Sentenza 19 ottobre 2010
Massime • 1
Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso d'atti d'ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'accesso ad internet del computer d'ufficio, qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto un abbonamento a costo fisso.
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Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
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Il peculato è un reato molto simile all'appropriazione indebita, che si differenzia da esso principalmente per la qualifica che ricopre il soggetto agente. [1] La norma, infatti, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che si appropria del danaro o di altra cosa mobile altrui di cui ha il possesso, o comunque la disponibilità, per ragioni del suo ufficio o servizio. L'attuale formulazione dell'art. 314 c.p. è essenzialmente frutto della riforma del 1990 (avvenuta con Legge n. 86 del 26 aprile): con tale novella legislativa si è eliminato sia il riferimento all'appartenenza alla p.a. della res oggetto della condotta, sia al profitto proprio o altrui, che alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2010, n. 41709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41709 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/10/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1551
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 20364/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino;
e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania;
nel procedimento a carico di:
NI MA, n. a *Premosello Chiovenda il 6 settembre 1959*;
avverso la sentenza di non luogo a procedere del G.u.p. del Tribunale di Verbania in data 18 dicembre 2008;
udita la relazione fatta dai Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Verbania ha disposto non luogo a procedere nei confronti di NI MA in ordine ai reati di peculato (capo a), contestatogli in alternativa al reato di abuso di ufficio (capo b), per avere, quale dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Stresa, e pertanto pubblico ufficiale, utilizzato il telefono cellulare assegnatogli per ragioni di ufficio per contatti con privati (276 messaggi SMS e 625 conversazioni) per un totale di ore 25,52,03 di impegno della utenza e un costo di Euro 75,49. Uguale statuizione ha emesso nei confronti dell'NI\ in relazione al reato ex art. 323 sub c) contestatogli per avere utilizzato il computer dell'ufficio collegato con la rete Internet per ragioni del tutto personali.
Considerava il G.u.p. che, in ragione di una reiterazione di condotte che comportavano modesti costi, doveva concludersi per "l'assenza di atti appropriativi di valore economico sufficiente per la configurabilità del delitto di peculato". Rilevava quindi che neppure era configurabile il reato di abuso di ufficio in considerazione della mancanza dell'elemento costitutivo del reato consistente nell'ingiusto vantaggio patrimoniale "rappresentato da un effettivo e concreto incremento economico del patrimonio del beneficiato quale conseguenza della condotta abusiva". Doveva poi escludersi la sussistenza del reato di abuso di ufficio in relazione all'utilizzo del computer dell'ufficio per usi personali perché il Comune di Stresa aveva con Telecom s.p.a. un abbonamento a costo fisso per la navigazione in Internet, mancando quindi, anche per tale comportamento, un ingiusto vantaggio patrimoniale al pubblico ufficiale, nemmeno ipotizzabile sotto il profilo di risparmio di spesa.
Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione il Procuratore generale e il Procuratore della Repubblica. Entrambi lamentano inosservanza o erronea applicazione di legge. Il Procuratore della Repubblica censura la sentenza anche per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Quest'ultimo, in particolare, insiste per la configurabilità del reato di peculato sub a). Sottolinea la non uniformità della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in ordine a vicende analoghe e soprattutto la differenza di situazioni di fatto prese in considerazione da detta giurisprudenza. Ragione per la quale si profilerebbe come opportuna la decisione del giudice del dibattimento, sussistendo comunque elementi idonei per sostenere la pubblica accusa. Entrambi i ricorrenti deducono, sotto il profilo del reato di abuso di ufficio, come appaia evidente l'ingiusto vantaggio patrimoniale che l'indagato si è procurato.
L'indagato ha depositato memoria in data 15 ottobre 2010 con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
I ricorsi sono inammissibili.
Per quanto attiene alla contestazione dei reati sub a) e b), se è vero che in punto di reato di peculato in caso di utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha giudicato in modo differente, è anche vero che le diversità sono dovute essenzialmente alla diversa misura di tale utilizzazioni, laddove tutte le sentenze pronunciate sono concordi nel ritenere che danni al patrimonio della pubblica amministrazione di scarsa entità finiscono per essere irrilevanti per rivelarsi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato. Nel caso, il G.u.p. ha giudicato su una vicenda in cui il danno arrecato era di circa Euro 75 in un arco temporale di poco più di due anni per contatti di breve durata con un numero ristretto di persone. Tale valutazione non appare irragionevole al Collegio decidente, avuti riguardo al raffrontato con i casi che si sono presentati all'esame della Corte di Cassazione. I ricorsi appaiono quindi inammissibili per contenere censure non consentite nel giudizio di Cassazione in quanto attinenti ad apprezzamenti e valutazioni dei dati di fatto riservati al giudice di merito, sottratti alla cognizione del giudice di legittimità siccome sorretti, nella specie, da una motivazione congrua e immune da censure di ordine logico, con la quale il G.u.p. ha spiegato adeguatamente le ragioni per le quali non ha ritenuto di sottoporre al vaglio del giudice del dibattimento una vicenda caratterizzata dalla raccolta di elementi insufficienti o contraddittori per sostenere l'accusa. Ragioni che hanno altresì condotto il giudicante a ritenere la insussistenza di un effettivo e concreto incremento economico del beneficiario idoneo a configurare il requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale con riferimento al reato di abuso di ufficio.
È anche corretta la decisione assunta in ordine al capo e), essendo emerso che il Comune di Stresa aveva contratto con Telecom un abbonamento a costo fisso per l'accesso in internet con la conseguenza che nessun danno è stato cagionato alla pubblica amministrazione. Neanche in ordine a tale fattispecie è ravvisabile un concreto incremento patrimoniale da parte dell'NI\ e quindi un vantaggio ingiusto. Neppure può ravvisarsi il reato di abuso di ufficio sotto il profilo del consumo di energie derivanti dall'utilizzo del computer, mancando anche in tal caso, per quest'ultima causale, un apprezzabile nocumento nei confronti della stessa amministrazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010