Sentenza 31 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11361 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
POL TTALIANO1 136 1 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTI SUIREN A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TEŔZA CIVILE Deposite Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22621/99 Dott. Gaetano NICASTRO 1215/00 Rel. Consigliere Dott. Ugo FAVARA 28369 FINOCCHIARO Consigliere Cron. Dott. Mario 2960 Rep. - Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud. 14/03/02 - ConsigliereDott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente S EN TENZA €0,77 1.1500 sul ricorso proposto da: AZAD SRL, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore UnicoSig. MA EN SE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 15, presso 10 studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE la difende anche dell'avvocato GIULIO MASOTTI, che UFFICIO COPIE Richiesta copia studio disgiuntamente SINESIO, giusta all'avvocato ANTONIO dal Sig. IL SOLE 24 ORE.. per diritti € 1,55 delega in atti;
31 LUG. 2002 il - ricorrente IL CANCELLIERE contro
- intimato -
BARCACCIA GIANFRANCO;
2002 e sul 2° ricorso n° 01215/00 proposto da: 648 BARCACCIA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA 1 VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato PANCRAZIO CUTELLE', che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AZAD SRL, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore UnicoSig. MA EN SE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 15, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MASOTTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO SINESIO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3000/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione I I Civile, emessa il 25/09/98 e depositata il 13/10/98 (R.G. 183/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Pancrazio CUTELLE'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento del I motivo del ricorso incidentale ed il rigetto del II motivo. Svolgimento del processo 2 Con citazione del 12.7.90 BA IA con- veniva dinanzi il Tribunale di Roma la SOC. AD assu- mendo che con contratto del 6.4.90 la intimata società gli aveva consegnato 249 tappeti in conto deposito af- finchè ne curasse la vendita con divisione dell'utile al 50%. Riferiva, ancora in citazione l'attore che la merce, custodita in un locale blindato sito sul raccor- do anulare, era stata sottratta da ignoti penetrati dal soffitto nella notte tra il 28 ed il 29.4.90. Da ultimo, il BA faceva presente di avere rilasciato in garanzia alla società convenuta un asse- gno di duecento milioni. La causa non veniva iscritta a ruolo. La società AD, a sua volta, chiamava in giudi- zio in riassunzione il BA per sentirlo condanna- re al risarcimento dei danni nella misura di duecento milioni corrispondenti all'importo dell'assegno per la perdita della merce. Con successivo atto di citazione del 14.3.92 il BA conveniva dinanzi il Tribunale di Roma la SOC. AD per sentirla condannare al risar- cimento dei danni subiti per il protesto dell'assegno che aveva rilasciato per procura della SOC. Euroluce, procura di poi revocatagli. Riunite le cause, il Tribunale con sentenza del 10.1.95 rigettava entrambe le domande compensando le spese. 3 Avverso detta sentenza proponeva appello la SOC. AD mentre in via incidentale proponeva gravame il BA insistendo per il risarcimento dei danni con restituzione dell'assegno indebitamente trattenuto. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 13.10.98 rigettava entrambe le impugnazioni compensando le spese. Motivava, tra l'altro, la Corte che essendo pacifi- che il locale ove è avvenuto il furto era blindato CO e, quindi, verosimilmente inaccessibile dall'esterno per la presenza di congegni di sicurezza sulle porte e sulle finestre, doveva ritenersi che il custode avesse posto in essere misure adeguate ed idonee a scongiurare la sottrazione dei tappeti mentre doveva ritenersi del tutto anormale il compimento del furto mediante sfonda- mento del solaio del locale. I secondi giudici afferma- vano, ancora, che non era provato che le parti avessero inteso derogare ai principi normativi in materia di re- sponsabilità "ex recepto", e la immediata corresponsio- ne del prezzo dei tappeti eventualmente sottratti pat- tuita dalle parti aveva come presupposto la sussistenza della obbligazione. La Corte di Appello, di poi, disattendeva la doman- da di danni da illegittimo protesto, in quanto, trat- tandosi di assegno, il medesimo poteva essere posto 4 all'incasso. Comunque, il titolo era stato posto in buona fede all'incasso dalla società sia pure nell'erroneo convin- cimento di potere ottenere il risarcimento dei danni secondo gli accordi contrattuali. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la soc. AD affidandolo a due motivi. Ha resistito con controricorso il BA che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato ad unico motivo al quale con controricorso ha resistito la soc. AD. Motivi della decisione Preliminarmente, vanno riuniti i ricorsi ex art.335 cpc, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sen- tenza. Con il primo mezzo del ricorso principale la Soc. AD, denunziata la violazione degli artt. 1362, 1556, 1766, 1768,1780 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai nu- meri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente qualificato come deposito il contratto in atti mentre 10 stesso andava qualificato come contratto estimatorio con la conseguenza che ai sensi dell'art. 1557 cc il BA non poteva consi- derarsi liberato dal l'obbligo di pagare il prezzo anche 5 se la restituzione della merce era divenuta impossibile per cause a lui non imputabili. Si Osserva in contrario che la conclusione di un contratto estimatorio tra le parti viene solo in questa sede dedotta essendo il giudizio di merito stato incen- trato sulla violazione о meno delle disposizioni ri- guardanti il contratto di deposito, lo stesso ricorren- te nella impugnazione parla di consegna al BA di 249 tappeti con la causale "conto deposito". Avendo il contratto di deposito e quello estimatorio diversità di regolamentazione e diversità di presupposti deriva la inammissibilità della doglianza per novità della que- stione proposta dovendosi effettuare indagini di fatto precluse in sede di legittimità e che competevano, al contrario, al giudice del merito qualora ne fosse stato investito. (Cfr. Cass. 4900/98 in tema di divieto di proposizione di questioni nuove nel processo di Cassa- zione). Va, comunque, evidenziato che la Corte del merito correttamente interpretato le clausole contrattuali ha ritenendo sussistente una responsabilità "ex recepto". Tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla censura della ricorrente. Con il secondo mezzo di impugnazione la soc. AD, denunziata la violazione degli artt.1362 e SS CC, non- 6 ché la insufficiente motivazione della sentenza con ri- ferimento, rispettivamente, ai numeri 3 5 dell'art. e 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia inter- pretato in modo del tutto apodittico la clausola rela- tiva al furto. Si osserva in contrario che dalla sentenza della Corte territoriale si evince in modo del tutto chiaro che i giudici di seconde cure hanno ritenuto che le parti non abbiano affatto inteso derogare ai principi in tema di responsabilità "ex recepto" sol considerando che la stipula di una polizza assicurativa costituiva una facoltà in favore del depositario mentre la pattui- zione sulla immediata corresponsione del prezzo dei tappeti eventualmente sottratti riguardava l'assunzione dell'obbligo del depositario di non porre ostacoli all'adempimento della obbligazione sempre, però 1 che questa sussistesse. E sul punto i giudici di appello hanno ritenuto con appagante motivazione che l'obbligazione del BA dovesse ritenersi estinta per impossibilità sopravvenu- ta avendo considerato l'evento né prevedibile né evita- bile pur essendo state adottate tutte le precauzioni imposte dal dovere di diligenza di cui all'art. 1176 cc, Onde evitare la possibile consumazione del reato, causa, quindi, di forza maggiore. 7 Passando all'esame del ricorso incidentale va di- chiarato assorbito il primo motivo del ricorso stesso in quanto condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale (dedotta violazione degli artt. 1362, 1363 CC, 132 cpc in relazione all'art.360 n.5 cpc). Con il secondo motivo del ricorso incidentale il BA, denunziata la violazione dell'art.2 del R.D.21.12.1933 n.1736, 132 cpc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettiva- mente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente respinto la domanda di risarcimento del danno da illegittimo protesto dell'assegno che per patto espresso era stato dato in garanzia e non poteva essere messo all'incasso anche perché non datato. La doglianza è infondata. Si evince in modo del tutto chiaro dalla sentenza impugnata che la Corte di Appello ha ritenuto che trat- tandosi di assegno il medesimo poteva essere posto all'incasso attesa la sua giuridica natura di mezzo di pagamento. Peraltro, il titolo era stato posto all'incasso in buona fede dalla SOC. AD ritenendo di potere ottenere i danni derivati dalla sottrazione del- la merce. 8 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 050712 Iscritto a ruolo & 167f Art. n. Correttamente e con ampia motivazione la Corte ter- ritoriale ha, quindi, evidenziato quella che è la fun- zione propria dell'assegno come mezzo di pagamento non funzione di garan-attribuendo rilevanza alla diversa zia. Quanto alla mancanza di data sull'assegno, ne deri- va unicamente la possibilità di immediato incasso, come desumesi dalla comparata lettura degli artt. 1 e 2 R.D.1736/1933. Conclusivamente, la sentenza della Corte di Appello che con valutazione di merito ha disatteso la domanda 1000 129,11 от 30,98 di danni proposta dal BA si sottrae alle criti- che ad essa rivolte. 160,10 Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale. Dichiara assorbito il primo motivo condizionato del ricorso incidentale. - کر Compensa tra le parti le spese del giudizio di cas- سچ sazione. Così deciso in Roma il 14.3.02 Il Consigliere relatoreliere Il Presidente витии Шабо My favata 9 A