Ordinanza collegiale 29 aprile 2025
Ordinanza collegiale 29 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00544/2026REG.PROV.COLL.
N. 08819/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8819 del 2023, proposto da
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima) n.-OMISSIS-resa tra le parti il 12 aprile 2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. IA TE CA e uditi per le parti gli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto di giudizio è il decreto nr. 646 – Posizione 93508/C in data 06.03.2019 del Ministero della difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva – II Reparto – 5^ Divisione – 4^ Sezione, nonché dei pareri nr. 0734522016 in data 13.07.2017 e nr. 331072019 in data 01.02.2019 del Comitato di verifica per le cause di servizio, con i quali si è ritenuto che l'infermità “ exitus conseguente a cachessia terminale per melanoma plurimetastatizzato ” che in data 12.06.2012 ha causato il decesso del 1° Maresciallo E.I. -OMISSIS- non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio.
2. Gli appellati sono gli eredi del Maresciallo dell’Esercito Italiano -OMISSIS- che ha partecipato, dal 4 marzo 2002 al 4 luglio 2002, alla missione internazionale di pace in Kosovo ed è poi deceduto in data 12 giugno 2012, a seguito di una forma tumorale, evolutasi in “ metastasi cerebrale da melanoma ” ed in “ lesione espansiva cerebrale operata ed … in trattamento polichemioterapico ”.
La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità presentata d’ufficio, in data 14 settembre 2012, dal Centro Addestramento al Paracadutismo cui era assegnato il defunto e l’istanza di corresponsione dell’equo indennizzo, presentata (peraltro in data anteriore) da uno degli eredi, venivano respinte con gli atti impugnati in primo grado.
2.1. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno deposito il referto sulle analisi condotte su campioni bioptici del defunto, evidenzianti, all’interno delle cellule tumorali, la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti tipizzate dal legislatore agli artt. 1078 e 1079 del DPR 90/2010.
3. Il T.a.r. adito ha riconosciuto sussistente il vizio di difetto di motivazione, richiamando la giurisprudenza che ha riconosciuto la correlazione tra alcune patologie tumorali, ed in particolare quella che ha condotto al decesso il congiunto dei ricorrenti, e l'attività militare svolta in ambienti contaminati da uranio impoverito.
Il giudice di prime cure ha altresì motivato con riferimento agli studi richiamati nella relazione tecnica depositata da parte ricorrente.
Il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati ed obbligo per l’Amministrazione di rinnovare il procedimento sulla base dei principi enunciati in sentenza, e l’amministrazione condannata alle spese di giudizio.
4. Avverso tale decisione è stato proposto l’appello in epigrafe, affidato ad unico, complesso, motivo volto a sostenere l’insussistenza del nesso di causalità tra l’impiego operativo del militare deceduto e l’insorgenza dell’infermità che ne ha causato il decesso.
Dopo aver richiamato i limiti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo nella materia in questione, l’amministrazione appellante contesta la sussistenza di vizi negli atti impugnati in primo grado, non essendo stata provata l’esistenza di un nesso eziologico tra la permanenza del militare in ambiente nel quale è stato utilizzato materiale bellico dotato di uranio impoverito (DU) e l’insorgenza del melanoma cutaneo; tumore riconosciuto dalla scienza medica quale non inducibile da radiazioni emesse da DU.
Peraltro, il 1° M.llo -OMISSIS- non era stato impiegato in azioni operative di combattimento, né direttamente esposto ad esalazioni derivate da esplosioni di proiettili all’uranio impoverito nell’immediatezza del fatto bellico.
Gli appellati, pur ricadendo sugli stessi l’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non avrebbero fornito la prova della sussistenza del nesso eziologico fra la patologia e l’asserita esposizione agli inquinanti ambientali derivanti da particelle di minerali pesanti prodotti dall’esplosione di materiale bellico durante il periodo di permanenza in Kosovo, nemmeno attraverso le analisi allegate al ricorso, non idonee a provare il fatto storico dell’esposizione all’uranio, e contestate dall’Amministrazione.
La stessa letteratura scientifica in materia sarebbe in disaccordo in ordine all’associazione tra la presenza di nanoparticelle e l’insorgenza di gravi malattie.
5. Gli appellati si sono costituiti in giudizio, deducendo l’infondatezza dell’appello.
Hanno rappresentato, tra l’altro, che il contingente italiano venne inviato nei Balcani, senza alcun dispositivo di protezione individuale, quando i bombardamenti con DU erano già stati effettuati, quindi il contesto ambientale era già irrimediabilmente compromesso, richiamando gli studi effettuati dal CISAM – Organo del Ministero della Difesa, che hanno evidenziato contaminazioni non solo da uranio impoverito ma anche da uranio arricchito con cesio 137 e prodotti di fissione nucleare che raddoppiano il rischio oncologico.
L’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti è avvenuta in quanto il de cuius era comandato a perlustrare i territori più massicciamente bombardati con proiettili all’uranio impoverito, come dimostrato con le mappe diramate dall’UNEP e dalla NATO depositate nel corso del giudizio di primo grado; non era dotato di alcuna misura di protezione individuale; mangiava cibo del posto e beveva acqua del posto fortemente contaminata; l’esame dei reperti tumorali ha infine dimostrato come nei tessuti ammalati fossero presenti le medesime nanoparticelle cui fa riferimento il Legislatore agli artt. 1078 e 1079 del DPR 90/2010.
Gli appellati hanno richiamato numerose pronunce giurisprudenziali e prodotto una verificazione condotta dal Ministero dell’interno sul caso di un militare deceduto dopo aver prestato servizio in Kosovo, proprio a causa di un melanoma, verificazione che ha riconosciuto al contesto ambientale in cui il militare operò privo di specifiche protezioni individuale un ruolo causale e/o quantomeno concausale nel determinismo della patologia.
6. All'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025, con l’ordinanza n. 3649/2025, questa sezione ha rimesso all’Adunanza Plenaria il seguente quesito: « quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale », chiedendo « in particolare » di stabilire se l’accertamento della causa di servizio « postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non” », oppure se - con riguardo al caso di specie, concernente patologie tumorali contratte da un militare che si afferma essere stato esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in occasione di servizi prestati in missioni internazionali NATO o presso poligoni di tiro in Italia - vi sia « una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ».
7. L’Adunanza plenaria ha deciso la questione con sentenza n.12/25 del 7/10/2025, con la quale ha enunciato il principio di diritto indicato in motivazione e restituito alla sezione la causa, anche per la decisione sulle spese di giudizio.
8. All'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026, esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. L'appello è infondato e deve essere respinto alla stregua dei recentissimi arresti dell'adunanza plenaria di questo Consiglio (anche) sulla presente controversia.
9.1. Occorre invero considerare che, con la sentenza del 7 ottobre 2025, n. 12 (e con altre tre coeve, le numeri 13, 14 e 15), l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (pronunciandosi a seguito di ordinanze di rimessione, di analogo tenore, della seconda sezione del Consiglio di Stato in data 29 aprile 2025, n. 3649, 29 aprile 2025, n. 3650, 2 maggio 2025, n. 3726 (relativa a questo giudizio), 5 maggio 2025, n. 3749), ha affermato il seguente principio di diritto: " nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ".
Al supremo consesso le ordinanze di rimessione avevano formulato il seguente quesito: " quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale "; in particolare, si chiedeva di stabilire se l'accertamento della causa di servizio postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del " più probabile che non ", ovvero se possa ravvisarsi una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l'individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Con le decisioni in rassegna la plenaria ha ritenuto di aderire all'orientamento della giurisprudenza per il quale - quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi - la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria.
9.2. L'Adunanza plenaria è giunta ad affermare il principio sopra riportato sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze), che esclusivamente per determinate patologie (" infermità o patologie tumorali ") contratte " per le particolari condizioni ambientali ed operative " nelle quali i militari si sono trovati ad operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero essendo impiegati " nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento ", il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare (c.m.) e dalla relativa disciplina regolamentare [articoli 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (r.m.)], con la rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l'amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull'assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l'esposizione a fattori di rischio potenziale.
9.3. Discende da quanto sopra che l'azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti, in relazione ai principi elaborati dalla adunanza plenaria, si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale:
a1) le attività lavorative in concreto espletate;
a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento);
a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia;
a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall'art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l'esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a " infermità o patologie tumorali " contratte " per le particolari condizioni ambientali od operative " basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all'impiego in essi del militare (" post hoc ergo propter hoc "), tanto allo scopo di evitare che il "fatto ignoto" ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la eziopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto - secondo il criterio del "più probabile che non" - la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l'amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto i giudizi medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio, qualora si basino esclusivamente sull'assenza di studi scientifici che dimostrino - sulla base del criterio del "più probabile che non" - la correlazione causale della neoplasia con l'esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa.
10. Delineate tali coordinate normative e giurisprudenziali, nel rispetto dei principi formulati dalla Adunanza plenaria - come attualizzati in base ai criteri applicativi sopra illustrati - deve rilevarsi dunque come, nella specie, l'appello debba essere respinto: si osserva che nel caso di specie gli appellati abbiano dimostrato il tipo, il tempo e il luogo di attività lavorative in concreto espletate dal de cuius nel quadro di una missione internazionale e in condizioni ambientali e operative caratterizzate da costante contatto con agenti inquinanti e con materiale contaminato da nanoparticelle di uranio impoverito o comunque di altri metalli pesanti derivanti da esplosioni di munizionamento bellico, tantoché nei suoi tessuti sono state riscontrate nanoparticelle compatibili.
Inoltre la patologia tumorale - per tipologia e tempistica della sua manifestazione - da cui è affetto il militare può essere ricondotta e ai suddetti fattori di rischio.
Ne consegue l’infondatezza delle argomentazioni del Ministero.
11. In conclusione l'appello deve essere respinto.
12. In applicazione del principio della soccombenza, temperato dalla considerazione del contrasto giurisprudenziale, che ha condotto alla rimessione del ricorso all’Adunanza plenaria, al rigetto dell'appello segue la condanna dell’amministrazione appellante al pagamento, in favore degli appellati, di metà delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall'art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, con compensazione tra le parti di metà delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore degli appellati, di metà delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, compensando l’altra metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dei soggetti privati, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
IA TE CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TE CA | AB OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.