Ordinanza cautelare 27 giugno 2024
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 5913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5913 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05913/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05788/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5788 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Maria Chiara Scoca e Stefano Salvatore Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa tutela cautelare,
- del giudizio finale di non ammissione della ricorrente alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2023 – indetto con D.M. 2 agosto 2023, pubblicato in G.U., IV Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 59 del 4 agosto 2023, formulato dalla VI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano, nei confronti della ricorrente, e comunicato tramite portale informatico del Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2024;
- del verbale di correzione della prova scritta redatto il 1° febbraio 2024 dalla VI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano, nella parte in cui la Sottocommissione non ha ammesso la ricorrente, individuata con il numero di busta n. -OMISSIS-, alle prove orali dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense -sessione 2023 (doc. 1);
- ove occorra del Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 novembre 2023 avente ad oggetto la nomina della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia e le Sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli Esami di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2023 (doc. 2);
- ove occorra, del Verbale n. 2 del 28 novembre 2023, della Commissione Centrale – Sessione 2023 presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni, con cui è stata approvata la nota contenente i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte (doc. 3);
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini delle successive prove di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense; con riserva di procedere per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha impugnato gli atti specificati in epigrafe, attinenti alla non ammissione alla fase orale del concorso per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2023, lamentandone l’illegittimità in forza di articolati motivi di diritto.
Ha dedotto, in particolare, di aver sostenuto la prova scritta del concorso in esame e di non essere stata ammessa alla successiva fase orale per aver conseguito un punteggio di 15 punti su 30 nella prova di diritto penale, giusto verbale del 1.2.2024 della Sottocommissione VI presso la Corte d’Appello di Milano.
Effettuato accesso agli atti, l’istante, reputando che dal provvedimento di esclusione non emergesse alcun elemento che rendesse palese la ricostruzione dell’iter logico-valutativo seguito dalla commissione per l’attribuzione del voto, ha contestato il giudizio dell’amministrazione, lamentando: 1. Violazione e mancata applicazione degli artt. 46 e 47 della legge n. 247/2012. Violazione e falsa applicazione del D.L. 13 marzo 2021, n. 31 convertito con modifiche dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. Violazione e falsa applicazione del D.L. 10.5.2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87. Violazione degli artt. 24, 97 e 113 della Cost. Violazione dei generalissimi principi sul giusto procedimento e sulla trasparenza. Violazione dei criteri di predeterminazione. Violazione dei generali principi di trasparenza e imparzialità. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irrazionalità. Arbitrarietà.
2. Violazione dei criteri di correzione di cui al Verbale n. 2 del 28 novembre 2023, della Commissione presso il Ministero della Giustizia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e ss della legge n. 247/2012. Violazione e falsa applicazione del D.L. 13 marzo 2021, n. 31 convertito con modifiche dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. Violazione e falsa applicazione del D.L. 10.5.2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87. Violazione del R.D. n. 37/1934 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione e mancata applicazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione dei generalissimi principi in materia di correzione delle prove di esame di Stato nonché dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento.
Ha dunque concluso in ricorso per l’annullamento degli atti gravati, chiedendo in via cautelare disporsi la rivalutazione degli elaborati da parte di altra commissione e, in caso di esito positivo, la sua ammissione con riserva alle prove orali dell’esame in questione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive.
Con ordinanza n. 2845/2024, resa all’esito della camera di consiglio del 26 giugno 2024, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.
La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 e ivi trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Per mezzo della prima doglianza, parte istante contesta il deficit motivazionale dell’atto, assumendo che il giudizio valutativo resa dalla commissione sarebbe carente di anche un minimo oppure generico richiamo ai criteri di correzione, della specificazione delle concrete modalità di attribuzione del punteggio, oltre che privo di alcun segno identificativo, in violazione dall’art. 46, co. 5, della legge 247/2012.
Il motivo è infondato.
Giova sul punto richiamare il noto orientamento giurisprudenziale, il quale predica che i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.
In presenza di criteri previamente stabiliti, il voto numerico è in grado infatti di sintetizzare e condensare il giudizio dell’organo tecnico, nel caso di specie quale declinazione e applicazione dei criteri dettati dalla normativa primaria e dalla Commissione centrale, come previsto dall’art. 22 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578.
Risulta, invero, dalla documentazione in atti che nella seduta plenaria del 11 gennaio 2024, in cui erano presenti tutti i componenti delle Sottocommissioni presso la Corte d’Appello di Milano, sono stati approvati e recepiti i criteri adottati dalla Commissione Centrale nella seduta del 28 novembre 2023.
Quanto al provvedimento gravato, nello stesso si legge che “La sottocommissione per quanto attiene ai criteri per la correzione della prova scritta recepisce integralmente e fa propri i criteri definiti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia con verbale n. 2 del 28 novembre 2023, nonché si riporta al verbale del 11.01.2024 della seduta plenaria dei componenti delle sottocommissioni costituite presso la Corte d’Appello di Milano relativo alle operazioni di revisione della prova scritta”.
La lettura, l’approvazione e il recepimento da parte di tutti i componenti delle Sottocommissioni dei criteri stabiliti dalla Commissione centrale è certamente sufficiente a provare l’applicazione degli stessi criteri mediante attribuzione di un voto numerico a ciascun elaborato e, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza, ad adempiere qualsiasi onere di motivazione.
Né possono trarsi argomenti dall’articolo 46, co. 5, della legge 247/2012. La disciplina transitoria dettata dall’art. 49 della legge 31.12.2012 n. 247 così, testualmente dispone infatti che per i primi dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per le prove scritte e orali sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. E il differimento dell’entrata in vigore della nuova normativa è esteso anche all’obbligo di corredare con motivazione esplicita l’espressione numerica del voto.
3. Anche la seconda doglianza articolata in ricorso deve essere disattesa.
L’esponente censura l’illogicità e l’ingiustizia manifesta della valutazione riportata, affermando che il proprio elaborato sarebbe caratterizzato da “ oltre che da evidente correttezza sotto il profilo formale e metodologico, anche da adeguata disamina e risoluzione delle problematiche giuridiche sottese ”. Osserva il Collegio che le valutazioni espresse dalle commissioni di concorso sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non ricorrano palesi illogicità di giudizio o travisamento manifesto di fatti.
Ed invero, il giudizio tecnico discrezionale della commissione esaminatrice riguarda vari profili (il modo in cui è stato redatto l'elaborato scritto in relazione al caso concreto, la soluzione giuridica prospettata, la pertinenza delle norme giuridiche richiamate, la menzione delle massime giurisprudenziali formatesi sul caso specifico affrontato e dell'orientamento prevalente, la chiarezza espositiva, la forma sintattica e la stessa logica emergente dall'elaborato, ecc.), la valutazione dei quali implica all’evidenza un sindacato forte consentito, in sede di legittimità, soltanto a fronte della abnormità dell’operato valutativo della commissione. Evenienza che nel caso di specie non ricorre.
Né può ravvisarsi la contestata disparità di trattamento rispetto alla correzione di altri elaborati.
Deve ricordarsi il granitico orientamento, secondo cui ogni valutazione è a sé stante, perché ogni prova scritta presenta una sua singolarità non comparabile con le altre. Tal che è ontologicamente non professabile una disparità di trattamento tra le valutazioni dei vari compiti, salvo casi limite di coincidenza assoluta, che però non ricorrono nella vicenda in esame.
Deve poi ribadirsi, anche sotto tale aspetto, che le competenze della commissione sono l’espressione di una scienza non sindacabile da pareri di terzi, a meno che non venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell’illogicità, dell’irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti; di conseguenza, la pretesa disparità di trattamento nella correzione degli elaborati non consente quello che viene definito un sindacato “forte” del giudice amministrativo sulla medesima discrezionalità tecnica; in assenza della dimostrazione di un vizio, ictu oculi rilevabile, di manifesta illogicità o abnorme irrazionalità, non è sindacabile l’asserita disparità di trattamento del candidato ricorrente rispetto ai candidati giudicati da altre commissioni che hanno deciso autonomamente di apporre glosse o segni grafici o ad altri candidati risultati idonei che avrebbero seguito la medesima soluzione del ricorrente.
Resta, in ogni caso, inammissibile l’ipotesi del confronto diretto tra gli elaborati ad opera del giudice, essendo, il giudizio valutativo espresso dalla commissione, oltre che connotato da ampia discrezionalità tecnica, anche sintetico e omnicomprensivo sui tre elaborati.
4. Alla luce delle superiori considerazioni, il giudizio valutativo contestato resiste alle censure esposte in ricorso e, per l’effetto, la domanda deve essere respinta siccome infondata.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.