Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6785 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
AULA "B" IN 6785/01 oggetto LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N.03841/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Cron..15398 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.20.03.2001 da S P IN A ALESSANDRO dall'avv. Nadia Stanziola, del Foro rapp.to e difeso gea. della Spezia, con la quale elett.te domicilia in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 09, presso lo studio del dott. Giammarco Grez, giusta procura speciale a margine del ricorso, ed ora . Cancelleriad'uffici's mess dilla Corte on Cassatiere,
- ricorrente -
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contro
I N A I L h 1 per l'Assicurazione contro gli Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., prof. ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via IV novembre, n. 144, giusta procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale di La Spezia n. 00674/97 del 15.12.1997/12.02.1998, R.G. n. 02920/95, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Rita Raspanti per l'Inps; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe che ha concluso perNapoletano, l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 0442/94 resa il 09 dicembre 1994 il Pretore di La Spezia dichiarava prescritto il diritto ad eventuale rendita da malattia professionale (otopatia da rumore) richiesta da RO IN contro 1' INAIL - Istituto Nazionale per Infortuni sul Lavoro (in l'Assicurazione contro gli 2 appresso Inail), per essere decorso il relativo termine dalla data dell'avvenuta conoscenza da parte dello IN dell'esistenza della malattia e della sua stabilizzazione nei termini accertati dal consulente medico legale. Il Tribunale di La Spezia rigettava l'appello dello IN. Osservava il Tribunale: come da motivate conclusioni del consulente tecnico di ufficio era emerso che lo IN era affetto dalla malattia fin dal 1978, che lo stesso era in grado di avvertirla con grande probabilità agli inizi del 1986 e con grado di certezza comunque nel 1988; alla data di inizio del giudizio, pertanto, il termine di prescrizione era abbondantemente scaduto. Lo IN propone avversO la predetta sentenza ricorso per cassazione affidato ad unico motivo di censura. L'Inail si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso 10 IN denunzia violazione degli artt. 112 e 135 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, e 2935 c.c., nonché omessa, o comunque insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia anche con riferimento alle risultanze peritali, in relazione all'art. 3 Д 360, n. 5, c.p.c.: il disturbo alla percezione della voce, posto in evidenza dal consulente, non rilevava l'esistenza della malattia professionale, non essendo quest'ultima malattia tipo per la multifattorialità della ipoacusia;
né, a maggior ragione, da esso poteva desumersi il grado indennizzabile;
l'una e l'altro, invece, non potevano che essere accertati solo a seguito della visita medica;
d'altronde, la malattia professionale in questione si determina lentamente con la prolungata esposizione a rischio, sicché la conoscibilità della sua esistenza nella misura indennizzabile non poteva non decorrere che dal momento della manifestazione del danno provocato;
la certificazione della visita medica era stata allegata alla domanda di rendita del 28 febbraio 1989, sicché l'azione giudiziaria, iniziata con deposito del ricorso in data 14 luglio 1992, era precedente alla scadenza del termine prescrizionale di tre anni e, centocinquanta giorni previsto dalle norme invocate. Il ricorso è fondato. motivazione,Il giudice di appello, nella sua scarna dopo aver ricordato il principio che ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto a rendita da malattia professionale deve farsi riferimento alla manifestazione di "uno o più fatti (che, n.r.) danno certezza della esistenza di essa e della sua normale conoscibilità da parte dell'assicurato", e quindi non della "piena prova della 4 h raggiunta consapevolezza della malattia dell'assicurato, né che questi abbia perfettamente compreso che essa ha raggiunto il minimo indennizzabile", nel recepire nel caso di specie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, a seguito anche di richiesti chiarimenti allo stesso, ha rinviato alle argomentazioni motivazionali espresse dall'ausiliario. Tali argomentazioni, desumibili dalla relazione agli atti, tuttavia, non sembrano condurre con logica e razionalità alle conclusioni formulate nella statuizione impugnata. Il consulente, a sua volta, conclude che l'assicurato alla data della domanda amministrativa (28 febbraio 1989) presentava una invalidità permanente del 16%, che il minimo indennizzabile doveva ritenersi raggiunto intorno al 1978 senza che a quell'epoca lo IN potesse considerarsi "in grado di accorgersi della manifestazione della malattia", e che, invece, “era in grado di avvertire la propria infermità con grande probabilità agli inizi del 1986 ed addirittura di averla avvertita con sicurezza nel luglio del 1988". Orbene, come giustamente si censura nel ricorso in esame, da parte del giudice di appello e dello stesso suo ausiliario si parla genericamente di postumi permanenti, riconnessi evidentemente alle risultanze ipoacusiche accertate, e della loro manifestazione, ma in nessun modo si chiarisce - né vi si fa anche il pur minimo accenno - quale fosse stato il momento ) i momenti) in cui il danno 0 5 4 ipoacusico di cui sopra debba necessariamente ricondursi alla professionale conseguente all'esposizione ad malattia particolarmente attività rumorose, sì da consentire la conoscibilità da parte dello IN, non soltanto della ipoacusia sopravvenuta e del contemporaneo superamento della soglia indennizzabile, ma anche della diretta dipendenza del danno stesso dall'attività svolta. Come emerge dalla consulenza in atti, il deficit uditivo può derivare da una serie di fattori, di cui quello professionale non extralavorativo è solo una delle possibili cause, per cui la otopatia da rumore sfugge anche al solo esame obiettivo otoiatrico, essendo il suo accertamento condizionato alla specifica indagine attraverso esami clinici mirati a tanto. Ne consegue che anche la sola conoscibilità, nella accezione sopra delineata, deve soddisfare i citati requisiti della sopravvenuta ipoacusia, della sua dipendenza professionale e del superamento del limite indennizzabile, e che in assenza anche solo di uno di essi non incomincia a decorrere il termine di prescrizione di cui all'art. 112 e 135 del d.p.r. n. 1124 del 1965. Nel caso di specie, come si è già accennato, la indagine espletata dal consulente tecnico di ufficio, anche nei chiarimenti richiesti, acriticamente recepita dal Tribunale appare orientata nella sentenza impugnata, non indicato, sicché le all'accertamento a tutto campo sopra 6 conclusive affermazioni di avvenuta decorrenza del termine - peraltro in relazione ad imprecisato termine prescrizionale a quo di esso (1986 o 1988) non risulta ancorato ad una logica e completa operazione motivazionale. Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Genova, il quale provvederà al riesame nel merito di essa nel rispetto delle osservazioni di questa Corte, e, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, delle spese del giudizio di regolamento c.p.c., al cassazione.
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa la La C o r t e sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma il 20 marzo 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Gorvernity/azzarella Giusep Ianniruberto I D A , 0 S 1 S 3 O L . 3 A Phill L T T 5 , O R . B A A S ' I N L E IL CANCELLIERE D L P 3 S E Depositato in Cancelleria A 7 I D T - N S I 8 - G S O 1 O N P 1 oggi, 1.8 MAG 2001 E M A S I D E I A E G A IL CANCELLIERE , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I S G L E E D L R E O D 7