Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXV della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXV della Convenzione stessa.