Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2002, n. 8314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8314 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA ------ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CAS AZIO0 8 3 14702 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 178/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.22772 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 25/03/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TT EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE САВІВВО, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 3570/99 del Tribunale di 1303 -1- TORINO, depositata il 15/07/99 R.G.N. 2090/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Torino IE AN conveniva in giudizio il Ministero del Tesoro, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. n. 18 del 11/2/80 e successive integrazioni. Il Ministero contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva dichiarando la sussistenza delle dette condizioni, a decorrere dal 4/5/98. Il Tribunale di Torino, investito in grado di appello ad istanza del IE, che insisteva per la retrodatazione al tempo della domanda amministrativa, 2/2/94, con sentenza del 18 - 21/5/99, riformava la decisione, dichiarando che il IE era nella condizione sanitaria richiesta ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 2/2/94. Precisava il giudice del riesame che il consulente nominato in grado di appello, dopo avere ribadito la diagnosi (comprendente il morbo di Parkinson ed altre affezioni neurologiche ed artrosiche, tanto che il soggetto Ji regge in piedi a mala pena e non può deambulare autonomamente), aveva rilevato che dalla consulenza di primo grado non emergeva la ragione per cui era stata fissata la decorrenza dal maggio 1998, pur essendo pacifico che la malattia era pregressa ed ingravescente. Il consulente di secondo grado quindi aveva esaminato le caratteristiche evolutive della varie sindromi e concluso per una decorrenza dal 2/2/94, con ragionamento logico e ben motivato, che meritava di essere condiviso, anche in considerazione dell'assenza di motivazione della consulenza di primo 1 grado. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero del Tesoro, fondato su un solo motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 18/80 e del D. M. 5/2/82 del Ministero della Sanità, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 3 e 5, CPC), deduce il ricorrente che la sentenza si fonda su una motivazione apparente, che acriticamente accoglie le conclusioni del secondo consulente, senza valutare adeguatamente le critiche di parte e senza esporre le ragioni per le quali ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente, che non siano state eventualmente già esaminate criticamente nella nuova consulenza, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (n. 4288 del 9/5/87). Lo stesso richiamo fatto dal Tribunale alla consulenza di primo grado in ordine alla insorgenza della affezione parkinsoniana (almeno un decennio addietro) è generico ed inidoneo a sorreggere la decisione, posto che sul punto omissiva ed erronea appare proprio la consulenza di II grado, che ha attribuito eccessiva rilevanza ad un certificato del 27/12/93 (pag. 9 elaborato peritale), in cui per la prima volta viene segnalato il passaggio del II al III stadio di tale sindrome, “con comparsa di episodi on.off plurimi giornalieri”; manifestazione questa che comporta, secondo il consulente del Tribunale, la comparsa 2 di fenomeni di passaggio da condizione di relativo benessere a condizione di blocco motorio completo, con necessità di ausilio di terzi. Peraltro la detta certificazione del 27/12/93 attesta che si tratta di un passaggio graduale. L'errore del consulente consiste nell'avere ritenuto già raggiunta l'inabilità nella misura del 100%, con necessità, peraltro presuntiva, di accompagnamento;
lo stesso consulente, infatti, in sede di discussione individua tre stadi: il primo, che non porta a gravi limitazioni;
il secondo, che presenta un quadro sintomatologico completo;
il terzo grado della malattia complicata, che interviene a distanza di diversi anni e che comporta le fluttuazioni motorie e ipercrinesie (ovvero da fenomeni on.off). Ai sensi della tabella allegata al D. M. 5/2/92 del Ministero della Sanità, il codice n. 7346, relativamente alla sindrome parkinsoniana grave, prevede una percentuale invalidante compresa nella fascia 91% 100%. Appare quindi coerente con questa - valutazione tabellare e con l'esame diretto del caso, la valutazione espressa in sede amministrativa, in data 6/10/94, di totale inabilità, con esclusione però dell'accompagnamento. Con la certificazione del 29/9/97 (pag. 11 dell'elaborato peritale di II grado) si attesta la persistenza della fase grave (III stadio) con episodi di on-off, senza ulteriori complicazioni;
corretta quindi appare la conclusione del primo consulente, che, avendo considerato il sopravvenire delle complicazioni (che configurano il IV stadio di evoluzione della sindrome), ha affermato, all'attualità, la necessità di 3 accompagnamento. Soltanto in data 23/2/98 (pag. 7 della stessa relazione) viene diagnosticata per la prima volta la sussistenza della “sindrome extrapiramidale”. La patologia è caratterizzata da una progressione graduale, con lenta modificazione in pejus e si sviluppa di norma in un arco temporale di 10 – 15 anni, per cui appare, in ogni caso, più corretta la valutazione del primo consulente. Le buone condizioni generali del soggetto (rilevate a pag 8 dell'elaborato peritale) e le complicanze riscontrate giustificano la prima valutazione, secondo cui il soggetto all'attualità ha necessità di accompagnamento, mentre le diverse conclusioni del secondo consulente sono basate su elementi presuntivi e non suffragate da sicuri dati clinico anamnestici. La sentenza quindi deve essere cassata. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto, condivisi dal Collegio, secondo cui “nel giudizio in materia di invalidita' pensionabile, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinche' i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, e' necessario che siano riscontrabili carenze 0 deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non gia' semplici difformita' tra la valutazione del consulente circa l'entita' e l'incidenza del dato patologico e quella della parte" (Cass. n. 3519 del 9/3/2001). Ed inoltre, “quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della 4 motivazione è assolto con l'indicazione delle fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese". Il Tribunale parte dalla considerazione che allo stato attuale al richiedente è sicuramente dovuta l'indennità di accompagnamento, in ua qaunto “i passaggi posturali sono impossibili;
una volta posto in piedi riesce a mala pena, sostenuto, a compiere pochi passi con andatura steppante"; passando poi ad esaminare il problema centrale della controversia, relativo alla decorrenza della prestazione, non si limita a recepire le conclusioni del proprio consulente, ma fa una valutazione critica della prima e della seconda relazione, giungendo alla conclusione che non emerge chiaro il motivo per cui il primo CTU abbia fissato la decorrenza del beneficio dal maggio 1998 e non da epoca precedente e spiegando le ragioni per cui sono preferibili le conclusioni del consulente nominato in grado di appello, che retrodata, invece, l'indennità di accompagnamento al data della domanda amministrativa del 1994. Il ricorrente dal canto suo non individua gli errori diagnostici ed i vizi logici del ragionamento seguito dai giudici di appello e finisce per proporre una propria, diversa, valutazione delle risultanze di causa, assertivamente migliori di quelle accolte dal Tribunale. La sentenza, però, è adeguatamente e congruamente motivata e non merita le censure mosse. Il ricorso quindi va rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo. 5
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 5, 10 oltre ad Euro 3.000,00 per onorario. Roma 25 marzo 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Francesco Maiorana Vinceurs C Sellie IL CANCELLIERE Depositats in Cancelleria CANCELL 6