Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9826 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
S P E S E A E S U A P R S I R I I L S R O A T N E E E T I A : N M C 0 1 1 1 T . A R 8 - 9 - 3 E L 6 D A 0 4 R I 6 / 0 2 C O REPUBBLICA ITALIANA D IN NOME DI POPOL09 82 E L L O S T A CORTE SUPR EM I CASSAZIONE T Oggetto O ESPULSIONE SEZIONE PRIMA CIVILE STRANIERO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3011/01 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente - Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron..26584 Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 28/11/01 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in BELEVICIUS ERNESTAS, ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato SCARNATI, rappresentato e difeso ALESSANDRA MARCELLO MARINI MISTERIOSO, giusta dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente -
contro
DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro MINISTERO tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2001 rappresenta e difende ope legis;
2421 - resistente avverso l'ordinanza del Tribunale di PESCARA, emessa il 17/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto RUSSO che ha concluso per il rinvio per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio. Svolgimento del processo Il Tribunale di Pescara, con provvedimento del 17 ottobre 2000 ha respinto il ricorso di LE Erne- stas, cittadino lituano contro il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Pescara in data 3 ottobre 2000, osservando che lo stesso non era munito né di vi- sto di ingresso in Italia,né di permesso di soggior- no;
per cui, ricorrendo la specifica ipotesi prevista dall'art.4 della legge 40 del 1998, legittimamente ne era stata disposta l'espulsione. Contro il provvedimento, il LE ha proposto ricorso per quattro motivi. Si è costituito il Ministe- ro dell'Interno, mentre la Prefettura di Perugia non ha spiegato difese. Motivi della decisione Il collegio deve preliminarmente dichiarare l'inammissibilità della costituzione in giudizio, quale 2 dell'Interno, in quanto controricorrente, del Ministero una delle innovazioni introdotte dall'art. 13 bis del consistita nell'avere previsto d.lgs.286 del 1998 1'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Autorità emittente il provvedimento;
nonché la fa- coltà di detta Autorità di stare in giudizio personal- mente o avvalendosi di funzionari delegati. Questa Corte ha, al riguardo, già affermato che la chiara adozione del modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge 689 del 1981, la cui formula sul- la evocazione-costituzione difesa dall'Autorità emit- tente il provvedimento è anche letteralmente utilizzata nella disposizione in esame, persuade della volontà le- gislativa di conferire al Prefetto esclusiva legittima- zione personale a contraddire l'opposizione dello stra- niero, e ciò in vista dell'interesse pubblico ad una im- mediata e diretta risposta dell'Autorità locale: l'unica idonea a valutare e contraddire -nei ristrettissimi termini del procedimento- le ragioni dell'opposizione,e per tali fini munita della necesaria autonomia funzio- nale. In base a tali considerazioni avrebbe potuto dunque costituirsi in giudizio (come è avvenuto nella fase di merito) soltanto la Prefettura di Pescara e non an- dell'Interno, essendo il che, quindi, l'Amministrazione し 3 Ministro per le ragioni esposte privo di alcuna legit- timazione. Con il primo motivo del ricorso il LE - cius, denunciando violazione dell'art. 13,2° comma del d.lvo 286/1998, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che egli non aveva fornito la prova di aver chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla sua scadenza (31 dicembre 1998), senza con- siderare che dalla copia del passaporto prodotta risul- tava che già in data 14 febbraio 1999 egli aveva già lasciato l'Italia. Con il secondo motivo, deducendo violazione della legge 388 del 1993, si duole che la sentenza abbia af- fermato che comunque alla data del decreto di espulsio- ne egli non avesse dato la prova della data del suo nuovo ingresso in Italia e che quindi fosse in termini per poter richiedere il permesso di soggiorno senza aver verificato dal passaporto che egli proveniva dall'Austria ove il termine per richiedere il permesso di soggiorno è di 90 giorni. Con il quarto motivo deduce omessa о insufficiente motivazioni Zagioni sull, motivi per cui non è stata applicata la sudetta legge 388/93, pur avendo egli dedotto nel ricorso di provenire dall'Austria e pur non essendo stato compiuto alcun accertamento al riguardo. 4 Con il terzo motivo lamenta infine che il Tribunale abbia omesso di esaminare la sua richiesta di riduzione del periodo di reingresso in Italia contenuta nel de- creto di espulsione. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedot- ti. Il Tribunale, infatti,essendo pacifico in punto di fatto che il permesso di soggiorno del ricorrente era scaduto il 31 dicembre 1998 e che egli ciò malgrado si trovava in Italia ancora alla data del decreto di espulsione (3 ottobre 2000), ha ritenuto che sussisteva l'ipotesi di cui all'art. 13,3° comma del d.lvo 286/98 (che prevede l'espulsione dello straniero per non avere costui chiesto il rinnovo di detto permesso nei 60 giorni dalla sua scadenza), posto che il LE non aveva, per un verso, fornito la prova di avere formulato nei predetti termini la richiesta di rinnovo;
e, per al- tro verso, dimostrato di aver lasciato l'Italia prima della scadenza di tale termine, tale prova non potendosi ricavare da un informale documento da costui prodotto sul quale risutava la data, apposta mediante timbro, del 14 febbraio 1999, in quanto a tacer d'altro non ri- sultava neppure se la stessa si riferisse all'uscita dall'Italia ovvero al rientro in questo stato. Sicchè spettava al ricorrente rilevare gli errori logico- 5 giuridici in cui il Tribunale era incorso anzitutto nel considerare siffatto documento informale privo di alcu- na rilevanza probataria;
e, quindi, nell'affermare che la timbratura su di esso apposta non forniva comunque la prova della sua uscita dallo Stato italiano. Laddove il LE si è limitato a contrapporre a siffatta argomentazione, di fatto non censurata, l'assunto del tutto apodittico che il documento ripro- duceva la pag. 4 del proprio passaporto;
che seppure fos- se stato dimostrato al giudice di merito sarebbe stato del tutto inidoneo a fornire la prova che il 14 feb- braio 1999 egli si era allontanato dall'Italia, in man- canza di una certificazione al riguardo sul documento sudetto dell'autorità preposta al suo controllo. Il che rendeva del tutto ultronea la disamina della legge 388 del 1993 di ratifica dei c.d. accordi di Shengen, invocata dal ricorrente, posto che per l'applicabilità delle disposizioni della relativa Con- venzione Occorreva che fossero dimostrate ulteriori circostanze di fatto, quali il suo ingresso in Austria nonché il rientro da tale Stato, di cui l'allontanamento costituiva l'indispensabile presupposto e dall'Italia a maggior ragione sono rimaste sfornite di prova che per non avere il LE documentato la sua uscita dallo stato italiano né il 14 febbraio 1999 né in altra ती data;
sicchè correttamente il Tribunale ha omesso di prendere in esame la Convenzione in questione. Tutto ciò non senza considerare che se il ricorren- te ha inteso rinviare alla normativa sul visto che avrebbe dovuto essergli rilasciato dall'Austria, dal quale asseritamente proveniva, in base al combinato di- sposto degli art. 22 e 5 della Convenzione, avrebbe dovu- to quanto meno adempiere per renderlo efficace in Ita- lia, alle prescrizioni dettate da queste norme (esibizione del visto, dichiarazione della sua nuova presenza in Italia ecc.), che il LE non ha nep- pure prospettato di avere osservato. Mentre se egli ha invocato il permesso di soggiorno che poteva essergli rilasciato dallo Stato italiano, deve rilevarsi che l'art. 18 della Convenzione stabilisce che lo stesso do- veva essere rilasciato secondo le disposizioni della legislazione italiana. Ragion per cui il Tribunale ha correttamente osser- vato che anche in tal caso, considerato per mera ipote- si, il ricorrente in base al disposto dell'art. 5, comma 2° del d.lvo 286/98 avrebbe dovuto richiedere il per- messo in questione entro otto giorni lavorativi dal suo (nuovo) ingresso nello Stato;
sicchè anche sotto questo profilo risultava legittimo il decreto di espulsio- ne, non avendo il LE fornito la prova né della 7 (nuova) data di ingresso nello Stato né tanto meno di aver formulato la richiesta di cui si è detto nei ter- mini dettati dalla norma. D'altra parte, il Tribunale confermando il decreto di espulsione che ha fatto divieto al ricorrente di rientrare in Italia per un periodo di 5 anni non ha omesso affatto di esaminare la sua domanda di ridurre tale periodo, ma l'ha implicitamente rigettata, non aven- do neppure l'obbligo di motivare tale stauizione nega- tiva posto che lo stesso LE ha dedotto di non aver indicato motivi legittimi" richiesti dal comma "\ 14° dell'art. 13 del T.U. per giustificare l'istanza. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perché la Prefettura di Pescara, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 28 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente SavageSalvatore Salvago Antonio Saggio りんтам ыр SZONE SPESE A CANCELLIERE PAGO DELLO STATO echi L. 40-DEL-6-3-0 ART. 11.10 ia MATERIA: ESPULSIONE STRANIERID il 5 LUG. 2002 1. CANCELLIERE 8