CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20190 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AN nato a [...] il [...] avverso il decreto del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Piero Gaeta che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20190 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto depositato il 25 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto l'appello proposto da ET RE avverso il decreto 23 luglio 2021 con cui il Tribunale di Caltanissetta, procedendo alla rivalutazione della pericolosità dopo un periodo di detenzione, aveva disposto la prosecuzione per anni uno della sorveglianza speciale, già disposta con decreto in data 24 febbraio 2010. Il giudizio di pericolosità, già fondato sulla partecipazione al sodalizio mafioso denominato stidda, non poteva essere superato in ragione della partecipazione al trattamento rieducativo durante la detenzione (partecipazione a iniziative culturali, conseguimento del diploma di ragioniere, positiva fruizione di permessi premio e misure alternative), dovendosi sottoporre a verifica la solidità del percorso compiuto. 2. Il difensore di ET RE ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per l'assenza di motivazione del giudizio sull'attuale pericolosità sociale del proposto. I giudici avevano confermato il giudizio già formulato nell'anno 2010 solo sulla base di presunzioni e congetture, senza alcun elemento che riguardasse l'attualità. Non vi è alcuna considerazione dell'opposto giudizio formulato dal magistrato di sorveglianza, che ha revocato la misura di sicurezza della casa di lavoro per cessata pericolosità Wa- 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Si deve premettere che il ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione personali è consentito, ai sensi dell'art. 10 d.lvo n. 159/2011, per violazione di legge, sussistente, sotto il profilo motivazionale, solo nel caso di motivazione mancante o solo apparente, essendo, in tali casi, integrata la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. 2 Da questo punto di vista l'unico motivo di ricorso è infondato. Infatti, con riguardo al giudizio sulla pericolosità del RE il secondo giudice ha dato motivazione della determinazione assunta, ravvisando nel numero e nella gravità dei precedenti penali l'indicatore di una elevata pericolosità sociale, che il tempo trascorso e la positiva condotta tenuta durante la lunga detenzione potevano, allo stato, far ritenere solo attenuata, e non elisa. Il ricorso sostiene che il giudice di appello non si sarebbe confrontato con il dato costituito dalla decisione del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva revocato la misura di sicurezza personale. Il dato, invece, è stato conosciuto dalla Corte di appello, che ha valutato l'esperienza detentiva, contrassegnata da positiva adesione alle offerte trattamentali, come uno dei dati che hanno giustificato, da parte del Tribunale, la riduzione della durata della misura di prevenzione. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Piero Gaeta che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20190 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto depositato il 25 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto l'appello proposto da ET RE avverso il decreto 23 luglio 2021 con cui il Tribunale di Caltanissetta, procedendo alla rivalutazione della pericolosità dopo un periodo di detenzione, aveva disposto la prosecuzione per anni uno della sorveglianza speciale, già disposta con decreto in data 24 febbraio 2010. Il giudizio di pericolosità, già fondato sulla partecipazione al sodalizio mafioso denominato stidda, non poteva essere superato in ragione della partecipazione al trattamento rieducativo durante la detenzione (partecipazione a iniziative culturali, conseguimento del diploma di ragioniere, positiva fruizione di permessi premio e misure alternative), dovendosi sottoporre a verifica la solidità del percorso compiuto. 2. Il difensore di ET RE ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per l'assenza di motivazione del giudizio sull'attuale pericolosità sociale del proposto. I giudici avevano confermato il giudizio già formulato nell'anno 2010 solo sulla base di presunzioni e congetture, senza alcun elemento che riguardasse l'attualità. Non vi è alcuna considerazione dell'opposto giudizio formulato dal magistrato di sorveglianza, che ha revocato la misura di sicurezza della casa di lavoro per cessata pericolosità Wa- 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Si deve premettere che il ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione personali è consentito, ai sensi dell'art. 10 d.lvo n. 159/2011, per violazione di legge, sussistente, sotto il profilo motivazionale, solo nel caso di motivazione mancante o solo apparente, essendo, in tali casi, integrata la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. 2 Da questo punto di vista l'unico motivo di ricorso è infondato. Infatti, con riguardo al giudizio sulla pericolosità del RE il secondo giudice ha dato motivazione della determinazione assunta, ravvisando nel numero e nella gravità dei precedenti penali l'indicatore di una elevata pericolosità sociale, che il tempo trascorso e la positiva condotta tenuta durante la lunga detenzione potevano, allo stato, far ritenere solo attenuata, e non elisa. Il ricorso sostiene che il giudice di appello non si sarebbe confrontato con il dato costituito dalla decisione del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva revocato la misura di sicurezza personale. Il dato, invece, è stato conosciuto dalla Corte di appello, che ha valutato l'esperienza detentiva, contrassegnata da positiva adesione alle offerte trattamentali, come uno dei dati che hanno giustificato, da parte del Tribunale, la riduzione della durata della misura di prevenzione. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 febbraio 2023.