Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00816/2026REG.PROV.COLL.
N. 09756/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San NO Torio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San NO Torio e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. ER EL MI e uditi per le parti gli avvocati Ippolito Matrone, Sabato Criscuolo. Viste le conclusioni del Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso e successivi motivi aggiunti la società -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato innanzi al TAR Campania, Sezione staccata Salerno (ric. n. -OMISSIS- R.G.), l’ordinanza di sgombero e contestuale ingiunzione di pagamento dell'indennità di occupazione abusiva prot. n. -OMISSIS- nonché la delibera del Consiglio comunale n. -OMISSIS-, disponente la conservazione dell’immobile gratuitamente acquisito al patrimonio comunale, con destinazione a presidio territoriale di Protezione Civile.
Con distinto ricorso n. -OMISSIS- il sig. -OMISSIS-, nonché la COVS s.a.s. di-OMISSIS- Giovanni & C. s.a.s, hanno agito per la corretta esecuzione della sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. -OMISSIS-, nonché per l’accertamento della nullità ovvero per
l’annullamento: a) dell’ordinanza di sgombero prot. n.-OMISSIS-; b) del decreto del Sindaco del Comune di San NO Torio prot. n. -OMISSIS-; c) delle determine di acquisizione gratuita al patrimonio comunale n. -OMISSIS-
-OMISSIS-; d) dell’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS-.
A sostegno dei proposti gravami, i ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di plurime disposizioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in entrambi i giudizi, il Comune di San NO Torio e -OMISSIS- hanno preliminarmente eccepito il parziale difetto di giurisdizione del giudice adito. Nel merito, hanno chiesto il rigetto dei proposti gravami, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n.-OMISSIS- il TAR Campania, Sezione staccata Salerno, previa riunione dei due ricorsi, ha così deciso:- “ dichiara inammissibili il ricorso iscritto a r.g. n. -OMISSIS- ed i relativi motivi aggiunti;
- in parte dichiara inammissibili e in parte respinge il ricorso iscritto a r.g. n. -OMISSIS- ed i relativi motivi aggiunti ”.
Avverso tale statuizione giudiziale la società -OMISSIS- s.r.l, nonché -OMISSIS-, hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) Relativamente alla motivazione della sentenza in ordine all’impugnato provvedimento di sgombero: Error in iudicando . Illogicità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione; 2) Relativamente alla motivazione della sentenza in ordine alla delibera di C.C. di conservazione dell’immobile: error in iudicando. Illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Perplessità.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Comune di San NO Torio e -OMISSIS- hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 3.12.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono l’illegittimità del provvedimento di sgombero, in ragione del ritenuto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, posto che – in thesi – l’ordinanza di sgombero involgeva beni disponibili e, per l’effetto, assoggettati alla
giurisdizione ordinaria.
Il motivo è infondato.
4. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’impugnata ordinanza di sgombero costituisce il terminale di una lunga vicenda giudiziaria che ha visto emissione di due ordinanze di demolizione (-OMISSIS-) avverso le quali sono state proposte impugnazioni respinte sia dal Tar Campania che dal Consiglio di Stato.
Con successiva determinazione n. -OMISSIS- il Comune ha proceduto alla formalizzazione dell’acquisizione anche del manufatto abusivo e delle aree di sedime di cui alla p.lla-OMISSIS- ha disposto lo sgombero degli immobili.
Avverso tali ultime determinazioni parte appellante ha proposto impugnazione, accolta con sentenza TAR n. -OMISSIS-, che ha disposto annullamento della sola determinazione prot. -OMISSIS- e nella sola parte in cui non è “ specificata e parametrata l’ulteriore area da acquisire al patrimonio pubblico ”, lasciando per il resto ferma e l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi identificati nel foglio -OMISSIS-e il conseguenziale ordine di sgombero.
Tale ordinanza non è stata appellata nella parte relativa al rigetto delle doglianze sull’intervenuta demolizione di parte delle opere abusive e, nella limitata parte di accoglimento, è stata poi ottemperata dal Comune di San NO Torio, perché, con determinazione Reg. Gen. n. -OMISSIS-, è stato integrato il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle ulteriori aree da acquisire.
Tale determinazione è stata impugnata innanzi al TAR Salerno, con ricorso definito con sentenza di rigetto n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-. In particolare, tale pronuncia reca la seguente dicitura: “ Ne discende che la sussistenza dei presupposti per procedere all’acquisizione non può più essere rimessa in discussione in questa sede, essendosi, sul punto, formato il giudicato ”.
Al termine di tale vicenda giudiziaria, il Comune appellato ha emesso l’impugnata ordinanza n. -OMISSIS-, di diffida all’appellante alla materiale esecuzione delle operazioni di sgombero.
5. Alla luce di tal excursus fattuale, è evidente che l’impugnata ordinanza di sgombero costituisce il terminale di un contenzioso iniziato all’indomani dell’emissione delle ordinanze di demolizione nn.-OMISSIS-.
Trattasi pertanto di atto espressione dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, la cui cognizione è dunque rimessa al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a.
6. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di appello è infondato, e va dunque disatteso.
7. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano la mancata indicazione dell’interesse alla conservazione dell’opera da parte dell’Amministrazione.
8. Il motivo è anzitutto inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, atteso che una volta che gli appellanti siano stati definitivamente spogliati dell’immobile in esame, la destinazione ivi impressa dall’Amministrazione deve ritenersi, per gli appellanti, res inter alios acta , difettando la loro legittimazione ad agire a tutela di un generale interesse alla legalità nell’azione amministrativa.
9. Con salvezza delle considerazioni che precedono, il motivo è altresì infondato, atteso che dal verbale allegato alla DCC n. -OMISSIS- emerge l’esigenza di “ consentire la concreta e regolare erogazione del servizio di tutela della pubblica e privata incolumità, attraverso l’istituzione di un presidio di protezione civile ”, a fronte della rilevata “ mancanza nella disponibilità del patrimonio comunale di immobili adatti e idonei a questi usi ”.
10. A ciò aggiungasi che con sentenza n. -OMISSIS-, resa nell’ambito dell’appello proposto dalla società -OMISSIS- s.r.l. avverso il provvedimento di chiusura dell’attività commerciale svolta dalla società, questo Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che: “ Quanto alla dedotta efficacia novativa e sanante per la posizione degli appellanti della delibera consiliare n. -OMISSIS-, è assorbente rilevare come il provvedimento abbia a ben vedere tutt’altro significato ed effetto, che non conduce affatto all’auspicato superamento dei precedenti accertamenti e determinazioni dell’amministrazione, neppure in ragione della mancata demolizione dei manufatti coinvolti. A ben vedere, tale delibera ha quali presupposti (giammai supera o sconfessa) i provvedimenti, rispettivamente, commissariale del -OMISSIS- e dirigenziale del -OMISSIS- (e già dirigenziale del -OMISSIS-) di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei vari beni di proprietà del-OMISSIS- interessati dall’attività qui controversa; allo stesso modo, la delibera muove da (e ha per presupposti, ai fini delle determinazioni da assumere) i profili di abusività dei beni realizzati, in una ai corrispondenti (pregressi) ordini di demolizione adottati. In tale prospettiva, il provvedimento rientra nella previsione di cui all’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001 nella formulazione ratione temporis applicabile, a tenore della quale l’opera acquisita al patrimonio comunale per accertata abusività e mancata demolizione da parte del responsabile è, di norma, demolita con ordinanza del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, «salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico>> ”.
11. Per tali ragioni, reputa il Collegio che l’impugnato provvedimento rientra senz’altro nell’ambito della previsione di cui all’art. 31 comma 5 d.P.R. n. 380/01, costituendo espressione di attività ampiamente discrezionale del civico ente, da quest’ultimo esercitata in maniera del tutto congrua e ragionevole, nei termini sopra esposti.
12. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di San NO Torio e da -OMISSIS-, liquidate per ciascuno di essi in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge. Limitatamente al suddetto controinteressato appellato, il pagamento va disposto con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. sabato Criscuolo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona degli appellanti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
IE Di CA, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
ER EL MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER EL MI | IE Di CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.