Articolo 2 della Legge 18 giugno 1960, n. 704
Articolo 1
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6 agosto 1960
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXV della Convenzione stessa.

Entrata in vigore il 6 agosto 1960
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