Sentenza 2 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2004, n. 22282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22282 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/04/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 441
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 043285/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI GL N. IL 02/06/1940;
avverso SENTENZA del 12/05/2003 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il reato sub b) perché il fatto non sussiste e l'annullamento con rinvio per i reati sub a), c) e per il diniego della sospensione condizionale della pena.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 12 maggio 2003 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme il 13 marzo 2002 nei confronti di RA EL, condannato alla pena di anno uno, mesi dei di reclusione ed euro seicento di multa, perché riconosciuto colpevole di introduzione nello Stato e porto illegale di una rivoltella e detenzione abusiva di munizioni. Osservava il Collegio che sussisteva il reato di porto di arma, in quanto questa, custodita in una valigia, era immediatamente o utilizzabile;
inoltre, la qualità e la potenzialità dell'arma stessa giustificavano il diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 497/74 e, infine, l'esistenza di due precedenti condanne per delitto erano ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Ricorre per Cassazione l'imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:
1) alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 12 della legge n. 497/74, sul pacifico presupposto che l'arma era stata portata all'interno di una valigia;
2) alla configurabilità del reato previsto dall'art. 697 c.p., atteso che le munizioni detenute erano dello stesso calibro del fucile da caccia, per il quale era stato rilasciato regolare permesso di porto;
3) alla mancata pronuncia sulla richiesta di riduzione della pena;
4) al diniego della sospensione condizionale della pena stessa, in assenza di precedenti ostativi.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
In tema di armi, costituisce "ius receptum" che il criterio distintivo tra porto e trasporto è di carattere oggettivo e va ravvisato nella possibilità o meno di utilizzazione immediata dell'arma, indipendentemente dalla circostanza che questa sia portata addosso dal soggetto. Con la conseguenza che, secondo un principio ermeneutico pacifico (Cass. Sez. 2^ 14-6-1983 n. 5595), puntualmente richiamato dal Giudice di merito nella specie, sussiste l'ipotesi criminosa del porto di arma e non di mero trasporto della stessa allorché l'agente trasporti una pistola in una valigia. Meritano accoglimento gli altri motivi di gravame.
Con il terzo motivo di appello, il ER aveva impugnato la condanna per il reato di detenzione abusiva delle munizioni dada caccia, sull'assunto di essere titolare di un regolare permesso per il porto di fucile, ma tale doglianza non è stata in alcun modo presa in esame dalla Corte distrettuale.
Parimenti, non è stata esaminata la richiesta di riduzione della pena, essendosi il Giudice di appello limitato a motivare il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 497/74: argomentazione che, con ogni evidenza, incide sul trattamento sanzionatorio, ma non esaurisce il tema della sua dosimetria.
Infine, è illegittimo il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena sulla base di un generico riferimento a due precedenti condanne per delitto, senza alcuna specificazione che possa giustificare l'effetto preclusivo attribuito a tali pronunce. In assenza di una valutazione prognostica negativa, che, ai sensi del primo comma dell'art. 164 c.p., avrebbe adeguatamente spiegato il diniego, la statuizione, cosi come formulata, non da conto della sussistenza di una situazione processuale ostativa, in relazione al disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.
Pertanto, la sentenza gravata va annullata nei punti indicati, con rinvio al Giudice di merito, che procederà al nuovo giudizio tenendo conto dei rilievi suesposti. Nel resto, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato sub c), nonché alla entità della pena e al diniego della sospensione condizionale e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2004