CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/12/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott. SS GO Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 493/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_1 Parte_1 ('avv. e avv. NICOLÈ LOREDANA)
[...] Parte_2
contro
(avv. SARDI RENATO Controparte_1
e avv. SGARAMELLA CRISTIAN)
All'udienza del 21.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1655/16 emesso dal Tribunale di Bari la
[...]
da questo momento Banca) otteneva Parte_3 ingiunzione di pagamento della somma di € 241.483,14, oltre gli interessi e spese, nei confronti della società “ e dei fideiussori e , Parte_1 Parte_1 Parte_1
in solido fra loro, a titolo di saldo del conto corrente n. 012012225, aperto il 28.12.12 ed estinto il
24.4.15 per passaggio a sofferenza, assistito da apertura di credito del 1.3.13 e garantito da fideiussione omnibus prestata da e . Parte_1 Parte_1
Proponevano opposizione la società ed i fideiussori e chiedendo di Parte_1 Parte_1 accertare: l'illegittimità delle clausole contrattuali del conto corrente ordinario n. 012012225 e della relativa apertura di credito, con riferimento agli interessi, all'anatocismo, alla commissione di massimo pagina 1 di 6 scoperto applicati ed al superamento del tasso soglia antiusura con conseguente ricalcolo del saldo e nullità del contratto fideiussorio.
Instavano per la revoca del decreto ingiuntivo emesso e per la condanna della alla restituzione CP_1 della somma di € 42.577,26 giusta perizia di parte depositata in atti.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 13.10.18, si costituiva in giudizio la , CP_1 CP_1
quale procuratrice della cessionaria del credito pro soluto della Controparte_1 CP_1 [...]
rappresentando di essere succeduta, a titolo Parte_3
particolare, nelle ragioni creditorie già di titolarità della Banca convenuta e riportandosi alle conclusioni già rassegnate dalla Banca cedente.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3648/2022, pubblicata il 10 ottobre 2022, confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 1655/16 e rigettava le domande degli opponenti che condannava al pagamento delle spese.
Circoscriveva l'oggetto del giudizio all'accertamento, ai fini della rideterminazione del saldo, del solo rapporto di conto corrente n. 01012012225, acceso in data 28.12.12, tecnicamente collegato al contratto di apertura di credito del 1.3.13 avente scadenza fissa al 2.3.14, ed estinto il 24.4.15 per passaggio a sofferenza alle conclusioni rassegnate dal CTU che accertava l'omesso superamento della soglia CP_2
usuraria al momento della sottoscrizione della lettera contratto e del contratto di apertura di credito in c/c” (pag.
9-10 elaborato peritale) precisando, altresì, che pur includendo nel calcolo del TEG le spese per operazioni, per tenuta ed estratto conto, il tasso effettivo praticato dalla durante tutto il CP_1
rapporto, era inferiore al tasso soglia tempo per tempo vigente (pag. 15 elaborato peritale)”.
Aderiva, quindi, al ricalcolo effettuato dal CTU ovvero che alla data del 24.4.15 il saldo del conto corrente n. 12012225 era pari ad € 241.483,14 a debito per la società correntista, così come azionato in via monitoria dalla odierna opposta. CP_1
Dichiarava tardiva l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust in quanto sollevata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.4.22 (oltre che nella successiva comparsa conclusionale).
Precisava, al riguardo, che la nullità della clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. (per assunta violazione della normativa antitrust), integrava un'eccezione in senso stretto la cui mancata tempestiva proposizione ne precludeva l'esame.
Rigettava, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria CP_1
per la quale era intervenuta dichiarando di essere succeduta, a titolo
[...] Controparte_1
pagina 2 di 6 particolare, nella titolarità del credito precedentemente della a sua volta cessionaria Controparte_1
della Parte_3
Riteneva sufficiente a dimostrare la titolarità del credito la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 15884/2019)
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello la società e Parte_1
i soci e contestando che il Tribunale aveva erroneamente: Parte_1 Parte_1
- dichiarato la tardività dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust nonostante la stessa sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
- rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria Controparte_1
[...]
- rigettato la richiesta di integrazione di CTU omettendo di considerare che il conto corrente n.
01012012225 era la prosecuzione del conto corrente 1367230, conto anticipi collegato al conto corrente ordinario n. 1105630;
- regolato le spese.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Controparte_1 contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la deduzione di una causa di nullità del contratto rilevabile ex officio può avvenire anche quando le preclusioni processuali della fase di merito sono già maturate, alla condizione, tuttavia, che il motivo di nullità emerga per tabulas dagli atti già acquisiti al processo e non necessiti di alcuna verifica istruttoria nel contraddittorio delle parti.
Il rilievo officioso della nullità del contratto può essere legittimamente effettuato dal giudice solo se sul punto si sia stimolato il contraddittorio delle parti, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria. La qualificazione della nullità come "di protezione" vale a configurare un potere unilaterale di deduzione di tale vizio a opera della sola parte protetta, ma nulla modifica rispetto alla necessità di riscontro probatorio della nullità dedotta e all'eventuale maturazione di preclusioni processuali inerenti in generale alla pagina 3 di 6 modificabilità della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26459 del 30 settembre 2025.
Orbene, nel caso di specie, come affermato dal primo giudice e non contestato dalle parti, il giudizio di primo grado ha ad oggetto l'accertamento, ai fini della rideterminazione del saldo, del rapporto di conto corrente n. 01012012225, acceso in data 28.12.12, tecnicamente collegato al contratto di apertura di credito del 1.3.13 avente scadenza fissa al 2.3.14, ed estinto il 24.4.15 per passaggio a sofferenza.
Solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.4.22 e nella successiva comparsa conclusionale, gli opponenti hanno eccepito, per la prima volta, la nullità delle singole clausole b),
f) e h) delle lettere di fideiussione rilasciate dagli opponenti per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della legge 287/1990.
L'eccezione di nullità delle clausole contrattuali della fideiussione si fonda, quindi, su fatti nuovi o comunque mai acquisiti agli atti atteso che, con l'opposizione, le parti miravano ad ottenere una rideterminazione del saldo del conto corrente.
In ogni caso, va richiamato il principio fissato dalla Suprema Corte di Cassazione a SSUU con la sentenza n. 41994/2021 secondo cui qualora nel contratto di fideiussione siano riprodotte le clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, opera il principio di conservazione degli atti negoziali e quindi il contratto i fideiussione è nullo solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito.
Né si ravvisa alcuna decadenza dall'azione per nullità della deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Ed infatti, la nullità della clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. (per assunta violazione della normativa antitrust), integra un'eccezione in senso stretto la cui mancata tempestiva proposizione nei termini di rito (cioè entro la comparsa conclusionale) ne preclude l'esame.
E' infondato il secondo motivo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi…” (Cassazione Civile, Sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821).
La giurisprudenza ha ritenuto sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una pagina 4 di 6 specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 15884/2019).
Orbene, nel caso di specie, parte appellante, sin dal giudizio di primo grado, ha dedotto genericamente che l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione occorrendo, invece, dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale.
Tuttavia, non risulta mai contestata, in maniera specifica, l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari.
Con il terzo motivo parte appellante mira ad ottenere una estensione dell'indagine peritale anche ai conti n. 1367230 (conto anticipo fatture) e n. 1105630 (conto corrente ordinario).
In realtà la censura nasce dalle risposte del CTU nominato in primo grado, dott. ai rilievi Per_1
sollevati dal CT di parte attrice (odierna appellante).
L'esperto ha precisato che le fatture scaricate sul conto corrente n. 01012012225 derivano tutte dal conto corrente n. 1367230, conto anticipi tra le stesse parti, che ha sempre girato le competenze sul conto ordinario n. 1105630; con la conseguenza che il c/c n. 01012012225 sarebbe la prosecuzione
“contabile” del conto corrente 1367230, conto anticipi collegato al conto corrente ordinario n.
1105630.
Il CTU, tuttavia, ha precisato di non possedere alcuna documentazione in merito ai predetti conti nn. 1367230 e 1105630 rimettendo ogni determinazione al riguardo al primo giudice.
Quest'ultimo ha rigettato la richiesta di rimessione in termini finalizzata all'integrazione peritale argomentando che, così facendo, verrebbe ampliata la domanda iniziale (quella della continuità dei conti conti n. 1367230 e n. 1105630 con il conto n. 012012225) con inserimento di un tema estraneo alle allegazioni difensive fino al maturare delle preclusioni assertive.
Ha, altresì, precisato che parte opponente, come risulta dalla CTP in atti, pur avendo la disponibilità degli estratti conto dei conti n. 1367230 e n. 1105630 dal 2001 e quindi pur potendo tempestivamente contestare l'andamento di quei conti rispetto alle fatture per come “scaricate” dalla banca sull'estratto conto iniziale sul conto corrente n. 12012225, non lo ha mai fatto.
Trattasi di una motivazione pienamente condivisibile poiché logica e fondata sull'analisi della documentazione in atti.
pagina 5 di 6 Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata da parte appellante limitatasi a reiterare genericamente la richiesta di integrazione peritale senza, tuttavia, contestare in maniera specifica le argomentazioni poste da primo giudice a fondamento del diniego di tale integrazione.
E' corretta, infine, la regolamentazione delle spese in quanto fondata sul principio della soccombenza.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€241.483,14) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_1 Parte_1
sentenza n. 3648/2022, pubblicata il 10 ottobre 2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di nella qualità di Controparte_1
procuratrice di delle spese del grado che liquida in € 11.268,00 oltre rsf Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 3.12.2025
Il Presidente est.
SS GO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott. SS GO Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 493/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_1 Parte_1 ('avv. e avv. NICOLÈ LOREDANA)
[...] Parte_2
contro
(avv. SARDI RENATO Controparte_1
e avv. SGARAMELLA CRISTIAN)
All'udienza del 21.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1655/16 emesso dal Tribunale di Bari la
[...]
da questo momento Banca) otteneva Parte_3 ingiunzione di pagamento della somma di € 241.483,14, oltre gli interessi e spese, nei confronti della società “ e dei fideiussori e , Parte_1 Parte_1 Parte_1
in solido fra loro, a titolo di saldo del conto corrente n. 012012225, aperto il 28.12.12 ed estinto il
24.4.15 per passaggio a sofferenza, assistito da apertura di credito del 1.3.13 e garantito da fideiussione omnibus prestata da e . Parte_1 Parte_1
Proponevano opposizione la società ed i fideiussori e chiedendo di Parte_1 Parte_1 accertare: l'illegittimità delle clausole contrattuali del conto corrente ordinario n. 012012225 e della relativa apertura di credito, con riferimento agli interessi, all'anatocismo, alla commissione di massimo pagina 1 di 6 scoperto applicati ed al superamento del tasso soglia antiusura con conseguente ricalcolo del saldo e nullità del contratto fideiussorio.
Instavano per la revoca del decreto ingiuntivo emesso e per la condanna della alla restituzione CP_1 della somma di € 42.577,26 giusta perizia di parte depositata in atti.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 13.10.18, si costituiva in giudizio la , CP_1 CP_1
quale procuratrice della cessionaria del credito pro soluto della Controparte_1 CP_1 [...]
rappresentando di essere succeduta, a titolo Parte_3
particolare, nelle ragioni creditorie già di titolarità della Banca convenuta e riportandosi alle conclusioni già rassegnate dalla Banca cedente.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3648/2022, pubblicata il 10 ottobre 2022, confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 1655/16 e rigettava le domande degli opponenti che condannava al pagamento delle spese.
Circoscriveva l'oggetto del giudizio all'accertamento, ai fini della rideterminazione del saldo, del solo rapporto di conto corrente n. 01012012225, acceso in data 28.12.12, tecnicamente collegato al contratto di apertura di credito del 1.3.13 avente scadenza fissa al 2.3.14, ed estinto il 24.4.15 per passaggio a sofferenza alle conclusioni rassegnate dal CTU che accertava l'omesso superamento della soglia CP_2
usuraria al momento della sottoscrizione della lettera contratto e del contratto di apertura di credito in c/c” (pag.
9-10 elaborato peritale) precisando, altresì, che pur includendo nel calcolo del TEG le spese per operazioni, per tenuta ed estratto conto, il tasso effettivo praticato dalla durante tutto il CP_1
rapporto, era inferiore al tasso soglia tempo per tempo vigente (pag. 15 elaborato peritale)”.
Aderiva, quindi, al ricalcolo effettuato dal CTU ovvero che alla data del 24.4.15 il saldo del conto corrente n. 12012225 era pari ad € 241.483,14 a debito per la società correntista, così come azionato in via monitoria dalla odierna opposta. CP_1
Dichiarava tardiva l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust in quanto sollevata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.4.22 (oltre che nella successiva comparsa conclusionale).
Precisava, al riguardo, che la nullità della clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. (per assunta violazione della normativa antitrust), integrava un'eccezione in senso stretto la cui mancata tempestiva proposizione ne precludeva l'esame.
Rigettava, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria CP_1
per la quale era intervenuta dichiarando di essere succeduta, a titolo
[...] Controparte_1
pagina 2 di 6 particolare, nella titolarità del credito precedentemente della a sua volta cessionaria Controparte_1
della Parte_3
Riteneva sufficiente a dimostrare la titolarità del credito la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 15884/2019)
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello la società e Parte_1
i soci e contestando che il Tribunale aveva erroneamente: Parte_1 Parte_1
- dichiarato la tardività dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust nonostante la stessa sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
- rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria Controparte_1
[...]
- rigettato la richiesta di integrazione di CTU omettendo di considerare che il conto corrente n.
01012012225 era la prosecuzione del conto corrente 1367230, conto anticipi collegato al conto corrente ordinario n. 1105630;
- regolato le spese.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Controparte_1 contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la deduzione di una causa di nullità del contratto rilevabile ex officio può avvenire anche quando le preclusioni processuali della fase di merito sono già maturate, alla condizione, tuttavia, che il motivo di nullità emerga per tabulas dagli atti già acquisiti al processo e non necessiti di alcuna verifica istruttoria nel contraddittorio delle parti.
Il rilievo officioso della nullità del contratto può essere legittimamente effettuato dal giudice solo se sul punto si sia stimolato il contraddittorio delle parti, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria. La qualificazione della nullità come "di protezione" vale a configurare un potere unilaterale di deduzione di tale vizio a opera della sola parte protetta, ma nulla modifica rispetto alla necessità di riscontro probatorio della nullità dedotta e all'eventuale maturazione di preclusioni processuali inerenti in generale alla pagina 3 di 6 modificabilità della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26459 del 30 settembre 2025.
Orbene, nel caso di specie, come affermato dal primo giudice e non contestato dalle parti, il giudizio di primo grado ha ad oggetto l'accertamento, ai fini della rideterminazione del saldo, del rapporto di conto corrente n. 01012012225, acceso in data 28.12.12, tecnicamente collegato al contratto di apertura di credito del 1.3.13 avente scadenza fissa al 2.3.14, ed estinto il 24.4.15 per passaggio a sofferenza.
Solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.4.22 e nella successiva comparsa conclusionale, gli opponenti hanno eccepito, per la prima volta, la nullità delle singole clausole b),
f) e h) delle lettere di fideiussione rilasciate dagli opponenti per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della legge 287/1990.
L'eccezione di nullità delle clausole contrattuali della fideiussione si fonda, quindi, su fatti nuovi o comunque mai acquisiti agli atti atteso che, con l'opposizione, le parti miravano ad ottenere una rideterminazione del saldo del conto corrente.
In ogni caso, va richiamato il principio fissato dalla Suprema Corte di Cassazione a SSUU con la sentenza n. 41994/2021 secondo cui qualora nel contratto di fideiussione siano riprodotte le clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, opera il principio di conservazione degli atti negoziali e quindi il contratto i fideiussione è nullo solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito.
Né si ravvisa alcuna decadenza dall'azione per nullità della deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Ed infatti, la nullità della clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. (per assunta violazione della normativa antitrust), integra un'eccezione in senso stretto la cui mancata tempestiva proposizione nei termini di rito (cioè entro la comparsa conclusionale) ne preclude l'esame.
E' infondato il secondo motivo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi…” (Cassazione Civile, Sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821).
La giurisprudenza ha ritenuto sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una pagina 4 di 6 specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 15884/2019).
Orbene, nel caso di specie, parte appellante, sin dal giudizio di primo grado, ha dedotto genericamente che l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione occorrendo, invece, dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale.
Tuttavia, non risulta mai contestata, in maniera specifica, l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari.
Con il terzo motivo parte appellante mira ad ottenere una estensione dell'indagine peritale anche ai conti n. 1367230 (conto anticipo fatture) e n. 1105630 (conto corrente ordinario).
In realtà la censura nasce dalle risposte del CTU nominato in primo grado, dott. ai rilievi Per_1
sollevati dal CT di parte attrice (odierna appellante).
L'esperto ha precisato che le fatture scaricate sul conto corrente n. 01012012225 derivano tutte dal conto corrente n. 1367230, conto anticipi tra le stesse parti, che ha sempre girato le competenze sul conto ordinario n. 1105630; con la conseguenza che il c/c n. 01012012225 sarebbe la prosecuzione
“contabile” del conto corrente 1367230, conto anticipi collegato al conto corrente ordinario n.
1105630.
Il CTU, tuttavia, ha precisato di non possedere alcuna documentazione in merito ai predetti conti nn. 1367230 e 1105630 rimettendo ogni determinazione al riguardo al primo giudice.
Quest'ultimo ha rigettato la richiesta di rimessione in termini finalizzata all'integrazione peritale argomentando che, così facendo, verrebbe ampliata la domanda iniziale (quella della continuità dei conti conti n. 1367230 e n. 1105630 con il conto n. 012012225) con inserimento di un tema estraneo alle allegazioni difensive fino al maturare delle preclusioni assertive.
Ha, altresì, precisato che parte opponente, come risulta dalla CTP in atti, pur avendo la disponibilità degli estratti conto dei conti n. 1367230 e n. 1105630 dal 2001 e quindi pur potendo tempestivamente contestare l'andamento di quei conti rispetto alle fatture per come “scaricate” dalla banca sull'estratto conto iniziale sul conto corrente n. 12012225, non lo ha mai fatto.
Trattasi di una motivazione pienamente condivisibile poiché logica e fondata sull'analisi della documentazione in atti.
pagina 5 di 6 Avverso detta motivazione alcuna specifica censura è stata sollevata da parte appellante limitatasi a reiterare genericamente la richiesta di integrazione peritale senza, tuttavia, contestare in maniera specifica le argomentazioni poste da primo giudice a fondamento del diniego di tale integrazione.
E' corretta, infine, la regolamentazione delle spese in quanto fondata sul principio della soccombenza.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€241.483,14) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_1 Parte_1
sentenza n. 3648/2022, pubblicata il 10 ottobre 2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di nella qualità di Controparte_1
procuratrice di delle spese del grado che liquida in € 11.268,00 oltre rsf Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 3.12.2025
Il Presidente est.
SS GO
pagina 6 di 6