Sentenza 7 maggio 1998
Massime • 2
In materia edilizia il proprietario risponde dei relativi reati non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell'immobile ed abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente; mentre se l'incarico sia stato dato da altro proprietario o da altro detentore, non può essere ritenuto responsabile dell'abuso, anche se abbia espresso adesione alla realizzazione dell'opera.
In tema di reati edilizi è legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione della demolizione da parte del condannato, considerando che l'ordine di demolizione ha una funzione ripristinatoria del bene offeso e si riconnette, quindi, all'interesse sotteso all'esercizio dell'azione penale. La clausola normativa "se non altrimenti eseguita" di cui all'ultimo comma dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985 n.47 non attiene ad un limite estrinseco al potere del giudice, ma considera la eventualità del suo esercizio, che può renderlo "inutiliter datum" quando l'offesa sia rimossa anche mediante acquisizione al patrimonio del Comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7148 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica dott. Gennaro Tridico Presidente del 7.05.1998
1. dott. Nicola Quitadamo Consigliere SENTENZA
2. dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 1634
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. dott. Aldo Fiale Consigliere N. 45646/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IS UC, nato in [...] il [...], e da LI LI, nata in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 16.07.1997 con cui è stata confermata la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda loro inflitta dal Pretore di Rieti per il reato di cui all'art. 20 lett. b) legge n. 47/1985;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all'imputata, LI ed il rigetto del ricorso del IS;
Sentito il difensore, avv. Francesco Buffa, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza del 16.07.1997 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta in primo grado a IS UC e LI LI per avere realizzato un capannone in struttura metallica senza la prescritta concessione edilizia.
Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati denunciando violazione di legge:
1. in ordine all'affermazione della responsabilità difettando l'elemento psicologico del reato e, per la sola LI, difettando qualsiasi prova del suo concorso nel fatto commesso dal IS;
2. in ordine alla disposta subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto, avendo il Sindaco emesso ingiunzione di demolizione notificata il 6 marzo 1995, sicché gravava sul giudice penale l'onere di verificare, prima di subordinare la sospensione alla demolizione, che l'imputato fosse nelle condizioni di potervi provvedere;
3. in ordine alla determinazione della pena che andava contenuta nel minimo edittale per la lieve entità del fatto.
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
Il ricorso della LI è fondato, essendo la motivazione, in punto di dichiarazione della sua responsabilità in quanto proprietaria del terreno, inficiata dal vizio di manifesta illogicità.
Va precisato, al riguardo, che il principio della responsabilità penale comporta che un soggetto può essere ritenuto concorrente nel reato solo se ha dato un contributo causale, a livello ideativo, preparatorio o esecutivo, alla commissione del fatto criminoso od anche se ha dato un apporto causale qualificato di ordine psicologico alla commissione del fatto, un contributo che deve tradursi nell'avere istigato altri a commettere il reato o nell'avere assicurato un proprio aiuto o sostegno e, quindi, nell'avere determinato o rafforzato l'altrui proposito criminoso. Non basta, quindi, per configurare una partecipazione nel reato, la mera adesione al progetto criminoso, il semplice consenso o la sola approvazione che non si risolvano in un contributo materiale alla realizzazione del fatto.
Pertanto, il proprietario risponde dei reati edilizi non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell'immobile ed abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente, mentre, se l'incarico sia stato dato da altro proprietario o da altro detentore, non può essere ritenuto responsabile dell'abuso anche se abbia espresso adesione alla realizzazione dell'opera. Inoltre, un soggetto, per il mero fatto di essere proprietario dell'area, non ha dovere di controllo dalla cui violazione derivi responsabilità penale per la costruzione abusiva ( Cass. Sez. III 24.11.1988 n. 11373). Alla luce di tali principi deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata poiché nessun elemento concreto è stato rinvenuto ne' enunciato a carico dell'imputata, ritenuta responsabile della contravvenzione sol perché proprietaria del terreno sul quale è sorto il manufatto abusivo.
Il ricorso del IS è, invece, infondato.
L'affermazione della sua responsabilità è congruamente motivata alla stregua dell'ammissione dell'addebito e degli accertamenti di p.g.
Il tema di reati edilizi è legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione della demolizione da parte del condannato, come da ultimo affermato dalle sezioni unite di questa Corte (20.11.1996, Luongo) che hanno risolto in tal senso l'esistente contrasto giurisprudenziale considerando che l'ordine di demolizione ha una funzione ripristinatoria del bene offeso (il territorio) e si riconnette, quindi, all'interesse sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale con la conseguenza che la clausola normativa "se non altrimenti eseguita" (la demolizione) di cui all'ultimo comma dell'art 7 legge n. 47/1985 non attiene ad un limite estrinseco al potere del giudice tale da influenzarne la natura, ma considera l'eventualità del suo esercizio che può renderlo inutiler datum quando l'offesa sia rimossa anche mediante acquisizione del bene al patrimonio del comune.
Essendo stata fissata la pena in limiti prossimi al minimo edittale, vi è implicita motivazione di rigetto della doglianza sulla determinazione della stessa.
P M Q
La Corte annulla senza rinvio la sentenza l'impugnata nel confronti di LI LI per non avere commesso il fatto. Rigetta il ricorso proposto da IS UC che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998