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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3838/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 19022500007388 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: non costituito in giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'avviso di pagamento indicato in epigrafe, ad essa notificato in data 23.07.2025 dalla Publiservizi s.r.l. - quale concessionaria per la riscossione del
Comune di Caserta - e riferito all'omesso pagamento della Tari 2025, deducendo a motivi l'insussitenza del presupposto impositivo, atteso che essa ricorrente, posta in liquidazione, aveva sede legale in Roma
e nessuna sede, locale o immobile in uso nel Comune di Caserta sin dal 2020. Precisava che aveva notificato in data 5.09.2025 istanza per annullamento in autotutela dell'avviso di pagamento e che alcuna risposta aveva ricevuto dall'ente impositivo e dalla società concessionaria per la riscossione, vedendosi costretta a coltivare il ricorso giudiziale tributario.
Non si costituiva in giudizio la Publiservizi s.r.l., sebbene ad essa ritualmente notificato il ricorso a mezzo pec.
All'esito dell'udienza di trattazione, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero la contribuente, in fase di liquidazione, ha allegato e provato di avere sede legale in Roma sina dal
2020 e che da quell'anno non ha a sua disposizione o utilizzazione alcun immobile nel territorio del
Comune di Caserta.
Parte resistente, non costituendosi in giudizio, nulla ha provato in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo. Il pagamento della Tari, infatti, è necessariamente legato all'utilizzazione - a qualsiasi titolo - di un immobile sito nel territorio dell'ente impositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna la Publiservizi s.r.l. al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi di difesa oltre rimborso spese generali e oneri accessori come per legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3838/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 19022500007388 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: non costituito in giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'avviso di pagamento indicato in epigrafe, ad essa notificato in data 23.07.2025 dalla Publiservizi s.r.l. - quale concessionaria per la riscossione del
Comune di Caserta - e riferito all'omesso pagamento della Tari 2025, deducendo a motivi l'insussitenza del presupposto impositivo, atteso che essa ricorrente, posta in liquidazione, aveva sede legale in Roma
e nessuna sede, locale o immobile in uso nel Comune di Caserta sin dal 2020. Precisava che aveva notificato in data 5.09.2025 istanza per annullamento in autotutela dell'avviso di pagamento e che alcuna risposta aveva ricevuto dall'ente impositivo e dalla società concessionaria per la riscossione, vedendosi costretta a coltivare il ricorso giudiziale tributario.
Non si costituiva in giudizio la Publiservizi s.r.l., sebbene ad essa ritualmente notificato il ricorso a mezzo pec.
All'esito dell'udienza di trattazione, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero la contribuente, in fase di liquidazione, ha allegato e provato di avere sede legale in Roma sina dal
2020 e che da quell'anno non ha a sua disposizione o utilizzazione alcun immobile nel territorio del
Comune di Caserta.
Parte resistente, non costituendosi in giudizio, nulla ha provato in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo. Il pagamento della Tari, infatti, è necessariamente legato all'utilizzazione - a qualsiasi titolo - di un immobile sito nel territorio dell'ente impositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna la Publiservizi s.r.l. al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi di difesa oltre rimborso spese generali e oneri accessori come per legge.