Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6646 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL06646 / 02 REPUBBLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Auicurafrin SEZIONE TERZA CIVILE Offlizationon osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17179/99 Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Cron. 18994 Dott. Fabio MAZZA - Consigliere - Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 29/11/01 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UO SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATTARO 28, presso 10 studio dell'avvocato PIERO ROBERTO DELL'AQUILA, SCHIFONE, difeso dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studic - ricorrente dal SiglL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 il 9 MAG 2002
contro
IL CANCELLIERE LI MA, GENERALI ASSICURAZIONI SPA, SAI ASSICURAZIONI SPA;
intimati CANCELLERIA avverso la sentenza n. 10498/98 del Giudice di pace di depositata il 06/07/98; 2001 NAPOLI, emessa il 26/6/98, 2051 RG.12089/92; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per Generale innammissibilità del ricorso. - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 20.2.1997 CO AT conveniva di- nanzi al giudice di Pace di AP IL RO e le As- sicurazioni Generali spa per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno da lui subi- to a causa dell'incidente stradale verificatosi in Na- e da lui indicato in lire poli il giorno 7.5.1996, 1.169.692. precisava che, alla suddetta data, egli, al- la guida della vespa di sua proprietà tg. PG. 110406, era stato urtato dalla vettura Citroen tg. VR 683431 di proprietà del IL. Affermava che l'esclusiva respon- sabilità dell'incidente era del guidatore della Citro- en, che, procedendo parallelamente dalla Vespa, aveva fatto una conversione a sinistra, urtandola. I convenu- ti si costituivano e chiedevano il rigetto della doman- da attorea sull'assunto secondo cui la responsabilità del sinistro era del RO, che aveva urtato contro l'autovettura a seguito di manovra imprudente. Il IL spiegava azione riconvenzionale per ottenere il risar- cimento del danno da lui riportato nell'incidente e 2 l'attore, all'uopo autorizzato, effettuava la chiamata in causa della SOC. SAI, quale assicuratore della Ve- spa, per manleva. La SAI si costituiva chiedendo il ri- getto della domanda riconvenzionale. - 6.7.1998, Il giudice di Pace, con sentenza 26.6 dichiarava l'eguale concorso di colpa dei conducenti e dichiarava compensate per intero tra le parti le spese per le riparazioni dei rispettivi veicoli e le spese del giudizio. CO AT ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. Le altre parti non si sono costituite. k MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo da lui proposto il ricorrente la- menta violazione di legge e vizio di motivazione in re- lazione agli artt. 2043, 2054 c.c. e 18 legge 990/1969. Osserva che il giudice a quo non ha considerato che 1 nella ipotesi di colpa concorrente, ciascuno dei danneg- giati proprietari dei veicoli assicurati ha il diritto dall'assicurature di ottenere dal proprietario e dell'altro veicolo il risarcimento del proprio danno nella misura del concorso di colpa stabilito dal giudi- ce. Osserva ancora che il giudice a quo ha illogicamen- te addebitato a ciascuno dei conducenti i danni ripor- tati dai rispettivi veicoli, prescindendo dalla valuta- zione degli stessi e sulla presunzione che essi fossero 3 di pari entità. Il ricorso non merita accoglimento. De- vesi infatti considerare che la sentenza impugnata è stata emessa in causa che, per valore, era rimessa al giudizio di equità del giudice di pace ex art. 113, 2° comma, c.p.c. non è piùL'equità devista dalla presenta norma l'equità correttiva di cui al vecchio testo dell'art. 113 c.p.c., necessariamente rispettosa dei principi della materia sottoposta al giudizio, ma è un'equità formativa, in base alla quale il giudice formula sia la qualificazione del fatto, sia la regola da applicare al caso concreto, con il solo limite del rispetto delle norme costituzionali. Ne deriva che il giudice a quo era svincolato dal dovere di applicare alla fattispecie le regole di di- ritto ad essa pertinenti, ma era tenuto esclusivamente a dare idonea e ragionevole motivazione delle regole applicate al caso. Tale motivazione è stata resa in modo sufficiente e senza vizi di illogicità, avendo il giudice di pace esaminato e valutato, sulla base degli atti di causa, sia le condotte poste in atto dai condu- centi sia i danni dagli stessi riportati, in relazione alla loro natura, ai costi occorrenti per le riparazio- ni e per i pezzi da sostituire, nonché in relazione al tipo dei veicoli coinvolti, alla loro vetustà e al loro grado di usura. Né può ritenersi la illogicità della disposta compensazione con riferimento all'azione di- retta proposta dai danneggiati contro gli opposti assi- curatori, poiché la confluenza tra l'azione ex art. 18 legge 990/1969 e l'azione ex art. 2054 c.c. non toglie che la responsabilità dell'assicuratore sia e rimanga, un'obbligazione di garanzia, che viene meno ove le op- poste responsabilità degli assicurati i compensino. Il ricorso deve essere quindi rigettato. Nulla per le spe- se non essendosi costituite le altre parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, addì 29.11.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE бала Fiduciaпланина IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Marja Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 9.05.02 IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Alello