Sentenza 13 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2003, n. 6098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6098 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1230
3. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 023293/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LL CA LU N. IL 23/10/1944;
avverso SENTENZA del 27/03/2003 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
sentito il PG nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Delahaye E. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva quanto segue:
La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di EL RM, riconosciuto colpevole del delitto ex art. 468 cp per aver falsificato la targa di un autoveicolo, applicandovi il sigillo di Stato e le lettere E, B, E. Ricorre per Cassazione il difensore dell'indagato e deduce erronea applicazione di legge penale ed illogicità di motivazione, atteso che la condotta concretamente contestata al EL e riferibile alla ipotesi ex art. 469 cp, in quanto allo stesso non è addebitato di aver alterato il sigillo ma di aver falsificato la targa apponendovi la falsa impronta del sigillo di Stato e le lettere sopra indicate. Per altro, in sentenza si assume che le targhe applicate all'autoveicolo sarebbero state "non proprie" e dunque, se ben si intende, di altro autoveicolo, il che integrerebbe il reato ex comma 12^ art. 100 CdS. La motivazione è quindi incoerente con la contestazione. Il ricorrente lamenta poi mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto il giudice di secondo grado, senza aver visionato la targa in questione, sostiene la non grossolanità del falso.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il capo di imputazione fa riferimento alla falsificazione della targa, sulla quale "veniva applicato il sigillo". È del tutto ovvio che la espressione è impropria, atteso che sulla targa non poteva che applicarsi l'impronta del sigillo.
In sentenza si legge poi effettivamente la espressione "targa non propria", ma, a prescindere dalla approssimazione della locuzione, è evidente, dal contesto, che l'estensore ha inteso significare non "targa di altra autovettura" (ad essa sottratta), ma targa che non ha riferimento alla autovettura alla quale risulta applicata (scil.:, non ha riferimento perché è falsa e dunque riproduce abusivamente altra targa).
La prima osservazione conduce necessariamente alla riqualificazione del fatto (atteso oltretutto che la sentenza si limita, al proposito, ad affermare apoditticamente che "oggetto del falso fu anche il sigillo dello Stato"). Ed invero (cfr. ASN 199906037 - RV 212208), in materia di reati contro la fede pubblica, mentre l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 469 cp presuppone una falsificazione dell'impronta del sigillo di un pubblico ufficio, attuata, di volta in volta, con i più diversi mezzi, il reato previsto dall'art. 468 stesso codice presuppone invece che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo, non ad una sola, ma a tante riproduzioni della stessa impronta, facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato.
La seconda osservazione determina la infondatezza, sul punto, del rilievo del ricorrente.
L'ultima censura è manifestamente infondata, dal momento che, per stabilire la grossolanità del falso, non è necessariamente previsto che si proceda a perizia o comunque ad accertamenti tecnici. Alla riqualificazione del fatto consegue inevitabilmente l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Detto annullamento deve essere disposto senza rinvio, potendo la sanzione essere determinata direttamente da questo giudice di legittimità a seguito della mera operazione aritmetica di riduzione di un terzo della pena inflitta dal giudice di merito.
P.Q.M.
la Corte, qualificato il fatto contestato come delitto ex art. 469 cp, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro cinquanta di multa.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004