Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2003, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EZI ME SCONDA'0 2 2 38 /0 3 Oggetto Cortun ive Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 11167/0 ㅏ Dott. Alfredo MENSITIERI -Consigliere 11393/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron. 5143 Rep. 667 | Dott. Roberto Michele TRIOLA -Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere- Ud.27/11/02 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MASI VIA L MASI 3/5 ROMA, in persona COMPROPRIETA' | degli Amm.ri e legali rappresentanti pro tempor Romethi - - Dott.ri RENATO D'AMBROSIO E LUIGI F - -- -- - elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.L. LAGRANGE 1, - presso lo studio dell'avvocato PIETRO GOLISANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZAPPULLI AMEDEO;
- intimato °e sul 2° ricorso n 11393/00 proposto da: 2002 AMEDEO, elettivamente domiciliato in ROMA 1545 ZAPPULLI -1- VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato | FRANCESCO MARCHIO, che lo difende, giusta delega in ד 1 atti;
|- controricorrente e ricorrente incidentale contro 1 COMPROPRIETA' MASI VIA MASI 3/5 ROMA;
1 intimato avverso la sentenza n. 3218/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica I udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto ・1 Michele TRIOLA;
F MACRO Renato, per delega | udito l'Avvocato ㅏ I dell'Avvocato MARCHIO Francesco depositata in udienza, + 'difensore del resistente che ha chiesto rigetto | - principale, accoglimento ricorso ricorso | incidentale;
ti - | I udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Çenerale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso - 1 'inammissibilità di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 9 settembre 1991 AM PP proponeva opposizione contro il decreto ingi intivo in data 7 giugno 1991 emesso dal Presidente del Tribunale di Roma e relativo al pagamento della somma di lire 6.509.384 per oneri relativi alla comproprietà di una autorimessa in via Masi n. 3/5 in Roma. A fondamento della opposizione deduceva, tra nullità delle delibere di nominal'altro, dell'amministratore, in quanto assunte con maggioranza inferiore a quella prescritta. Con sentenza in data 3 marzo 1997 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione. AM ZA proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 5 novembre 1999, in base alla seguento motivazione: D'art. 10 dell'atto pubblico di acquisto di alcune delle 71 quote dell'intero piano garage in favore dello UI Ё delia coniuge AN Rosa stabilisce che La nomina degli Amministratori doveva avvenire cch la maggioranza del 608 dell'intera proprietà ed in mancanza attraverso votazione per corrispondenza. 3 Le assemblee incriminate sono quelle tenulesi nel corso dell'anno 1990 e del 1991, in base alle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo. Ebbene, se la nomina degli amministratori nel periodo indicato risultasse nulla, essi sarebbero carenti della rappresentanza della comproprietà, le ovvie conseguenze anche in con campo processuale. Ed in effetti alle assemblee del 23 marzo 1990 e del 26 Marzo 1991 erano rappresentate rispettivamente 36 e 38 quote, non sufficienti per la nomina degli ammministratori, per la quale era necessaria la presenza di almeno 43 quote (60% di 71). Assolutamente nulla fu quindi la relativa delibera in entrambi i casi, in quanto non venne seguita la Orocedura deila nomina 3 mezzo lettera, come stabilito dall'art. 10 degli atti di vendita. per amministratori пол furonc validamentecui gli riconfermati, non potevano rappresentare in giudizio la comproprietà e non erano legittimati a promuovere il presente giudizio. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Comproprietà Masi di via L. Masi nn. 3/5 in Roma, con due motivi. Resiste con controricorso ED ZA, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, con quattro motivi. AM ZA ha anche depositato memoria. Motivi della decisione disposta Ca riunione deiVa preliminarmente ricors . Con i due motivi del ricorso principale, che, per ia Joro stretta Connessione possono easere esaminati congiuntamente, si deduce sostanzialmente che, anche volendo ritenere invalide le deliberazioni in data 23 marzo 1990 e 26 marzo 1991, con le quali erano stati confermati nella carica i precedenti amministrativi, questi ultimi erano rimasti in carica im regime di prorogatio fino alla valida nomina di nuovi amministratori 0 alla revoca dell'incarico loro conferito, per cui validamente a rappresentarecontinuavano ia comunione anche in campo processuale. Il ricorso non può trovare accoglimento. Con esso, infatli, si ta inammissibilmente valere ura questione (quella delia prorogatio) che non risulta sia mai stata prospettata nel giudizio di merito, Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto 5 con esso si ripropongono questioni sulle quali i giudici di merito non si sono pronunciati, in quanto assorbite. In considerazione della reciproca soccombenza ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma 27 novembre 2002 Palent Ich IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 14 FEB. 2003 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia IL CANCELLIERE C1 Ronis.delle Entrate di Roma 2 il 29-5-2003 serie 4 al n. 20501 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rico