Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2001, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 A ее 60096 9 O . 1 I / Z N 4 - A / I 6 R B 2 R 03650 /0 1 T . . S A L I R . RE L T G P . A E U D . R B B L I A E A R T D D T I A 1 S 3 I E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N 1 R T E Oggetto S . E Carura motiv. N I T N E A S A SEZIONE TRIBUTARIA E sext-inp. M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8757/98 Dott. Michele CANTILLO - Presidente- 9926/98 Dott. Enrico PAPA - Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere 7597 Cron. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. • Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere Ud. 29/11/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro まず 12, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF. IVA VITERBO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 ricorrente 1982 contro g 1 1 PNEUFIN SPA;
intimata e sul 2° ricorso n° 09926/98 proposto da: PNEUFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASCREA 18, presso lo studio dell'avvocato DELL'ACQUA GAETANO, che la difende unitamente all'avvocato GENSABELLA LORENZO, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale · nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 42/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 23/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE FELICE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato DELL'ACQUA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;
il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 2 l'accoglimento del ricorso incidentale;
assorbito il ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con avviso n.2/88 del 29 settembre 1990, l'Ufficio i.v.a. di Viterbo rettificò la dichiarazione i.v.a. 1987 della Pneufin S.r.l. con sede in Soriano del Cimino, accertando l'omessa fatturazione di corri- spettivi per £.907.627.060, l'omessa registrazione di acquisti per £.849.035.085 e le conseguenti violazioni dell'obbligo della dichiarazione, determinando l'imposta evasa in £.163.372.000, oltre interessi, ed applicando le pene pecuniarie in £.795.768.000. Tale avviso si fondava su una verifica ef- fettuata dalla Guardia di Finanza di Viterbo, che aveva rinvenuto: a) - nel domicilio del presidente del consi- glio di amministrazione della Società fotocopia di 394 assegni tratti o girati (nel 1987) a favore della So- cietà stessa e solo in parte riscontrati dalla contabi- lità; b) nella sede della Società una serie di scrit- ture extracontabili, le quali, di per se sole, eviden- fatturazione di corrispettivi perziavano la mancata £.302.889.574; c) - nel magazzino una giacenza di beni maggiore di quella riscontrata in contabilità con una differenza di valore di £.30.193.500. La Società, con ricorso alla Commissione 3 tributaria di Viterbo del 23 novembre 1990, impugnò l'avviso, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare, che gli assegni ricevuti in pagamento era- no stati tutti registrati per cassa con una erronea tecnica contabile determinata dal fatto che si trattava di assegni post-datati, ma che essi corrispondevano tutti a fatture effettivamente emesse;
ed inoltre, che la contestazione di omessa registrazione degli acquisti dipendeva dal precedente rilievo e che, comunque, essa era inconcepibile, tenuto conto che, si trattava, nella specie, di attività di commercio di pneumatici ed ac- cessori forniti da grandi industrie nazionali ed inter- nazionali. Nel corso del giudizio, la Società produsse copia del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Viterbo del 31 otto- bre 1990, con il quale, sulla base di una relazione pe- ritale disposta dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale a carico di GE ER, le- gale rappresentante della Società, indagato per reati previsti dalla legge n.516 del 1982. L'Ufficio, costituitosi, nel resistere al ricorso, sottolineò, tra l'altro, che la Società ricor- rente non aveva mosso alcuna contestazione specifica al 4 rilievo di omessa fatturazione di corrispettivi per £.302.889.574, emersa dal raffronto tra gli appunti ri- trovati nella sede della Società e le scritture conta- bili. La Commissione adita, con decisione n.107 del 14 dicembre 1992, accolse il ricorso.
1.2 Avverso tale decisione l'Ufficio propose ap- pello dinanzi alla Commissione tributaria di II° grado di Viterbo, deducendo, in particolare, che: a) - siccome _ la decisione impugnata si fondava esclusivamente su ac- certamenti peritali eseguiti nel predetto procedimento penale, i Giudici di primo grado avevano violato l'art.35 del d. P.R. n.636 del 1972, che stabiliva un'autonoma disciplina dell'istruzione probatoria nel processo tributario;
b)- il decreto di archiviazione non ha la stessa efficacia della sentenza penale di proscioglimento;
c) - i Giudici a quibus non avevano esaminato né le ragioni poste a fondamento dell'intera pretesa tributaria, né la specifica contestazione rela- tiva all'omessa fatturazione di corrispettivi per £.302.889.574. Concluse, pertanto, per la riforma dell'avviso impugnato, chiedendo, in via principale, la dichiarazione di legittimità dell'atto impugnato, e, in via subordinata, la dichiarazione di sussistenza degli addebiti derivanti dalla contestazione dell'omessa fat- 5 turazione di corrispettivi per £.302.889.574. La Società non si costituì in grado d'appello. La Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza n. 42/04/97 del 23 aprile 1997, accolse l'appello e, in riforma della decisione impugnata, di- chiarò l'omessa contabilizzazione di ricavi per un im- porto definito in £.302.889.574. In particolare, la Commissione ha così te- stualmente motivato: "Osserva questa commissione che il ricorso vada in parte respinto e riformata la sentenza dei primi giudici. L'Ufficio infatti poneva in evidenza la contestazione dell'importo di £.907.627.060 che anche se in parte riconducibile ai 394 assegni postdatati, tale somma era costituita da altre contestazioni (mancata fatturazione di oltre 300 mil. scaturita dal raffronto tra i reali incassi e quelli annotati in bilancio). Infatti con riferimento agli appunti rinvenuti nella valigetta, che evidenziano i reali incassi conseguiti rispetto a quelli annotati in bilancio, la società nulla eccepiva”.
1.3 Avverso tale sentenza il Ministro delle Finan- ze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Resiste, con controricorso, la Pneufin 6 S.p.a., la quale ha anche proposto ricorso incidentale, fondato su un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 I ricorsi nn.8757 (principale) e 9926 (incidentale) del 1998, in quanto proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell'art.335 cod. proc. civ.
2.2 Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione art.112 c.p.c.; da 49 a 61 D.lgs. 546/92; 36 D.lgs. 546/92. Violazione e fal- sa applicazione art.54 DPR 633/72; 2724-2729 c.c.; 2697 C.C.; dei principi generali in materia di prova;
del combinato disposto di essi. Motivazione omessa, insuf- ficiente, contraddittoria su punto decisivo della con- troversia), il ricorrente critica la sentenza impugna- ta, lamentando che i Giudici a quibus avrebbero omesso qualsiasi pronuncia sulla domanda principale formulata in grado d'appello, intesa ad ottenere la riforma della decisione di primo grado e la dichiarazione di legitti- mità dell'avviso relativamente all'intero accertamento di omessa fatturazione di corrispettivi, pari a £.906.627.060, ed avrebbero omesso, altresì, senza al- cuna motivazione, di spiegare la riduzione della prete- sa tributaria alla solo somma non contestata, ribaden- do, d'altro canto, le ragioni della legittimità dell'intero accertamento. Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione art.112 c.p.c.; da 49 a 61 D.lgs. 546/92. Violazione e falsa applicazione art.54-58, 28, 41 e 43 DPR 633/72; 2727 e 2729 C. C.; dei principi generali in materia di i.v.a. e di prova;
del combinato disposto degli anzidett: norme e princi- pi. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia), il ricorrente critica la sentenza impugnato impugnata, sostenendo che i Giudici d'appello avrebbero omesso di pronunciare e di motivare sia sulla contestata, omessa registrazione degli acquisti, sia sul conseguente debito d'imposta, sia sulle pene pecuniarie irrogate con l'avviso di ac- certamento.
2.3 Con l'unico motivo (con cui deduce "illegittimità della decisione impugnata per mancanza di motivazione in ordine a punto decisivo della
contro
- versia"), la ricorrente incidentale critica, a sua vol- ta, la sentenza impugnata, lamentando che i Giudici d'appello avrebbero omesso di considerare e valutare, ai fini della decisione, l'efficacia del surrichiamato giudicato penale.
2.4 Deve dichiararsi, innanzitutto, incidentale, in quantol'inammissibilità del ricorso 8 con esso - a parte ogni altra considerazione sulla pre- tesa efficacia, nel presente processo, dell'invocato "giudicato" penale, conseguente al decreto di archivia- zione, pronunciato ex art.409 comma 1 cod.proc.pen. -(cfr., supra, n.1.1) si ripropone una questione pre- clusa ai sensi dell'art.56 del d.lgs. n.546 del 1992: infatti - posto che la decisione di primo grado non ha accolto il ricorso della contribuente in ragione dei pretesi effetti spiegati dall'invocato "giudicato" pe- nale, ma sulla base di altri motivi;
e che la Società Pneufin non si è costituita nel giudizio d'appello (cfr., supra, n.1.2), omettendo, così, di riproporre la alla fattispecie si applica, ra-predetta questione - tione temporis (cfr. art.72 comma 1 quarto periodo del d.lgs. n. 546 del 1992) l'art. 56 del d.lgs. sul nuovo rito tributario, secondo il quale le questioni ed ecce- zioni non accolte dalla sentenza della commissione pro- vinciale, che non sono specificamente riproposte in ap- pello, si intendono rinunciate.
2.5 Il ricorso principale merita, invece, accogli- mento. E' noto che l'art.36 comma 2 nn.2 e 4 del d.lgs. n.546 del 1992 - la cui formulazione è quasi del tutto identica a quella dell'art.132 comma 2 n.4 cod. proc. civ. - statuisce che la sentenza della commis- 9 sione tributaria deve contenere, tra l'altro, "la con- cisa esposizione dello svolgimento del processo" e la "succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto". L'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. - sicuramente appli- cabile anche al nuovo rito tributario, in forza del ge- neralissimo rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile "compatibili" per quanto non disposto . . da quelle "speciali", operato dall'art.1 comma 2 del predetto decreto delegato, e, quindi, anche alle sue disposizioni di attuazione statuisce, tra l'altro (comma 1), che "la motivazione della sentenza di cui all'art. 132 numero 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e del- le ragioni giuridiche della decisione". Le richiamate disposizioni costituiscono attuazione, anche nel pro- cesso tributario, del principio costituzionale, secondo cui "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono esse- re motivati" (art.111 comma 6, a seguito della 1. cost. 23 novembre 1999 n.2, recante inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzio- ne). Ciò posto, costituisce costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 2711 del 1990, 3282 e 5101 del 1999) - condiviso dal Collegio e sicuramente pertinente anche alle sentenze del giudice 10 tributario, in forza di quanto stabilito dalle disposi- zioni dianzi richiamate - quello, secondo cui la manca- ta esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione del- la motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Tanto premesso, la sentenza impugnata pre- senta una duplice ragione di invalidità. In primo luo- go, essa non contiene assolutamente l'esposizione di tutti i fatti rilevanti della causa, posti a fondamento della pretesa tributaria concretatasi nell'atto impu- gnato (enucleati, in questa sede, sulla base degli atti difensivi del presente giudizio); sicché, le scarne espressioni che integrano la motivazione in diritto della sentenza, dianzi (cfr., supra, n.1.2) testualmen- te riprodotte, risultano, in sé considerate, scarsamen- te comprensibili, generiche, astratte ed apodittiche. In secondo luogo - come emerge chiaramente dal mero raffronto tra i motivi d'appello e le relative conclu- sioni, formulati dall'Ufficio (cfr., supra,n.1.2) e la motivazione della sentenza impugnata - i Giudici d'appello hanno completamente omesso di motivare sulla reiezione della domanda principale proposta 11 dall'Ufficio, tendente ad ottenere la conferma integra- le dell'avviso di accertamento impugnato, limitandosi ad accogliere, peraltro in modo del tutto apodittico, soltanto quella formulata in via subordinata. E' suffi- ciente, in proposito, considerare, per un verso, che l'unica ragione, posta a fondamento del parziale acco- glimento del gravame dell'Ufficio, sta a parte l'evidente discrasia tra l'imponibile genericamente in- dicato in motivazione ("oltre 300 mil."), mai prima menzionato, e quello stabilito nel dispositivo nell'affermata non contestazione ("la società nulla ec- cepiva") della pretesa formante oggetto della predetta domanda subordinata, e, per l'altro, che la sentenza impugnata non spende nemmeno una parola sul rigetto del gravame relativo alla domanda principale.
2.6 I vizi ora rilevati concorrono a determinare la illegittimità della sentenza impugnata per sostan- ziale carenza di motivazione, nei sensi dianzi indica- ti;
sicché, essa deve essere annullata, con conseguente rinvio della relativa causa ad altra sezione della Com- missione tributaria regionale del Lazio, la quale, ol- tre ad eliminare i predetti vizi, ottemperando al dove- re di motivazione, provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
12 Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello incidentale ed accoglie quello principale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad al- tra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 29 novembre 2000 Il Presidente Il relatore ed estensore Miche Salvatore IL CANCELLIERE C1 OC TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.3. MAR. 2001Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze TT E N 6 O I 8 9 Z 1 5 A A / I . 4 R R / N T 6 - S A 2 I . T B G .R U . E .P L R B L I D A R A L . E T D B D A E I T S T A 1 N N I E 3 E S 1 R S I . E E A T N A M 13