Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7148
CASS
Sentenza 7 maggio 1998

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In materia edilizia il proprietario risponde dei relativi reati non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell'immobile ed abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente; mentre se l'incarico sia stato dato da altro proprietario o da altro detentore, non può essere ritenuto responsabile dell'abuso, anche se abbia espresso adesione alla realizzazione dell'opera.

In tema di reati edilizi è legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione della demolizione da parte del condannato, considerando che l'ordine di demolizione ha una funzione ripristinatoria del bene offeso e si riconnette, quindi, all'interesse sotteso all'esercizio dell'azione penale. La clausola normativa "se non altrimenti eseguita" di cui all'ultimo comma dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985 n.47 non attiene ad un limite estrinseco al potere del giudice, ma considera la eventualità del suo esercizio, che può renderlo "inutiliter datum" quando l'offesa sia rimossa anche mediante acquisizione al patrimonio del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7148
    Data del deposito : 7 maggio 1998

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