Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/2002, n. 6371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6371 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
REPUB0 6 37 1 /0 2 IN NOME EL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locagione Juan SEZIONE TERZA CIVILE ziaria (basing] Furto delle case Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: effett Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 2311/00- Presidente - - Cron. 18260 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 1399 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studir: S EN TENZA TE SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: 3 MAG. 2002 PANETTA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIER. VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NUCCI, che lo difende anche disgiuntamente 77 L1500 CANCELLERIA all'avvocato LUIGI MAGGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FIGESTIM LEASING SPA, con sede in Monza (Mi), in 77 11500 CANCELLERIA persona del dott. Alberto Radaelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DORA 2, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE LIUZZO, difesa dall'avvocato 2002 BRUNO SANTAMARIA, giusta delega in atti;
controricorrente *310 -1- avverso la sentenza n. 564/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione IV Civile, emessa il 24/02/99 e depositata il 19/03/99 (R.G.926/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Michele COSTA (per delega Avv. B. SANTAMARIA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il tribunale di Milano, con sentenza 9.1.1997, pronunciava 1. - sulla opposizione a decreto d'ingiunzione, che AT PA aveva proposto contro la società FI Leasing s.p.a. Accertava i seguenti fatti. Tra le parti era intervenuto un contratto di leasing. Il 14.5.1993, l'autocarro che la società aveva dato in uso al PA gli era stato rubato mentre si trovava parcheggiato regolarmente chiuso a chiave nel deposito dello stesso PA. Era stato ritrovato, ma danneggiato, 1'8.6.1993 e restituito al PA;
il 27.7.1993 era stato ritirato dalla FI. Decideva la controversia in questi termini. Il furto non dava al PA la possibilità di recedere dal contratto. Le conseguenze di quanto era avvenuto erano disciplinate dalla clausola n. 9 del contratto, approvato specificamente per iscritto dal PA. Ciò escludeva potesse configurarsi un'ipotesi di risoluzione per eccessività sopravvenuta. In base al contratto, oltre ai canoni già scaduti la parte avrebbe ancora dovuto pagare quelli successivi sino alla data di scadenza del contratto (L. 15.486.391), detratto però l'importo di quanto ricavato dalla società dalla vendita dell'automezzo e dall'indennizzo ottenuto dall'assicuratore (L. 6.950.000). Il tribunale, perciò, condannava l'opponente PA a pagare alla FI la somma di L. 8.536.391. 3 2. La corte d'appello, con sentenza 19.3.1999, ha rigettato l'impugnazione proposta da AT PA. Ha considerato che la parte non aveva criticato la decisione di primo grado né per il modo in cui aveva accertato i fatti né per quanto riguardava la disciplina contrattuale applicabile. Ha aggiunto che appariva fuori luogo l'osservazione circa una pretesa sproporzione oltre la metà tra le prestazioni previste in contratto, perché dopo il furto l'automezzo era stato rinvenuto in pessime condizioni ed il prezzo cui era stato venduto era giusto. Ha concluso che, al di là della loro novità, neppure avevano fondamento le argomentazioni con cui era stato chiesto un vaglio contrattuale in rapporto al divieto del patto della clausola commissorio ed alle norme sull'usura. 3. -- AT PA ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 21.1.2000. La FI ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. - Il ricorso svolge le seguenti considerazioni. Il furto della cosa aveva impedito al ricorrente di continuare ad utilizzare il veicolo. Non era d'altra parte dipeso da sua colpa. Il rischio della perdita della cosa ricadeva dunque sul concedente e per questo il contratto di leasing avrebbe dovuto considerarsi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del concedente. Il ricorrente non avrebbe perciò né dovuto pagare i canoni ancora in scadenza né restituire il veicolo. Il veicolo era stato poi ritrovato e consegnato al concedente, seppur danneggiato. Ma questo non modificava l'ordine degli effetti già prodottisi. Il ricorso non è fondato. Il caso che si è presentato ai giudici di merito è stato 2. caratterizzato dal fatto che l'autocarro dato in godimento all'utilizzatore, prima rubato e poi ritrovato, ma danneggiato, dall'utilizzatore è stato riconsegnato al concedente, il quale ha preteso dal primo che gli pagasse, oltre ad alcuni canoni già scaduti, quelli che ancora avrebbero dovuto scadere. Il tribunale ha deciso la controversia applicando una clausola contrattuale, che, per il caso di perdita definitiva della cosa dipendente da furto О da qualsiasi altra causa, anche non imputabile all'utilizzatore, poneva a carico di questi l'obbligo di pagare nei venti giorni successivi anche i canoni ancora da scadere, ma scontati a quella data, con obbligo per il concedente di accreditare all'utilizzatore l'indennità eventualmente ricevuta dall'assicuratore. Di fatto, siccome 1'autocarro dopo il furto era stato ritrovato, ma danneggiato, ha detratto dall'importo dei canoni il valore che presentava al momento della restituzione, misurato dal prezzo al quale aveva potuto essere rivenduto, maggiorato da un'indennità che era stata pagata dall'assicuratore. 5 La corte d'appello. nella sentenza impugnata, ha considerato che l'attuale ricorrente non aveva svolto alcuna censura per avesse applicato laquanto riguardava il fatto che il tribunale disciplina contrattuale appena richiamata. Questa affermazione non è stata criticata: avrebbe dovuto esserlo indicando i punti dell'atto d'appello in cui la critica era stata svolta e denunciando il vizio di violazione di norma processuale costituito dal mancato esame di uno specifico motivo di impugnazione. Ne deriva che nessun sindacato può essere condotto qui circa la validità della clausola ed il fatto che essa sia stata ritenuta applicabile. Ma allora, la critica svolta dal ricorrente, per cui in caso di furto il contratto di leasing si risolve per impossibilità sopravvenuta della prestazione, non può essere esaminata. E' infatti chiaro che si tratta di critica, mediante la quale si vuole ottenere il risultato per cui la decisione della causa sia ottenuta non in base alla clausola contrattuale ed alla sua applicazione al caso, ma in base all'implicito assunto che la clausola non era valida ○ non avrebbe potuto essere applicata o non avrebbe potuto esserlo con gli effetti ricollegativi dal tribunale. - Il ricorso è rigettato.
3. delle spese del Il ricorrente è condannato al rimborso 4. giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a S.p.a. le spese del giudizio dirimborsare alla FI cassazione che liquida complessivamente in Euro 892,38. dei quali Euro 800,00 per onorari di difesa. Così deciso il giorno 31 gennaio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. ماشا itate in Cancelleria 03.05.02 109T 1291s gi. IL CANCELLARE Dott.ssa Maria Kielio 158 20120,66 Tom14977 AGENIA ROMA 2 24 SET 4 Regist an39902 1949 40 77 (euro CENT -=177...) vizi D. ai (Doitsca Mar FLIPFO Responsabil dudict 4 2 0 0 SELE 7