Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10236
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Sentenza 18 aprile 2023

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In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10236
    Data del deposito : 18 aprile 2023

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