Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/2001, n. 8314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8314 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA8314/0 1 IN NOM D L POI LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SOCIETA COOPERATIVA SEZIONE PRIMA CIVILE NULUTA D DELIBERAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18324/99 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente e Relatore Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Dott. Mario ADAMO - Consigliere Cron.19079 Dott. PE Maria BERRUTI Consigliere Rep. 2896 Ud. 26/03/2001 ConsigliereDott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio COOPERATIVA IL SESTANTE a r.1., in persona del dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 Presidente del Consiglio di Amministrazione pro 19 GIU 2001 IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor DI UI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE SCORZA e ROMANO COLARUSSO, giusta mandato a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
TO LO elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso l'avvocato ALDO SIMONCINI, 2001 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 865 LEONARDO CAVALIERE, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 178/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 18/07/98; nella pubblica udita la relazione della causa svolta udienza del 26/03/2001 dal Presidente Relatore Dott. Corrado CARNEVALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Colarusso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Cavaliere, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - con- fermava la sentenza del Tribunale di Taranto con cui accogliendosi l'opposizione dell'odierna parte intimata - era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente dello stesso Tribunale nei confronti dell'opponente per il pagamento della somma di lire 6.000.000 in favore della cooperativa edilizia a r.l. "Il Sestante", in quanto la deliberazione del consiglio .5 2 F di amministrazione della cooperativa adottata nella ri- unione del 31 maggio 1991, in base alla quale era stato posto a carico di ciascuno dei soci il versamento di quella somma, era nulla per illiceità dell'oggetto. La cooperativa “Il Sestante" ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la parte intimata con controricorso. Motivi della decisione Ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità del ricorso, deve essere presa in esame la questione rela- tiva agli effetti, sul presente giudizio di legittimi- tà, del giudicato formatosi, in seguito al rigetto del ricorso della cooperativa "Il Sestante", pronunciato da questa Corte Suprema con la sentenza 5 maggio 1998, n, 4501, contro la sentenza della Corte di appello di Lec- ce sezione distaccata di Taranto - con cui, nel giu- dizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cooperativa nei confronti del socio PE Z- zarro, è stata dichiarata la nullità della medesima de- libera del consiglio di amministrazione del 31 maggio 1991, posta a base del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento in cui è stata emessa la sentenza impugna- ta. Come questa Corte Suprema ha più volte statuito (ex plurimis, v. sent. 14 dicembre 2000, n. 15786) pro- nunciando sui ricorsi proposti dalla cooperativa "Il Sestante" contro analoghe sentenze emesse dalla stessa Corte territoriale nei confronti di altri soci, la di- chiarazione di nullità di una deliberazione del consi- glio di amministrazione di una società che sia diretta- mente lesiva dei diritti dei soci ha effetto nei con- fronti di tutti i soci. Conseguentemente la dichiarazione di nullità della deliberazione 31 maggio 1991 del consiglio di ammini- strazione della cooperativa ricorrente, pronunciata con sentenza passata in giudicato oltre un anno prima la proposizione del ricorso, ha effetto anche nei confron- ti dell'odierna parte intimata ed ha fatto venir meno 1'interesse della cooperativa a proporre il ricorso, non potendo la ricorrente conseguire da esso alcun uti- le risultato pratico, dal momento che, in caso di suo accoglimento, il giudice di rinvio non potrebbe far ri- vivere nei confronti dell'odierna parte intimata una delibera del consiglio di amministrazione della coope- rativa già dichiarata nulla, con effetto rispetto a tutti i soci, con sentenza passata in giudicato. Tale difetto di interesse, già sussistente al mo- mento della proposizione del ricorso, rende quest'ultimo inammissibile. La ricorrente deve, quindi, essere condannata alle 4 spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del- la parte controricorrente, delle spese del giudizio, di cassazione, liquidate in complessive lire 1.225.000, di cui lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 26 marzo 2001. Il Presidente estensore Corrado Carnevale lonadh lamente CANCELLERIA 19 GIU. 2001 IL CANCELLIERE IN DEPOSITATA Maria Di Nuzzo IL CANCELLIERE Oggi, Maria Di Nuzzo 40000! 290,000 0 [TOT. 1 2 5 7 6 0 . AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 8 1 Registrato in data4.LUG200 ore 4. 6 al n.
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1.b.st.4. 1 (euro. CENTOSESSANT /77 p. Cigento Area Servizi (De Van Gratia DI FILIPPO) Respon grizio Giudiziar RACOCHINT S