Sentenza 18 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 64085 PUBBLICA ITALIANA Oggetto SUCCESSIONT 19 5 DP.R..G3772, T.U. 1.446:90. / . Specessione di leggi nel tempo. N 1 NOME DEL Porc ITALANO Tasso dell'interesse per - P concessa dilazione dell'imposta, S COR A inerente a successione aperta E I CASSAZIONE D D rima del 1.1.1991. V : Compare il tasso del E A I R SEZIONE QUINTA CIVILE B Composta dagli li.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.06656/99 Saccucci Dot . Bruno Presidente Consigliere Monaci Dolt. Stefanc Consigliere Cron. 5SOS5505 Dott. Vittorio Glauco Ebrer Cons. Re.. Rep. Dott. Giuseppe Vito A Magno Ud. 19/06/02 Consigliere Dott. Francesco Ruggiero . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 64095 sul ricorso proposto da: -- Amministrazione Finanziaria deilo Stato, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Fortoghesi, 0.12, presso l'Avvocatura Generale delic Stato che la rappresenta e difende ex lege 7 - ricorrente
contro
Carosio Cleto, OZ IU, RC EN, rappresentati e difesi dall'Avvocato Federico Gavino, giusta procura speciale a margine del controricorso controricorrenti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale de 1 Piemonte 7. 105/15/98, depositata il 1 1 .
7.1998. Udila la relazione della causa, svolta nella pubblica iе za del 13/6/02 dal Rejalore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magrc;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha conclusc per il ricotto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tn data 15.5.1991 l'avvocato Cleto Carosio, suor Giu- seppina Cereseto e padre EN RC, rispettivamen- Le Legatario, erede e procuratore generale dell'erede di SE NA, la cui successione si era aperta il 16.5.1988, stipularono presso l'ufficic del registro di Ovada un atto di oilazione dell'INVIM e dell' imposta di successione, suila base di ип conteggio effettuato dall'ufficio stesso, al lasso del 5 scalare annuo. Gli avvisi di liquidazione notificali, rispettivamente, in date 23.12.1992, 29.12.1992 ė 13.1.1993, c i 1'offici pretendeva maggiori somne іл base ad ил nuovo calcolo dell'interesse al 3*, furcno impugnati dai suddetti contribuenti con ricorso davant. i alla commissione tributaria provinciale di Alessandria che, con sentenza n. 49 del 1997, lo accolse. Propose appello l'ufficio, davanti alla commissione tributaria regionale del Fiemonte, sostenendo the il 2 b tasso dell'interesse applicabile eza quello prescritto dal a legge vigento al momento della sottoscrizione dell'at di dilazione (15.5.1991), non al momento dell'apertura della successione (16.5.1388), quindi doveva essere del 9% anziché del 5 , quale era prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 cttobre 1990, n. 346. Sostenevano, invece, gli appellati, come già in primo grado, che l'atto di dilazione ha патита contrattuale cho, pertanto, il tasso d'interesse concordato fra le parti non poteva essere modificato unilateralmente dall'ufficio. Con sertenza depositata il 17.7.1998, _a commissione regiona a adita rigettò l'appello, avendo ritenuto che l'alto di dilazione, ancorché stipulato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. Π. 346/1990, 11 cui articolo 38, co.2, fissava il tasso d'interesse al 9 , si riferiva, peraltro, ad una successione apertasi in data antece- dente al 1°.1.1991, cui dovevano applicarsi le disposi- zioni previgenti, in virtù di esplicita norma contenuta nell'articolo 63 del medesimo testo di legge. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il ministerc delle finanzo, articolando LI sole motivo. Resistono, mediante controricorso, i contribuenti intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione ricor- s rente censura _a sentenza impugnata per violazione e cc. 2, e 63, T. falsa applicazione degli articoli 38, Lgs. 31 ottobre 1990, II. 346; 11, disposizioni sulla legge in generale;
1418, 1419, secondo comma, 1339, 1374, c.c.; in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. essenzialmerta, 1' amministrazioneSostiene, che gli interessi sono dovuti "con decorrenza dalla data della dilaziore" vicenda accessoria ed eventuale, rispett.c al rapporto tributario principale, la quale dà lucgo ad un sub-procedimento, di natura pur sempre tributaria e quindi. Dalla misura del 94 stabilita dal citato articolo 38. 00-2, non sussistendo alcuna autonomia delle parti quanto alla disciplina legale del rapporto. Il atto che il D.Lgs. n.346/1990, entrato in vigore il 1ª.1.1991, debba applicarsi, por disposizione del''ar- ticolo 63, solo alie succession: aperte a partire da tale data, non comporterebbe, secondo la ricorrente, la sottoposiziore al regime legale previgente di singoli atti deila procedura, eventualmente stipulati dopo di essa, nell'ambito del medesimo rapporto tributario. In particolare, la logge precedente continuerebbe a regolare, puz dopo l'entrata in vigore del T.U. n.346/ 1990, la misura dell'imposta, ossia dell' aliquota, ME no7 estenderebbe iā propria disciplina ai patti + successivi al. 1°.1.1991, come quello Qi dilazione stipulato fra le parti, avente contenuti specific: ed autonomi rispetto alla liquidazione dell'imposta. Né, secondo le ricorrente, potrebbe invocarsi l'accordo fra le parti sclla misura cel-'interesse al 5 , mancando, su Lin elemento imperativamente regolato dalla legge, l'autonomia contrattuale e della 9.A. e del privato. Il ricorso è infondato. Questa suprema Corte ha già ritenuto (Cass. rit. 8823, 8783, 8779, 8776, 8772 de! 2000; 9685 = 3840 del 1999), con argomentazioni che il collegio condivide e dalle chequali, pertanto, nor. ha ragione di discostarsi, 1'articolo 63 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, 5.346 contiene duc norme: quella che stabilisce la data della propria entrata in vigore (1°.1.1991) e quella, ten distinta, che onde evitaro conflitti fra vecchia legge e jus superveniens, da risolvere altrimenti alla stregua delle regole generali sull'efficacia della او تاوت legge nel tempo (artico_c 11, disp. prel. stabilisce la non applicabilità del provvedimento alle successioni aperte ed alle donazioni fatte in epoca antecedente la stessa data di entrama in vigore. Da tale disposizione quindi risuita, per positiva ed espressa volontà del Jegislatore, il globale assogget- Lamento alla legge previgente dei rapporti tributari discenderti da fatto generatore (apertura della successione, donazione) anteriore al 1 .1.1991, anche se ancora pendenti a Lale data. formula usata (" 1 presente testo unico sj applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire са tale data", cioè dal 1°.1.1991) non lascia adito a dubbi, in ordine al fatto che l'intero tes Lo, Е quindi tutte lc disposizioni 6,550 inserite, prescindere dal loro contenuto, sono inapplicabili, fra 1' altro. alle successioni aperto fino al 31.12.1990, a'la che q indi rimangono interamente soggette disciplina del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637. Di fronte al chiaro dettato legislativo, non residuano margini interpretativi tali da consentire ia distin- zione fra rome attinenti, da una parte, all'an ea al quantum dell' obbligazione tributaria - assoggettabili, in ipotesi, alia disciplina anteriore a causa dell'j - retroattività, positivamente disposta, dello jus super- Voniens e norme attinenti, dall'altra, a convenzioni accessorie, eventuali e successive, come il patto di dilazione, cui si applicherebbe (secondo la tesi, qui criticata, della ricorrente) la norma in vigore ratione Lemporis, sia pure con esclusivo riguardo alla misura degli interessi. Sarebbe, questa, una scelta astrattamente possibile, ma 6 difforme da quella positivamente ed effettivamente operata dal legislatore, con l'articolo 63 del D.Lgs. n. 346/1990; uniformandosi alla quale si dave dunque ritenere che neppure la norma contenuta nol citato articolo 38, co.2, in tema di interessi sull'imposta di cui è differito il pagamento, è applicabile alle suc- cessioni aperte anteriormente al 1°.1.1991, quale che sia il momento di stipula del patto > di concessione della dilazione. L'interesse dovuto à, pertanto, quelio del 5%, stabilito dalla normativa in vigore al momento dell'apertura della successione. Per le ragioni esposte, ricorso dell'amministraziona deve essere rigeltato. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la Roccombenza.
9. Q. M. La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Condamna 1'amministrazione ricorrente al pagamento de le spese dj giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.100, di cui Eure 2.000 per onorari. Coci deciso in Roma, nella camera di consiglio della V -sezione civile tributaria, il 19 giugno 2002. Il presidente Il consigliere est. m ius horver.лио янный редит DEPOSITATO IN CANCELLERIA R CANCELLIERE C1 1 A FEB, 2003 Mulb очаешь Casano,