere previste dall’originaria progettazione (e quelle conseguenti alla necessità di porre riparo al lungo fermo del cantiere) debbano essere valutate con il prezziario attuale.
In somma sintesi, quindi, l’attività dell’Amministrazione, in esecuzione della sentenza, deve ridursi nella valutazione delle opere da realizzare, secondo il progetto originariamente approvato, e in quelle necessarie per recuperare quelle realizzate, attualizzando i prezzi a quelli del prezziario attuale.
La detta sentenza, rimasta inosservata per circa otto anni, è stata oggetto di richiesta di esecuzione, con ulteriore ricorso, iscritto al R.G, n. 97/16, definito con sentenza n. 1242/16.
La decisione ha premesso che <<con la sentenza 28.8.2008 n. 1536 questo T.A.R. definiva, accogliendolo, anche il ricorso n. 373 del 2007, diretto da un lato ad impugnare il D.S. 13.12.2006 n. 2397 e, dall’altro, a ottenere la declaratoria del diritto della ricorrente ad una ricostruzione delle linee di finanziamento che le consentisse il ripristino dello “status quo ante” e l'integrale realizzazione del progetto originariamente ammesso a finanziamento dall'Amministrazione.
<<Si precisa ancora che annullando i provvedimenti di revoca impugnati, questo T.A.R. statuiva che: “La reintegrazione deve, pertanto, poter consentire la realizzazione integrale dell'opera nelle modalità, caratteristiche e secondo gli schemi progettuali e gli elaborati tecnici che erano stati, originariamente, da essa predisposti, presentati all'amministrazione e da quest'ultima approvati e ammessi a finanziamento”.
<<Inoltre la Sentenza n. 1536/2008 stabiliva che: “Pertanto, l'Amministrazione regionale è tenuta a reperire le risorse necessarie al completamento dell'opera” e che relativamente alla parte di opere ancora da realizzare, la Regione è obbligata a reperire “quelle risorse che si rendano necessarie al completamento dell'opera esattamente come progettata e ammessa a finanziamento, comprendente tutti gli elementi ivi contemplati, tutti inclusi e nessuno escluso”.
<<Infine, la stessa sentenza n. 1536/2008 ha puntualizzato che l’individuazione delle somme da erogare alla ricorrente deve avvenire “sulla base dei corrispondenti importi desumibili dai prezziari regionali vigenti” (cfr. pag. 26 sentenza cit.)>>.
Indi, la predetta decisione ha concluso, in applicazione <<del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ.
<<Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva all’Amministrazione intimata l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697, 2 comma, del Codice Civile>>.
Sicché, <<alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo da parte delle Amministrazioni intimate di ottemperare pienamente al giudicato di cui in epigrafe provvedendo alla “ricostruzione delle linee di finanziamento che le consenta alla cooperativa ricorrente il ripristino dello status quo ante e l'integrale realizzazione del progetto originariamente ammesso a finanziamento dall'Amministrazione” (cfr. dispositivo Sentenza n. 1536/2008)>>.
La sentenza, pubblicata l’11.5.2016, ha concluso con l’obbligo delle intimate Amministrazioni di adottare le determinazioni amministrative necessarie per l’esecuzione del giudicato nel termine di giorni sessanta e, in caso di inadempimento, con la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Palermo, con facoltà di delega a idoneo funzionario.
Va, infine, ricordato che il provvedimento n. 2080/16, attualmente impugnato con il ricorso in esame in quanto espressivo dell’asserita violazione del giudicato, è stato oggetto di diverso autonomo ricorso iscritto al R.G. n. 2132/16, volto, così come è possibile evincere dall’epigrafe dell’Ordinanza cautelare adottata, al suo annullamento e conclusosi, nella fase cautelare, con Ordinanza n. 984/16, che si è così espressa: “ritenuto che, ad un primo e sommario esame, l'istanza cautelare non può essere concessa atteso che quello in esame non può essere considerato alla stregua di un ricorso di impugnazione ordinaria di atti, ma va più correttamente qualificato come incidente di esecuzione rispetto alla sentenza di ottemperanza n. 1242/2016 adottata dalla III Sezione di questo Tar”.
La questione preliminare da risolvere, quindi, è in rito.
Rileva, preliminarmente, il Collegio che parte ricorrente, a fronte del D.D.G. n. 2080/2S del 18.07.2016, non ha “insistito” nel ricorso conclusosi con la sentenza n. 1242/16, volto all’esecuzione dell’originaria decisione n. 1536/2008 e conclusosi con l’accoglimento del gravame, con l’obbligo di ottemperanza, ma ha ritenuto, in prima istanza, di dovere impugnare in via ordinaria detto provvedimento.
A seguito della predetta qualificazione in sede cautelare, ha successivamente introdotto il ricorso in esame, volto all’esecuzione del giudicato formatosi in ordine alle pregresse sentenze nn. 1536/08 e 1242/16.
Il presente ricorso, pertanto, è stato introitato con il rito speciale ex art. 114 c.p.a..
Ciò posto, il Collegio ritiene di dover premettere delle considerazioni generali, in ordine alla procedura applicabile al caso di effettiva elusione del giudicato ovvero all’ipotesi di un autonomo (possibile) nuovo atto amministrativo.
Intanto, stante la contestualità di due processi, dei quali non risulta chiesta riunione in questa sede (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 15/01/2013, n. 2), <<in via generale può ammettersi che, al fine di consentire l'unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall'interessato a fronte della riedizione del potere, conseguente ad un giudicato, le doglianze relative vengano dedotte davanti al giudice dell'ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell'esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l'esame della forma di più grave patologia dell'atto, quale è la nullità.
<<Naturalmente questi in presenza di una tale opzione processuale è chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori.
<<Nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda.
<<Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità il giudice disporrà la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione.
<<Ciò appare consentito dall'art. 32, co. 2, primo periodo, cpa, in base al quale "il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali", e la conversione dell'azione è ben possibile - ai sensi del secondo periodo del medesimo comma - "sussistendone i presupposti".
<<Ciò peraltro presuppone che tale azione sia proposta non già entro il termine proprio dell'actio iudicati (dieci anni, ex art. 114, co. 1, cui rinvia l'art. 31, co. 4, cpa), bensì entro il termine di decadenza previsto dall'art. 41 cpa: il rispetto del termine decadenziale per la corretta instaurazione del contraddittorio è reso necessario, oltre che dalla disciplina del giudizio impugnatorio, anche dall'espresso richiamo alla necessità di sussistenza dei "presupposti" (tra i quali occorre certamente comprendere il rispetto del termine decadenziale), effettuato dall'art. 32, co. 2, cpa.
<<Giova osservare, infine, che la conversione dell'azione può essere disposta dal giudice dell'ottemperanza e non viceversa, perché solo questo giudice, per effetto degli articoli 21 septies l. 7 agosto 1990, n. 241 e 114, co. 4, lett. b), cpa, è competente, in relazione ai provvedimenti emanati dall'amministrazione per l'adeguamento dell'attività amministrativa a seguito di sentenza passata in giudicato, per l'accertamento della nullità di detti atti per violazione o elusione del giudicato, e dunque - come si è già evidenziato - della più grave delle patologie delle quali gli atti suddetti possono essere affetti>>.
La conversione, nel caso di specie, oltre che non richiesta (come sarebbe stato “prudente” richiedere unitamente alla riunione del pregresso ricorso n. 2132/16, in presenza di una declaratoria cautelare e, manifestamente adottata “a un primo esame”), non è utile, posto che il provvedimento in questione risale al 18.7.2016, mentre il ricorso in esame è stato passato per la notifica il 23.1.2017, certamente, sempre in questo processo, oltre i termini, il cui rispetto, correttamente, l’A.P. n. 2/2013, richiede per la conversione del giudizio, che, quindi, per quanto si dirà, potrà procedere, ove questi siano sussistenti, nel processo “ordinario”, avverso l’atto in questione.
Tanto premesso, affrontando il “merito” proposto con il ricorso in esame, come già chiarito da questa Sezione (cfr. TAR IA, IV, 23.6.2016, n. 1696; 28.7.2016, n. 2046), per dirimere la questione, è bene premettere che, come condivisibilmente ha ritenuto dalla richiamata Adunanza Plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013 <<non può escludersi in via generale la rivalutazione dei fatti sottoposti all’esame del giudice.
<<E’ ben consapevole l’adunanza delle tesi da tempo avanzate che, facendo leva sul principio di effettività della giustizia amministrativa, prospettano la necessità di pervenire all’affermazione del divieto di ogni riedizione del potere a seguito di un giudicato sfavorevole, ma non ritiene di poter aderire a tale indirizzo che appare contrastante con la salvezza della sfera di autonomia e di responsabilità dell’amministrazione e non imposto dalle pur rilevanti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, come attestato dalla disciplina della materia in Paesi dell’Unione europea a noi più vicini (si pensi alla Francia ed alla Germania) nei confronti dei quali possiamo vantare un sistema di esecuzione del giudicato amministrativo – l’ottemperanza appunto – sicuramente più avanzato.
<<Ma va subito aggiunto che la riedizione del potere deve essere assoggettata a precisi limiti e vincoli.
<<5.1. Anzitutto, poiché il c.p.a. abilita all’utilizzo di mezzi di accertamento relativi alla esistenza dei presupposti della pretesa e non alle mere modalità di esercizio dell’azione amministrativa, consegue che sempre di più l’azione davanti al giudice amministrativo sia qualificabile come avente ad oggetto direttamente il fatto, senza doversi limitare all’esame tramite il prisma dell’atto (cfr., in questo senso, C.d.S., adunanza plenaria, 23 marzo 2011, n. 3). In questo modo, oltretutto, si recupera un lontano indirizzo giurisprudenziale, poi abbandonato in ossequio al modello giuridico idealistico che per lunghi anni ha prevalso nel nostro ordinamento, secondo il quale si riteneva possibile un immediato e diretto accesso al fatto nei casi in cui la pretesa al bene della vita non dovesse essere filtrata da una valutazione discrezionale, rimessa alla esclusiva competenza della p.a.: cfr. C.d.S., IV, 13 giugno 1902, De Paulis contro Provincia di Aquila, con nota adesiva della migliore dottrina dell’epoca).
<<Da ciò discende che l’accertamento definitivo del giudice relativo alla sussistenza di determinati presupposti relativi alla pretesa del ricorrente non potrà non essere vincolante nei confronti dell’azione amministrativa (di recente C.d.S., VI, 19 giugno 2012, n. 3569 ha affermato che l’ampiezza dell’accertamento sostanziale contenuto nella sentenza passata in giudicato condiziona gli spazi di applicabilità anche della normativa sopravvenuta): tale assetto appare, oltretutto, coerente con l’impostazione soggettiva dell’azione giudiziale amministrativa in precedenza richiamata e in linea con l’orientamento interpretativo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’amministrazione, in sede di esecuzione di una decisione esecutiva del giudice amministrativo, non può rimettere in discussione quanto accertato in sede giurisdizionale (in questo senso, cfr. CEDU, 18 novembre 2004, Zazanis c. Grecia).
<<5.2. Ma anche là dove non siano i fatti ad essere messi in discussione bensì la loro valutazione (come nel caso in esame, in cui i dati sull’attività didattica erano incontestati ed è cambiata invece la loro valutazione), non va dimenticato che alla stregua del principio ribadito anche dall’art. 112, comma primo, del codice, su tutte le parti incombe l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice; e ciò vale specialmente per la pubblica amministrazione, in un’ottica di leale ed imparziale esercizio del munus publicum, in esecuzione dei principi costituzionali scanditi dall’art. 97 Cost. e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ove il diritto alla esecuzione della pronuncia del giudice è considerato quale inevitabile e qualificante complemento della tutela offerta dall’ordinamento in sede giurisdizionale).
<<Tale richiamo non deve apparire come un formale appello a principi inveterati ma di scarsa rilevanza effettuale, poiché l’esigenza di dare esecuzione secondo buona fede alla decisione giurisdizionale amministrativa è alla base di qualsiasi ricostruzione interpretativa della materia: la pubblica amministrazione, infatti, ha l’obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e di non frustrare la sua legittima aspettativa con comportamenti elusivi.
<<Ed invero, occorre che la p.a. attivi una leale cooperazione per dare concreta attuazione alla pronuncia giurisdizionale anche e soprattutto alla luce del fatto che nell’attuale contesto ordinamentale la risposta del giudice amministrativo è caratterizzata da un assetto soggettivo, inteso come soddisfazione di una specifica pretesa. E se è vero che la sua soddisfazione non può prescindere dall’ottimale assetto di tutti gli interessi coinvolti ivi compresi quelli pubblici, è anche vero che ciò non può e non deve costituire un alibi per sottrarsi al doveroso rispetto del giudicato.
<<Consegue da tutto ciò che la nuova operazione valutativa deve dimostrarsi il frutto della costatazione di una palese e grave erroneità del giudizio precedente e non sia, invece, l’espressione di una gestione – a dir poco – ondivaga e contraddittoria del potere e in quanto tale contrastante, nella prospettiva pubblicistica, con il principio costituzionale del buon andamento e, in quella privatistica, con i principi di correttezza e buona fede.
<<Ed è inutile dire che la relativa argomentazione deve essere tanto più esplicita e pregnante nel caso in cui il riesame sia effettuato dagli stessi soggetti del primo giudizio.
<<6. Occorre ora fare applicazione dei principi testé enunciati al caso di specie: il . . . ricorrente vittorioso in sede cognitoria (C.d.S., VI, 11 marzo 2008 n. 1039), ha proposto azione di ottemperanza con cui ha dedotto la nullità degli atti in cui si è sostanziato, con la rinnovata valutazione dei candidati, il riesercizio della funzione amministrativa.
<<Egli, infatti, ha denunciato la violazione, elusione del giudicato formatosi, ritenendo che la commissione esaminatrice abbia in sostanza disatteso la statuizione del giudice amministrativo, avendo operato la nuova valutazione sulla base di criteri completamente diversi da quelli che erano stati utilizzati in precedenza nella procedura valutativa in esame.
<<In concreto, il ricorrente vittorioso ha quindi dedotto che la mancata soddisfazione della propria pretesa fosse imputabile proprio ad una non corretta applicazione del decisum giurisdizionale ed, anzi, ad un vero e proprio stravolgimento della stessa, attuato mediante l’utilizzo di nuovi criteri esulanti dall’alveo procedimentale portato all’esame del giudice. Ciò in evidente violazione, altresì, del principio di buona fede, avendo in pratica la p.a. frustrato la pretesa del ricorrente mediante l’utilizzo di un corredo motivazionale nuovo, che tendeva a confermare il precedente risultato mediante l’utilizzo di un percorso logico differente da quello in precedenza utilizzato.
<<Ebbene, tale situazione, in base a quanto sopra affermato, appare sicuramente annoverabile nell’ambito delle controversie devolute alla cognizione del giudice dell’ottemperanza, poiché evidente è il fatto che la pretesa illegittimità dell’azione amministrativa trova fondamento e parametro di valutazione proprio nella mancata coerenza con la decisione giurisdizionale. In altre parole, l’azione amministrativa successiva alla decisione viene prospettata come disallineata rispetto al contenuto del giudicato formatosi nel caso di specie e ciò, ovviamente, non in base alla mera qualificazione fornita dal ricorrente, ma sulla scorta dell’analisi intrinseca della natura dei vizi dedotti.
<<La domanda proposta dal ricorrente in sede di ottemperanza mirava dunque ad evidenziare che l’accertamento giurisdizionale aveva avuto ad oggetto determinati presupposti della pretesa sostanziale dedotta in sede cognitoria, in relazione ai quali si doveva ritenere esteso l’effetto del giudicato, con conseguente esistenza in proposito di un vero e proprio vincolo per la riedizione dell’azione amministrativa. E tale vincolo sarebbe stato infranto dalla susseguente attività amministrativa della commissione esaminatrice, che avrebbe in pratica eluso il decisum mediante un artificio logico consistente nell’adozione di un differente percorso logico motivazionale>>.
Sin qui l’Adunanza Plenaria n. 2/2013.
La richiamata decisione n. 1696/16 di questo Tribunale ha premesso che l’Adunanza Plenaria n. 2/2013 ha richiamato quanto espresso nell’Ordinanza di rimessione, secondo la quale, ad avviso del Collegio, in maniera condivisa <<occorre previamente individuare l’esatta portata oggettiva del giudicato, tenuto conto che l’efficacia del medesimo va ricondotta al principio generale secondo cui la pronuncia giurisdizionale è aderente ai limiti oggettivi e soggettivi della controversia, da identificare nella correlazione tra petitum e causa petendi in rapporto alla dedotta lesione dell’interesse vantato e, dunque, in relazione, ai vizi dedotti.
<<A tale riguardo viene richiamato il parametro concettuale delle azioni costitutive del processo civile e viene rammentato che l’individuazione concreta del perimetro del giudicato è rimessa all’applicazione di un elastico criterio integrativo di origine giurisprudenziale, costituente ormai diritto vivente: trattasi del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma nei limiti delle statuizioni indispensabili per giungere alla decisione.
<<Tale assunto, nella peculiarità della judicial review dell’esercizio della funzione pubblica, si sostanzia nei seguenti corollari:
<<a) il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia non solo le questioni (di fatto e di diritto) fatte valere in via di azione o di eccezione e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, seppure non dedotte, costituiscono un presupposto logico indefettibile della decisione; il giudicato, quindi, preclude la proposizione di domande contemplate dalla intervenuta risposta giurisdizionale, ma non la prospettazione di domande completamente nuove, che anzi assumano il giudicato quale presupposto logico;
<<b) la peculiarità del giudizio amministrativo, peraltro, impedisce la piena espansione del principio di cui al capo a), poiché il giudicato amministrativo non può che formarsi con esclusivo riferimento ai vizi dell’atto ritenuti sussistenti, alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso;
<<c) la sede per sindacare la legittimità dell’atto in sede di riedizione del potere amministrativo sotto profili che non abbiano formato oggetto delle statuizioni della sentenza (e che non integrano l’ambito della deducibilità) non può, pertanto, che essere il giudizio ordinario di cognizione e non il giudizio di ottemperanza>>.
Il principio che il Collegio individua, quindi, è il seguente: ove il medesimo fatto sia stato scrutinato mediante una diversa valutazione asseritamente elusiva rispetto a quella indicata dalla sentenza da eseguire, si può debitamente predicare di elusione; laddove, invece, vi sia una diversa motivazione su un fatto diverso, si tratta di riesercizio del potere da scrutinare in sede di legittimità del provvedimento.
Nel caso in esame, dopo un iter provvedimentale la cui farraginosità è ben rappresentata dal rinvio dello stesso provvedimento del quale si contesta in questa sede l’elusione del giudicato a una inusitata mole di provvedimenti, si giunge alla conclusione, secondo la quale, seguendo l’iter istruttorio concepito dalla Commissione di collaudo (unico organo, secondo l’avviso espresso nel gravame, idoneo a fornire il parere di conformità tra opere progettuali e opere approvate, nonché il relativo costo aggiornato agli attuali prezziari regionali), l’aspettativa della parte ricorrente risulterebbe praticamente soddisfatta, mentre, tenendo conto del parere del Dirigente del D.R.T. prot. n. 135468 del 12.7.2016, inserito, quasi come un “innesto finale” nel medesimo provvedimento, tale aspettativa rimane frustrata, posto che sono stati riconosciuti “soltanto” euro 9.251.466,47, piuttosto che € 17.782.527,59, quale conclusione della predetta Commissione.
Il punto è che il provvedimento n. 2080/16, nel suo dispositivo, senza alcun diverso apprezzamento, si è conformato al detto parere del Dirigente del D.R.T..
Appare pertanto evidente che, al di là della necessità o meno di “giustificare” una scelta tra i due pareri, il provvedimento appare motivato per relationem e, come tale, rispetto a detto parere occorre riferirsi per comprendere se si sia in presenza di elusione o violazione del giudicato e se, quindi, il processo incardinato in sede di ottemperanza sia corretto.
E’ da dire che nel diverso processo n 2132/16, volto, per quanto emerge dall’Ordinanza n. 984.16, all’annullamento dell’atto, la Sezione, in sede cautelare, come già chiarito, sia pure “a un primo esame”, ha ritenuto necessario declinare il processo in sede di incidente di esecuzione, evidentemente non rinvenendo nel provvedimento n. 2080/16 alcun apporto motivazionale, per altro contrastante con quanto espressamente richiamato rispetto al parere della Commissione di collaudo.
Inoltre, la rappresentazione offerta nel presente ricorso (e verosimilmente nell’altro rubricato al R.G. 2132/16), diffusamente si sofferma sulla pretesa nullità del parere prot. n. 135468 del 12.7.2016, ma poco o niente approfondisce sul tenore dello stesso, che così si è espresso:
<< Dovendo, comunque, l'Amministrazione Regionale eseguire la Sentenza del TAR Sicilia IA Sezione III n. 1242/2016, depositata in Segreteria in data 11/05/2016, per l'ottemperanza del giudicato nascente dalla Sentenza del medesimo TAR n. 1536/2008, questo Dipartimento ha provveduto d'Ufficio, con notevoli difficoltà operative, per le motivazioni meglio esplicitate nel seguito, a redigere un quadro di raffronto tra il progetto approvato e finanziato, e quello aggiornato trasmesso, sostituendosi pertanto ad una attività che avrebbe dovuto svolgere la Cooperativa.
<<. . . Ritiene pertanto questo Dipartimento che l'ottemperanza alla Sentenza del TAR n. 1536/2008 debba consentire la realizzazione delle opere, ivi compresi i necessari ripristini causati dal blocco del cantiere, così come rappresentate graficamente nel progetto originario, e come quantificate negli elaborati contabili (computo metrico estimativo) per il completamento dei lavori, dando attuazione alle normative intervenute e rapportando i costi al momento della realizzazione.
<<Preso atto e considerato che ove l'Amministrazione non avesse revocato il finanziamento concesso alla Cooperativa avrebbe fruito del finanziamento medesimo, e quindi realizzato le opere come rappresentate nel progetto originario e con le risorse quantificate nel computo metrico estimativo allegato, ove nel suddetto computo fossero state omesse alcune categorie di opere e/o non quantificate opere graficamente rappresentate, certamente la Cooperativa avrebbe dovuto sopperire con propri fondi.
<<Dal raffronto eseguito, esplicitato in termini di importo delle opere nel quadro di raffronto allegato, è opportuno evidenziare che nel computo metrico allegato al progetto esecutivo risultano comprese:
<<· opere non riconducibili a quanto indicato al punto a) della sentenza (ripristini, riparazione, demolizione e ricostruzione delle parti deterioratesi o comunque danneggiate a causa del blocco del cantiere e del decorso del tempo) in quanto sono state inserite nuove opere attinenti il Corpo Albergo I lotto, quindi facenti parte di altro finanziamento. Per quanto attiene alle opere di ripristino si sottolinea che l'entità delle stesse sono la conseguenza di una cattiva esecuzione delle strutture in cemento armato (è evidente l'assenza di adeguato copriferro), come deducibile dalla documentazione fotografica recentemente prodotta dalla Ditta, e pertanto i significativi fenomeni di degrado non sono interamente ascrivibili al blocco del cantiere. Ciononostante i suddetti ripristini sono stati interamente riconosciuti mentre si rimettono le considerazioni esposte in ordine alla cattiva esecuzione ai collaudatori;
<<· opere non riconducibili a quanto indicato al punto b) della sentenza (per la parte di opere ancora da realizzare, quelle risorse che si rendano necessarie al completamento dell'opera esattamente come progettata e ammessa a finanziamento) atteso che afferiscono ad opere aggiuntive originariamente non previste nel progetto originario e conseguentemente non ammesse a finanziamento, quali: sottopassaggio ed area giochi, campi da tennis, fognatura;
<<· opere non coerenti con quelle indicate al punto c) della sentenza (per l’una e l’altra parte, inoltre quelle risorse che si rendano necessarie a dare attuazione alle normative tecniche successivamente - rectus, medio tempore — intervenute. Tutto ciò andrà rapportato ai costi che si renderanno necessari per garantire il completamento dei lavori in questione . . . omissis) atteso che non sono attinenti ad adeguamenti normativi e regolamentari indicati dalla sentenza, quali: ampliamento area esterna, parte di pavimentazioni, infissi, parte degli impianti, sistemazione ed illuminazione esterna, opere a verde, impianto termomeccanico; impianto WIFI etc.;
<<· opere chiaramente derivanti da errori o omissioni del progetto finanziato, quali: trasporti a rifiuto, casseformi, ponteggi, parti di impianti, etc, non inserite nel computo metrico allegato al progetto originario.
<<Inoltre l'incremento di alcuni costi unitari, e ci si riferisce in particolare a quelli riguardanti categorie di opere per le quali in progetto si è ritenuto dover compilare apposite analisi, non appaiono accompagnate dalla necessaria individuazione giustificativa dei singoli elementi che compongono le analisi medesime.
<<Si evidenzia, in virtù delle considerazioni espresse, che alcune macro categorie di opere presentano, rispetto a quelle originariamente previste e quantificate, incrementi anche superiori al 1.000% (illuminazione esterna da € 39.129,87 a € 609.862,23; spazi a verde da € 5.001,68 a € 128.878,43; recinzione esterna da € 40.503,02 a € 358.392,27; intonaci da € 140.220,67 a € 871.498,30; sistemazione esterna da € 100.452,13 a € 975.959,75; impianto di riscaldamento e condizionamento da € 159.967,36 a € 1.658.393,50; impianto ascensori da € 11.052,18 a € 157.513,98; impianti generali da € 172.670,34 a € 3.781.701,73); tali incrementi palesano evidentemente una lievitazione nelle quantità.
<<Preso atto di quanto rappresentato, questo Dipartimento, per la determinazione della spesa occorrente al fine di ottemperare a quanto statuito in Sentenza, ha svolto opportune verifiche del progetto in esame provvedendo, contestualmente , a puntuali comparazioni fra il progetto originario ammesso a finanziamento e quello redatto dalla Cooperativa per dare esecuzione alla sentenza .
<<Dalla comparazione effettuata, che è bene sottolineare è stata condotta fra la stesura del progetto originario il cui livello non è neanche paragonabile al livello di progetto definitivo e quella con la quale è stato quantificato l'importo che la Cooperativa ritiene necessario per ottemperare alla Sentenza il cui livello è certamente di un progetto esecutivo, è risultato che per le opere originariamente previste ed aggiornate nel rispetto della sentenza, l'incremento medio dei costi può essere stimato percentualmente nel 350%.
<<Per tali motivazioni, per quelle opere che a causa di notevole diversità rispetto al progetto finanziato risulta difficile la comparazione (impianto termomeccanico, impianti di diffusione sonora interna ed esterna, TV, arredi ed attrezzature etc.) si è attribuito il medesimo incremento medio del 350% e pertanto gli importi complessivi originariamente previsti sono stati in tal senso adeguati.
<<Complessivamente, pertanto a fronte dell'importo complessivo esposto nel computo metrico estimativo allegato pari ad € 17.179.736,29, questo Dipartimento ritiene congruo, in ottemperanza alla sentenza e con riferimento a quanto esplicitato, l'importo pari ad €. 8.496.066,21 come può desumersi dal quadro di raffronto allegato>>.
Detto quadro di raffronto asseritamente allegato non è stato versato agli atti del giudizio.
Dall’esame dell’ampia motivazione trasfusa nel detto parere, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, emerge che si è avuta cura di ottemperare al dictum contenuto nelle sentenze di cui oggi si chiede l’ottemperanza, riferendosi allo stato iniziale, ai costi relativi e alle sopravvenienze, con argomenti la cui correttezza, impingendo nel merito della valutazione, esula dal procedimento per l’esecuzione, volto, invece, alla verifica dell’osservanza delle decisioni.
In altri termini, posto che l’attività dovuta consiste nella attribuzione di un valore ai costi attualizzati secondo i prezziari aggiornati delle opere originariamente autorizzate, non può dirsi che l’Amministrazione non abbia ottemperato al comando impartito dalle sentenze, giungendo alla conclusione:
a) di nuove opere rispetto a quanto indicato al punto a) della sentenza (ripristini, riparazione, demolizione e ricostruzione delle parti deterioratesi o comunque danneggiate a causa del blocco del cantiere e del decorso del tempo);
b) di opere non riconducibili a quanto indicato al punto b) della sentenza, in quanto aggiuntive rispetto a quelle originariamente non previste nel progetto e “conseguentemente non ammesse a finanziamento, quali: sottopassaggio ed area giochi, campi da tennis, fognatura”;
c) di opere (trasporti a rifiuto, casseformi, ponteggi, parti di impianti, etc,), non inserite nel computo metrico allegato al progetto originario;
d) di “incrementi (che) palesano evidentemente una lievitazione nelle quantità”.
Conclude il parere che si sarebbe operata una verifica del progetto, provvedendo, contestualmente, a puntuali comparazioni fra il progetto originario ammesso a finanziamento e quello redatto dalla Cooperativa per dare esecuzione alla sentenza.
La complessa attività, quindi, sembra orientata all’ottemperanza del giudicato, ma non appare satisfattiva delle aspettative della ricorrente, che, quindi, correttamente deve dolersi non già della mancata esecuzione, ma della modalità con cui la stessa è avvenuta, impugnando un provvedimento che esegue il dictum delle decisioni, ma in maniera qualitativamente asseritamente difforme.
Il Collegio ritiene di dover precisare un altro aspetto determinante della questione in esame.
In asserita violazione del giudicato, la ricorrente si duole della nullità del parere in questione, ritenuto atto non dovuto, posto che la competenza in ordine alla valutazione che qui interessa appartiene alla Commissione di collaudo.
Sotto il profilo dell’esecuzione del giudicato, la questione non può essere favorevolmente delibata, posto che quello che più rileva è che il provvedimento principalmente impugnato ha fatto proprio il convincimento trasfuso nel detto parere, adottando, in sostanza, la collegata motivazione.
E questo, ove più si osservi, che il provvedimento impugnato, pur muovendo dal parere del 12.7.2016, ne ha operato delle correzioni, modificando la cifra in quest’ultimo contenuta, pari a € 8.496.066,21, in € 9.251.466,47.
In altri termini, l’aver fatto proprio un parere “non dovuto”, con riassorbimento della motivazione per relationem, non può determinare la nullità del provvedimento (che sussiste, solo ove venga violato l’ordine trasfuso nella sentenza), ma, al più, la sua illegittimità, questione, questa, che va affrontata nel corretto processo ordinario e non in quello per l’esecuzione.
Invero, nel processo ordinario, con l’apporto probatorio determinante delle opposte parti, sarà possibile verificare se sia stato corretto, in termini quantitativi e qualitativi, l’adempimento alle sentenze trasfuso nel parere della Commissione di collaudo o nel parere del dirigente del D.R.T..
Consegue il rigetto del ricorso.
In considerazione della effettiva mancata difesa da parte delle Amministrazioni intimate, nonché della peculiarità della complessa questione, stimasi equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza), rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nelle camere di consiglio dei giorni 5 luglio 2017, 4 ottobre 2017, con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO