CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8761 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da : PO IA AL nata a [...] allo ON il 07/02/1971; avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 14/01/2022; visti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8761 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato IA Caporale colpevole del reato ascrittole e la ha condannata alla pena di euro 200 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 1.1. La predetta era imputata del reato di cui all'art.650 cod. pen., per non avere osservato un provvedimento legalmente emanato dai Carabinieri di Cassano allo ON per ragioni di giustizia (accompagnamento coattivo) e, in particolare, per non essersi presentata, nonostante l' invito regolarmente notificatole, per essere sentita come testimone nell'ambito del procedimento penale num. 5396/2014 RGNE instaurato presso il Tribunale di Castrovillari. In Cassano allo ON il 9 novembre 2018. 1.2. In particolare, il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza del reato contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo ed ha, altresì, escluso l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art.131-bis cod. pen., osservando che dalla condotta dell'imputata non emergeva alcun elemento che potesse attribuire al fatto una minima offensività, considerato che l'interesse tutelato dalla disposizione incriminatrice era stato interamente leso e che la condotta della imputata non poteva essere valutata favorevolmente rispetto a nessuno degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputata, per mezzo dell'avv. Rosetta Rago, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. La ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. poiché, a suo dire, nella fattispecie ricorrevano tutti gli elementi per giungere ad una pronuncia di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, tenuto conto della natura contravvenzionale del reato contestato e delle condizioni di salute della Caporale. Pertanto, l'imputata chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata mediante l'applicazione della citata disposizione in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, con riferimento alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei 2 presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 2.1. La sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, avendo richiamato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - precise ragioni a sostegno della non levità della condotta, sotto l'aspetto dell'avvenuta violazione dell'interesse leso e di tutti gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. 2.2. La ricorrente, invece, vorrebbe in questa sede l'applicazione del citato art.131-bis, mediante una differente valutazione del suo stato di salute, che è stato già esaminato dal Tribunale. Tale operazione è però inammissibile nel giudizio di legittimità poiché essa è tesa ad una differente valutazione del merito già adeguatamente e non illogicamente valutato dal giudice a quo . 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8761 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato IA Caporale colpevole del reato ascrittole e la ha condannata alla pena di euro 200 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 1.1. La predetta era imputata del reato di cui all'art.650 cod. pen., per non avere osservato un provvedimento legalmente emanato dai Carabinieri di Cassano allo ON per ragioni di giustizia (accompagnamento coattivo) e, in particolare, per non essersi presentata, nonostante l' invito regolarmente notificatole, per essere sentita come testimone nell'ambito del procedimento penale num. 5396/2014 RGNE instaurato presso il Tribunale di Castrovillari. In Cassano allo ON il 9 novembre 2018. 1.2. In particolare, il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza del reato contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo ed ha, altresì, escluso l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art.131-bis cod. pen., osservando che dalla condotta dell'imputata non emergeva alcun elemento che potesse attribuire al fatto una minima offensività, considerato che l'interesse tutelato dalla disposizione incriminatrice era stato interamente leso e che la condotta della imputata non poteva essere valutata favorevolmente rispetto a nessuno degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputata, per mezzo dell'avv. Rosetta Rago, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. La ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. poiché, a suo dire, nella fattispecie ricorrevano tutti gli elementi per giungere ad una pronuncia di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, tenuto conto della natura contravvenzionale del reato contestato e delle condizioni di salute della Caporale. Pertanto, l'imputata chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata mediante l'applicazione della citata disposizione in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Invero, con riferimento alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei 2 presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 2.1. La sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, avendo richiamato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - precise ragioni a sostegno della non levità della condotta, sotto l'aspetto dell'avvenuta violazione dell'interesse leso e di tutti gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. 2.2. La ricorrente, invece, vorrebbe in questa sede l'applicazione del citato art.131-bis, mediante una differente valutazione del suo stato di salute, che è stato già esaminato dal Tribunale. Tale operazione è però inammissibile nel giudizio di legittimità poiché essa è tesa ad una differente valutazione del merito già adeguatamente e non illogicamente valutato dal giudice a quo . 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 novembre 2022.