Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17727 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
REP A TALIANA77 27/0 2 IN OME L POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSA Oggetto Citazione. SEZIONE TERZA CIVILE Notifica. Nullità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2465/99 Dott. Vittorio DUVA - Presidente 1 4909/99 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 41696 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. 4738 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Ud. 27/03/02Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MA GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 2, presso lo studio dell'avvocato PARISI GIANFRANCO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONDOMINIO DEL FABBRICATO ''C' DEL PARCO MILLEFIORE DI VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO 70/B Napoli, in persona dell'amm.re avv. SE Mattiello, elettivamente 2002 domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, 784 difeso dall'Avvocato ANGELONE RENATO, con studio in 80128 NAPOLI, VIA F.BLUNDO 54, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2° ricorso n° 04909/99 proposto da: CONDOMINIO DEL FABBRICATO C PARCO MILLEFIORI VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO N. 70/B NAPOLI, in persona dell'am.tore avv. SE Mattiello, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANGELONE RENATO, con studio in 80128 NAPOLI VIA F.BLUNDO 54, giusta delega in atti;
ricorrente - nonchè contro intimato - MA GO;
avversO la sentenza n. 242/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile emessa il 4/12/1997, depositata il 28/01/98; rg.1405/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato GIANFRANCO PARISI;
udito il P.M.{ in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha l'accoglimento del ricorso RG. 2465/99, improcedibilità del ricorso RG.4909/99. Svolgimento del processo Con citazione del 9 maggio 1996 il Condominio del 2 fabbricato sito in Napoli Via Caravaggio n. 70/B propo- neva appello avverso la sentenza (n. 3046/95), provvi- soriamente esecutiva, pronunciata dal tribunale di Na- poli (e pubblicata il 24 aprile 1996), con la quale il detto Condominio era stato condannato al pagamento in favore di LD DI, erede della già costituita Carbone Annunziata, della somma di lire 6.650.000 oltre svalutazione ed interessi, per infiltrazioni di acqua addebitate al condominio. In particolare il Condominio deduceva che erronea- mente era stata dichiarata la sua contumacia per essere conseguentemente l'intero nullo l'atto di citazione е giudizio. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 28 gennaio 1998 così decideva: a. accoglie l'appello e dichiara la inesistenza della notifica al Condominio appellante dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente nulllità di tutti i successivi atti proces- suali, compresa la sentenza impugnata;
• rimette le parti dinanzi al tribunale di Napoli per il prosieguo del giudizio;
b. compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Contro la decisione ricorre, con atto notificato il 3 3 primo febbraio 1999 DI LD, deducendo due moti- vi di censura: resiste il Condominio con controricorso e ricorso incidentale condizionato e solleva eccezio- ni di rito alle quali replica il LD con memoria. Un precedente ricorso, del medesimo contenuto, era stato notificato anteriormente, il 16 dicembre 1998, senza essere depositato in cancelleria nel termine di 20 giorni dalla sua notificazione. Avverso il ricorso non depositato resiste con con- troricorso il Condominio. Il ricorso non depositato reca il Numero di Ruolo 4909/99; il secondo ricorso reca il Numero di Ruolo 2465/99. I ricorsi sono stati previamente riuniti (art. 335 c.p.c.). Motivi della decisione Deve dichiararsi 1'improcedibilità, ai sensi del primo comma dell'art. 369 c.p.c. del ricorso notificato il 16 dicembre 1998; la improcedibilità va dichiarata nonostante l'avvenuta notificazione del controricorso (Cass. 6 giugno 1985 n. 3377) ed è rilevabile di uffi- cio anche in mancanza della relativa eccezione da parte del resistente (Cass. 6 giugno 1985 n. 2456) ma il con- troricorrente ha diritto al rimborso delle spese del giudizio di cassazione (Cass. 25 ottobre 1981 n. 5608). 4 3 Dovendosi accogliere, per le ragioni che diremo, il secondo ricorso, sulle spese della presente fase prov- vederà il giudice del rinvio. Deve invece ritenersi ammissibile il secondo ricor- notificato il 1 febbraio 1999, in quanto proposto SO, in termini (60 giorni dal termine breve decorrente dal- la data di notificazione dell'impugnazione da rinnova- re;
cfr. Cass. 20 giugno 1985 n. 3713), per la ragione che il diritto di impugnazione in cassazione si consuma solo dopo che sia intervenuta una pronuncia di inammis- sibilità o di improcedibilità, sicchè può essere propo- sto un nuovo ricorso, in sostituzione di quello vizia- termini di legge to, sempre che siano rispettati (conf. Cass. 2 giugno 1986 n. 3727). Viene dunque in esame il ricorso ammissibile e l'eccezione preliminare del ricorrente incidentale, che deduce la nullità della procura per mancanza dell'oggetto e per essere successiva ad altro identico ricorso non depositato. L'eccezione della controparte è infondata: ed in vero dalla lettura della procura, a margine della prima pagina del ricorso, si evince chiaramente l'oggetto di riferimento che è la sentenza ricorrenda;
quanto al se- condo profilo (posteriorità del ricorso rispetto ad al- tro precedente), valgono le considerazioni anzidette;
5 3 il profilo non attiene alla nullità della procura ma alla proponibilità del ricorso ed alla sua ammissibili- tà. Può dunque procedersi all'esame del primo motivo del ricorso del LD. Nel primo motivo si deduce l'error in procedendo, dovendo la Corte di appello, pur nella mancanza della disponibilità di un documento già acquisito ed esamina- to dai giudici di merito (l'atto introduttivo notifica- to) attenersi all'accertamento compiuto da tali giudi- ci, che avevano dichiarato la contumacia. I secondi giudici invece avevano disatteso arbitra- riamente questo primo accertamento, sostenendo addirit- tura l'inesistenza dell'atto introduttivo, come se il "fatto storico" accertato dai primi giudici non avesse rilevanza alcuna, quanto meno in ordine all'esistenza della notificazione. Peraltro il ricorrente ha prodotto il proprio fa- scicolo di parte, n. 3046/95 che reca il foliario dei depositi con attestazione della cancelleria in data 2 febbraio 1995 (anteriore alla pronuncia di primo grado) da cui emerge chiaramente il deposito in atti dell'atto introduttivo che risulta notificato nella sede del Con- dominio, a mezzo di raccomandata RR, con plico ritirato dal portiere LE SE in data 8 ottobre 1991, e 3 con avviso di ricevimento di raccomandata, sottoscritto dall'Amministratore in data 10 ottobre 1991. Nessun dubbio poteva dunque sussistere sulla ritua- lità della notifica e sul ricevimento dell'atto. Peraltro la coincidenza della sede del Condominio con la via del recapito è confermata aliunde dai verba- li della convocazione di assemblea prodotti e dall'accettazione dell'atto da parte di persona addetta alla consegna. Il deposito in questa sede del fascicolo di parte considerarsi ammissibile e rituale ai sensi deve dell'art. 369 n. 4 del cod. proc. civile, in quanto i documenti prodotti consentono di verificare la rituali- tà processuale del contradditorio in primo grado e la validità della pronuncia in contumacia del Condominio. (Cfr. Cass. SU 28 gennaio 1983 n. 766). Sussiste dunque l'error in procedendo, in quanto erroneamente il giudice dell'appello ha ritenuto l'inesistenza dell'atto, che invece era stata osservata e correttamente valutata dal primo giudice. L'accoglimento del motivo in rito determina Ми l'assorbimento del tivo di merito (circa la fondatezza della prima pronuncia di condanna): ed infatti il giu- dice del rinvio dovrà valutare la sostanza delle censu- re del Condominio, e le ragioni della controparte. 7 Viene infine in csame il ricorso incidentale condi- zionato del Condominio, che richiama genericamente "i vizi delia sentenza del tribunale che la Corte di ap- pello ha omesso di esaminare.vizi, di cui è impossibile conoscere il contenuto, proprio per il difetto di spe- cificità e di autosufficienza dei motivo. Per tali ra- gioni il ricorso incidentale e inammissibile ai sensi dell'art. 366 г. 4 del cod. proc. civile. Riassumendo: deve essere dichiarato improcedibile il ricorso non depositato (n. R. 4909/99), mentre deve essere accolto il ricorso (2465/99) in esame, con con- seguente cassazione con rinvio dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà alla п liquidazione delle spese anche questa fase del giu- è inammissibile i ricorso inci- dizio di cassazione;
dentale.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso T- 4909/99 al n. 2465/99; dichiara improcedibile il ricorso 4909/99 ed accoglie il secondo ricorso (2465/99); dichiara iram- missibile il ricorso incidentale;
cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Roma, 27 marzo 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE for взе ил Vi dio dow n CANCELLIERESC1