CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20383 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IN TT nato a [...] A CREMANO il 22/05/2003 avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del TRIBUNALE di Napoli vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Aldo Esposito ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli – costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. – ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 19 settembre 2025 nei confronti di IN TT. Il provvedimento ha ad oggetto uno smartphone comprensivo di scheda SIM. IN TT, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato tratto in arresto in data 24 luglio 2025 per detenzione di arma clandestina ed un primo provvedimento di sequestro probatorio dell’apparecchio cellulare è stato annullato in sede di riesame. In risposta alle doglianze difensive il Tribunale osserva che: posteriormente all’annullamento del primo decreto è stata disposta la riunione tra il procedimento relativo al possesso dell’arma e quello in cui è ipotizzata l’accusa di Penale Sent. Sez. 1 Num. 20383 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 20/02/2026 favoreggiamento personale aggravato, per aver favorito la latitanza di RR GI;
dalle nuove fonti di prova deriva che la ragione del sequestro preventivo dell’apparecchio è chiaramente individuabile nella necessità di impedire la prosecuzione dei contatti tra il IN e i soggetti appartenenti ad ambienti criminali, con cui era entrato in contatto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – IN TT. Il ricorso è affidato a due motivi. Al primo motivo si deduce violazione di legge in rapporto alla esistenza di un precedente giudicato. Rispetto alla detenzione dell’arma, il sequestro dello smartphone era stato annullato per manifesta violazione del principio di proporzionalità e la avvenuta riunione del procedimento per il reato di favoreggiamento non comporta reale novità. In ogni caso non vi sarebbero indizi concreti in rapporto al reato di favoreggiamento della latitanza del RR. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. La pretesa finalità impeditiva è declinata in modo estremamente generico;
del resto, la pretesa condotta favoreggiatrice è ampiamente esaurita e la sua riproposizione è meramente congetturale. Il IN è, peraltro, in stato di custodia in carcere per il possesso dell’arma e non potrebbe utilizzare il cellulare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per i motivi che seguono. Quanto al primo motivo va rilevato che il primo provvedimento di sequestro era stato adottato per finalità probatorie ed in un contesto procedimentale caratterizzato dalla contestazione provvisoria del possesso dell’arma. L’attuale contesto procedimentale è profondamente diverso, posto che sono stati acquisiti gli atti del procedimento in cui si ipotizza la condotta di favoreggiamento tenuta dal IN nei confronti di un esponente di rilievo di una organizzazione criminale. Non vi è pertanto alcun improprio aggiramento della prima decisione come ipotizzato dalla difesa. Anche il secondo motivo è infondato. L’attuale misura è caratterizzata da finalità impeditive che sono state ricollegate alla ‘idoneità’ del mezzo (uno smartphone) a tenere contatti con ambienti criminali. Ciò si ricollega alla esistenza del fumus del reato di favoreggiamento (rapportato a talune circostanze fattuali puntualmente indicate in sede di merito) ed evoca la riproposizione di condotte analoghe (non certo della medesima). In detti limiti le doglianze sono infondate, posto che da un lato la finalità impeditiva esclude la possibilità di estrazione di dati dall’apparecchio (dunque non viene assecondata una mera finalità esplorativa del provvedimento), dall’altro lo stato di detenzione cautelare del IN è per sua natura provvisorio, il che lascia inalterato il periculum in mora correlato al possesso dell’apparecchio. 2 Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Aldo Esposito ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli – costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. – ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 19 settembre 2025 nei confronti di IN TT. Il provvedimento ha ad oggetto uno smartphone comprensivo di scheda SIM. IN TT, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato tratto in arresto in data 24 luglio 2025 per detenzione di arma clandestina ed un primo provvedimento di sequestro probatorio dell’apparecchio cellulare è stato annullato in sede di riesame. In risposta alle doglianze difensive il Tribunale osserva che: posteriormente all’annullamento del primo decreto è stata disposta la riunione tra il procedimento relativo al possesso dell’arma e quello in cui è ipotizzata l’accusa di Penale Sent. Sez. 1 Num. 20383 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 20/02/2026 favoreggiamento personale aggravato, per aver favorito la latitanza di RR GI;
dalle nuove fonti di prova deriva che la ragione del sequestro preventivo dell’apparecchio è chiaramente individuabile nella necessità di impedire la prosecuzione dei contatti tra il IN e i soggetti appartenenti ad ambienti criminali, con cui era entrato in contatto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – IN TT. Il ricorso è affidato a due motivi. Al primo motivo si deduce violazione di legge in rapporto alla esistenza di un precedente giudicato. Rispetto alla detenzione dell’arma, il sequestro dello smartphone era stato annullato per manifesta violazione del principio di proporzionalità e la avvenuta riunione del procedimento per il reato di favoreggiamento non comporta reale novità. In ogni caso non vi sarebbero indizi concreti in rapporto al reato di favoreggiamento della latitanza del RR. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. La pretesa finalità impeditiva è declinata in modo estremamente generico;
del resto, la pretesa condotta favoreggiatrice è ampiamente esaurita e la sua riproposizione è meramente congetturale. Il IN è, peraltro, in stato di custodia in carcere per il possesso dell’arma e non potrebbe utilizzare il cellulare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per i motivi che seguono. Quanto al primo motivo va rilevato che il primo provvedimento di sequestro era stato adottato per finalità probatorie ed in un contesto procedimentale caratterizzato dalla contestazione provvisoria del possesso dell’arma. L’attuale contesto procedimentale è profondamente diverso, posto che sono stati acquisiti gli atti del procedimento in cui si ipotizza la condotta di favoreggiamento tenuta dal IN nei confronti di un esponente di rilievo di una organizzazione criminale. Non vi è pertanto alcun improprio aggiramento della prima decisione come ipotizzato dalla difesa. Anche il secondo motivo è infondato. L’attuale misura è caratterizzata da finalità impeditive che sono state ricollegate alla ‘idoneità’ del mezzo (uno smartphone) a tenere contatti con ambienti criminali. Ciò si ricollega alla esistenza del fumus del reato di favoreggiamento (rapportato a talune circostanze fattuali puntualmente indicate in sede di merito) ed evoca la riproposizione di condotte analoghe (non certo della medesima). In detti limiti le doglianze sono infondate, posto che da un lato la finalità impeditiva esclude la possibilità di estrazione di dati dall’apparecchio (dunque non viene assecondata una mera finalità esplorativa del provvedimento), dall’altro lo stato di detenzione cautelare del IN è per sua natura provvisorio, il che lascia inalterato il periculum in mora correlato al possesso dell’apparecchio. 2 Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3