Sentenza 10 marzo 1998
Massime • 1
La liberazione anticipata può essere concessa solo a chi si trovi in stato di detenzione, trattandosi di beneficio correlato alla partecipazione del condannato all'opera rieducativa, accertata (salve le eccezioni espressamente previste dalla legge: custodia cautelare e detenzione domiciliare) mediante l'osservazione scientifica della personalità con le modalità previste dagli artt. 13 legge 26 luglio 1975 n.354 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976 n.431, che presuppongono lo stato di detenzione e sono incompatibili con le tipologie trattamentali extramurarie come l'affidamento in prova. Tali preclusioni non operano, peraltro, allorquando il condannato chieda la liberazione anticipata non con riferimento a periodi trascorsi in stato di affidamento in prova, bensì a semestri di detenzione pregressi valutabili ex art. 54, comma primo, legge n.354 del 1975, ed il rapporto esecutivo non sia concluso o interrotto, ma prosegua , sia pure in forma alternativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/1998, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 10/03/1998
1. Dott. CAMILLO LOSANA Consigliere SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI rel. Consigliere N. 1447
3. Dott. GIOVANNI CANZIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE Consigliere N. 32941/1997
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI MA, n. 28.12.1959 a Orzinuovi
avverso l'ordinanza in data 20.5.1997 del Tribunale di Sorveglianza di Brescia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
OSSERVA:
Con ordinanza in data 20.5.1997 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia dichiarava inammissibile la richiesta di liberazione anticipata presentata da SI MA il 14.3.1997, mancando il necessario presupposto dello stato di detenzione in quanto l'interessato, "affidato", si trovava dal 18 - 3.1996 presso una comunità terapeutica.
Ha proposto ricorso per cassazione il SI che, premesso di avere richiesto il beneficio limitatamente a periodi di detenzione in carcere anteriori all'ammissione all'affidamento in prova terapeutico, denunciava violazione dell'art. 54 L. 26.7.1975 n. 354, poiché per la concessione della liberazione anticipata non è richiesta l'attuale detenzione, ma soltanto lo "status" di condannato;
il beneficio non potrebbe quindi essere precluso da una forma alternativa di espiazione della pena, quale deve ritenersi l'affidamento in prova. In subordine, ove ritenuta l'esistenza della preclusione, sollevava questione di illegittimità dell'art. 54 citato per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la liberazione anticipata può essere concessa solo a chi si trovi in stato di detenzione (Cass., Sez. Un., 11.7.1991, Sacchetto;
Sez. I 8.6.1994, Randazzo); tale interpretazione trova il suo fondamento nel rilievo che il beneficio è correlato alla partecipazione del condannato all'opera rieducativa, accertata (salve le eccezioni espressamente previste dalla legge - custodia cautelare e detenzione domiciliare) mediante l'osservazione scientifica della personalità con le modalità previste dagli artt. 13 L. n. 354/1975 e 94 D.P.R. 29.4.1976 n. 431, che presuppongono lo stato di detenzione e sono incompatibili con le tipologie trattamentali extramurarie come l'affidamento in prova (cfr. Cass., Sez. I, 27.7.1993, Di Nicola;
2.6.1994, Iermanò). Conseguentemente, la liberazione anticipata non è ammessa quando il rapporto esecutivo e, quindi, l'opera di rieducazione siano esauriti, interrotti o non ancora iniziati (cfr. Cass., Sez. I, 21.2.1989, Scoccimarro;
23.11.1995, P.G. in proc. Velitchkov); in tal caso vi sarebbe, oltretutto, difetto di attuale interesse del condannato, che non potrebbe neppure far valere il beneficio ai fini di diverse esecuzioni, attuali o future, per le quali il trattamento rieducativo sarebbe rapportato a differenti manifestazioni di capacità criminale.
Le preclusioni prima indicate non sono però applicabili al caso di specie, poiché il condannato non chiede la liberazione anticipata con riferimento a periodi trascorsi in stato di affidamento in, prova, ma ai semestri di detenzione progressi, valutabili ex art. 54, co. 1, L. n. 354/1975, e il rapporto esecutivo non è concluso o interrotto, ma prosegue, sia pure in forma alternativa. Non vi sarebbe quindi, in caso di accoglimento, un cumulo, non consentito, dei due benefici, ma una loro applicazione successiva nei rispettivi ambiti temporali, con lo stesso risultato di anticipazione della scadenza finale dell'esecuzione che si sarebbe avuto se il condannato avesse chiesto ed ottenuto prima la liberazione anticipata e poi l'affidamento, e non viceversa (cfr., per l'ammissibilità della liberazione anticipata sui periodi di detenzione pregressi quando il rapporto esecutivo sia tuttora pendente, Cass., Sez. I, 12.7.1989, Gullà e 8.9.1995, Dalle Molle, nonché c.c. 3.2.1998, Trigiante, e 17.2.1998, Martina).
L'ordinanza di inammissibilità va perciò annullata, con rinvio al giudice, "a quo" per l'esame del merito dell'istanza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1998