Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/1998, n. 1447
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Sentenza 10 marzo 1998

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La liberazione anticipata può essere concessa solo a chi si trovi in stato di detenzione, trattandosi di beneficio correlato alla partecipazione del condannato all'opera rieducativa, accertata (salve le eccezioni espressamente previste dalla legge: custodia cautelare e detenzione domiciliare) mediante l'osservazione scientifica della personalità con le modalità previste dagli artt. 13 legge 26 luglio 1975 n.354 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976 n.431, che presuppongono lo stato di detenzione e sono incompatibili con le tipologie trattamentali extramurarie come l'affidamento in prova. Tali preclusioni non operano, peraltro, allorquando il condannato chieda la liberazione anticipata non con riferimento a periodi trascorsi in stato di affidamento in prova, bensì a semestri di detenzione pregressi valutabili ex art. 54, comma primo, legge n.354 del 1975, ed il rapporto esecutivo non sia concluso o interrotto, ma prosegua , sia pure in forma alternativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/1998, n. 1447
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1447
    Data del deposito : 10 marzo 1998

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